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Il processo milanese: Introduzione alla documentazione legale

A cura di Floridi L.

 

Il Processo di Milano a Scientology (1) è il primo processo ad un "movimento religioso" (2) in quanto tale, dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Questo lungo processo, definito da qualcuno il "Maxiprocesso" o "La madre di tutti i processi" (3), viene oggi ricordato soltanto per l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di associazione a delinquere, e come quel processo che avrebbe riconosciuto a Scientology la natura di religione (4). Ma c'è molto altro che non è stato detto.

Il Processo di Milano, durato ben 12 anni e caratterizzato da un doppio intervento della Corte di Cassazione e ben sei pronunce complessive, costituisce un'importante documentazione sull'organizzazione di Scientology d'Italia, i suoi fini, il suo modus operandi. Rappresenta una fotografia indelebile, una precisa ricostruzione storica dell'organizzazione, una descrizione minuziosa, non certo positiva, dello sviluppo di tutto l'operato della Chiesa di Scientology d'Italia, dalla sua nascita sino a tutta la metà degli anni '80.

Infatti, la vita dell'organizzazione di Scientology non pone soltanto problemi sulla natura religiosa o meno del fenomeno. Scientology ha dato vita a questioni giudiziarie sorte a seguito di esposti, lagnanze, accuse, denunzie che alcune persone, ivi compresi soggetti appartenenti inizialmente al movimento, hanno mosso all'organizzazione, accuse partite anche dai familiari degli adepti che hanno lamentato fatti di estorsione, di truffa, di circonvenzione di incapaci, per culminare nel reato di associazione a delinquere, fatti che sin dalla fondazione del movimento hanno determinato l'intervento della magistratura (5). Si è aperta così la questione che è stata definita la "via giudiziaria alla religiosità" (6).

La Chiesa di Scientology d'Italia nasceva nel 1974 a Milano con la fondazione del primo "Hubbard Dianetics Institute" (7). Intorno agli anni 1975-76, le teorie di Hubbard si sviluppavano anche nelle sedi di Brescia, Bergamo, Novara, Padova, Bologna, Roma ed in altre città minori, istituti denominati "Istituti di Dianetica", ed aventi per scopo la diffusione del pensiero di Hubbard (8). Ciò che sorprende è che, nonostante la Church of Scientology fosse stata fondata dallo stesso Hubbard sin dal 1954, in Italia inizialmente il nome Scientology non era utilizzato, né il movimento si presentava come una religione. Il primo statuto della sede di Milano del 1977 affermava che l'associazione ha natura "idealistica", la dianetica era indicata non quale religione ma quale scienza (9). Soltanto con il nuovo statuto del 1982 (dopo circa 30 anni dalla fondazione della Church of Scientology) per la prima volta i fini dell'organizzazione verranno definiti "religiosi, culturali ed idealistici" e sarà introdotto il termine "chiesa", nonostante l'associazione di Milano continuasse a denominarsi Dianetics Institute. Soltanto con il nuovo statuto del 1985 l'associazione cambierà nome in Chiesa di Scientology (10). Tutto ciò un anno prima della morte di L. Ron Hubbard, 40 anni dopo la fondazione della Church of Scientology e dopo 10 anni dalla prima diffusione in Italia delle idee "religiose" del fondatore. Nel 1982 si costituiva sempre a Milano la "Lega nazionale per una civiltà libera dalla droga", il cui scopo era il recupero dei tossicodipendenti. Emanazione di detto organismo erano i centri Narconon, organizzazioni dipendenti e strettamente legate alla Chiesa di Scientology (11).

L'attività dell'organizzazione si caratterizzava per attività "lucrative derivanti dalla "vendita" (12) degli strumenti di salvezza e che consistevano soprattutto "in pagamenti per partecipare alle cerimonie, in sovvenzioni, per la vita del Gruppo, in esborsi di somme per l'adesione degli adepti, in raccolte di denaro a seguito della vendita di pubblicazioni, opuscoli, mezzi di propaganda e per lo svolgimento delle attività che caratterizzano il movimento" (13). Come evidenziato dai giudici, il denaro sembrava occupare un ruolo fondamentale nell'organizzazione (14).

Sin dall'inizio i vari centri di dianetica furono oggetto di esposti ed indagini di varie preture d'Italia per reati di truffa, violazione valutaria, associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica, circonvenzione di incapaci, violazioni delle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro (15). Nel 1985 si decideva pertanto di accertare lo stato delle indagini in corso sin dal 1980-81 nelle varie città di Italia e, all'esito, si disponeva di procedere alla riunione di vari procedimenti giudiziari che nel frattempo si erano aperti. L'istruttoria proseguiva con l'escussione delle persone che avevano sporto denunce e di quelle via via indicate come in grado di fornire altri ragguagli sulle attività dell'associazione in esame la quale, come detto, nel frattempo procedeva a mutare il proprio statuto, assumendo la denominazione di Chiesa ed inserendo tra i propri fini quello religioso. Nel 1986 dopo aver ascoltato quasi un centinaio di persone, aver raccolto molteplice materiale probatorio distribuito in decine di faldoni e proveniente dai vari procedimenti, il Giudice Istruttore riteneva di dovere approfondire le indagini disponendo un servizio di intercettazioni telefoniche presso le sedi principali dell'organizzazione: quelle di Milano e Cormano della c.d. Chiesa di Scientology e quella della "Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga" che, con sede in Milano, coordinava le attività dei centri Narconon diffusi per l'Italia.

Essendo emersi ulteriori indizi di reato, il Giudice Istruttore ordinava la perquisizione e sequestro di tutte le sedi allora operanti sul territorio nazionale dell'associazione in questione. Il 4.12.86, in tutta Italia, a cura della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, era data esecuzione al citato decreto e prendeva vita una nuova e delicata fase delle indagini diretta allo spoglio della immensa mole di documenti sequestrati, all'audizione dei nuovi denuncianti nonché degli ulteriori testimoni individuati. Uno degli obiettivi principali delle indagini era quello di dare un nome ai responsabili dell'associazione oltre che dei fatti delittuosi via via evidenziatisi. Caratteristica comune, infatti, di quasi tutte le denunce e deposizioni era la quasi totale mancanza di indicazione di ipotetici responsabili. Ciò infatti porterà alla fine del lungo procedimento giudiziario a svariate assoluzioni poiché i giudici, pur ritenendo sussistente i vari reati, non riuscirono a pervenire all'individuazione esatta dei responsabili (16).

Nel 1987 si dava un maggior impulso agli accertamenti istruttori disponendo una serie di perizie: psichiatriche, sulle parti lese; psico-sociologica, tesa a valutare la natura delle metodiche seguite presso i centri Narcocon; tecnica, sul c.d. E-Meter (strumento utilizzato per le c.d. sedute di "auditing"); clinico-medico-farmacologica, sulla validità e specificità delle c.d. sedute di Purification (o Purificazione) consistenti nel somministrare una considerevole quantità di vitamine e nella sottoposizione a saune di lunga durata; di trascrizione delle numerose telefonate intercettate. Nel corso di questa lunga e complessa attività peritale, comunque, proseguiva l'audizione di numerosi testi e denuncianti e venivano, tra l'altro, acquisiti ulteriori rapporti, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, contenenti le conclusioni della loro attività di spoglio della documentazione sequestrata. Infine, erano svolti numerosi accertamenti anche all'estero in considerazione della rilevanza e dell'estensione mondiale del fenomeno, escutendo testimoni in Gran Bretagna, e prendendo contatti con la polizia di Scotland Yard al fine di valutare lo stato delle indagini in quel Paese ove, a Saint Hill Manor (East Greansted - Sussex) si trovava una sede molto importante al livello europeo. Erano, quindi, assunte informazioni anche presso la polizia danese, tenuto conto del fatto che a Copenaghen (17) si trovava la sede principale per l'Europa, presso le autorità giudiziarie e di polizia della Germania e della Svizzera e, infine dagli stessi Stati Uniti d'America ove il fenomeno aveva preso origine.

All'esito di tutto ciò, il 20.5.1988 il Pubblico Ministero chiedeva la contestazione di varie ipotesi delittuose con mandato di cattura o di comparizione. Pertanto in data 28.5.1986, erano emessi un mandato di cattura nei confronti di 36 imputati e 45 mandati di comparizione nei confronti di altrettante persone. L'8.6.1988, nel corso di una simultanea operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in tutto il territorio nazionale, erano eseguiti gli arresti. Indi, il Giudice Istruttore procedeva agli interrogatori di tutti gli imputati. Ultimata l'istruzione formale, il Giudice Istruttore, con ordinanza in data 3 ottobre 1988, ordinava il rinvio a giudizio di 74 imputati per ben 45 capi di imputazione per vari reati pluriaggravati (18).

Così iniziava il Processo di Milano, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 5.10.2000.

A 12 anni di distanza, attraverso la lettura di tutte le ordinanze e pronunce che hanno caratterizzato il lungo procedimento giudiziario è ora possibile fare una esatta ricostruzione degli eventi, descrivere l'esatto operare degli aderenti della Chiesa di Scientology di Italia e riferire le varie condanne subite da vari aderenti dell'organizzazione.

I giudici hanno accertato svariate condotte penalmente illecite poste in essere dagli adepti di Scientology: truffa, estorsione, circonvenzione di incapaci, violenza privata, maltrattamenti e abbandono di minori, esercizio abusivo della professione medica. Senza contare, inoltre, che i giudici hanno accertato altri comportamenti penalmente illeciti (soprattutto consistiti in truffa aggravata e circonvenzione di incapace) ma al contempo li hanno dichiarati estinti per amnistia. Come infine già detto, al termine del lungo procedimento giudiziario i giudici sono altresì pervenuti a varie assoluzioni poiché, pur ritenendo sussistenti i vari reati (in particolare il reato di circonvenzione di incapace, violenza privata, estorsione e truffa) non sono riusciti a pervenire all'esatta individuazione dei responsabili (19).

Al di là dei reati effettivamente accertati e delle condanne inflitte, ciò che rileva è che le condotte e i comportamenti degli imputati oggetto del sindacato dei giudici, come affermato dal Tribunale di Milano nel 1991 "non possono andare esenti da giudizi del tutto critici e negativi sotto il profilo morale ed etico" (20), e ciò detto di una organizzazione che fa dell' "Etica" un valore cardine.

Si pensi per esempio ai fatti contestati che hanno portato alle condanne per il reato di circonvenzione di incapace, ove si devono rilevare molte condotte illecite, poste in essere dagli aderenti dell'organizzazione, che sono state indirizzate, in particolare, nei confronti di soggetti affetti da disturbi psicofisici: malati di mente, psicolabili, malati fisici con riflessi di ordine psicologico, tossicomani (21).

Moralmente criticabile (in alcuni contesti addirittura ritenuta illecita dai giudici in quanto configurante il reato di truffa) risulta altresì la formula "soddisfatti o rimborsati" da sempre sbandierata nella vendita dei corsi e quasi mai attuata (22).

Circa il reato di associazione a delinquere, i giudici si sono chiesti se sia «possibile sostenere che le azioni criminose, che sono estrinsecazione delle condotte di cui sopra, che per di più risultano commesse in luoghi diversi […] in tempi diversi (nell'ambito di 3/4 anni, anche se sono maggiormente raggruppate nell'ultimo periodo [anni 1985-86]) e da parte di operatori diversi, possano essere il frutto di comportamenti devianti ad opera di singoli appartenenti all'organizzazione, al di fuori di qualsiasi direttiva da parte di quest'ultima» (23). È possibile che più staff di fatto non applicassero le direttive di Hubbard? O forse tutti coloro cui sono state contestate condotte illecite o, quanto meno, moralmente riprovevoli, non stessero invece puntualmente adempiendo le direttive di Hubbard e del management? (24) Dopo una lunga querelle tra i giudici della Corte di Appello di Milano e la Corte di Cassazione, è stato definitivamente deciso dalla sentenza della Corte di Appello Sez. I^ Pen. del 5.10.2000 (sentenza passata in giudicato) che i 74 imputati del processo di Milano non avevano costituito una associazione a delinquere (25).

All'uopo si rileva che non si vuole e non si deve assolutamente ostacolare le libertà costituzionali di professare la propria religione o di esprimere liberamente il proprio pensiero. Però ciò non deve portare ad una sorta di "immunità" di tutte quelle organizzazioni che si autoqualificano come "religiose". Concludendo con le parole dei giudici della III^ Sezione Penale del Tribunale di Milano del 5.11.1993:

«Si deve [sempre] verificare se siano stati usati mezzi che possano aver leso il diverso, ma altrettanto tutelato, diritto dell'individuo e non essere oggetto di sopraffazioni indebite e il non vedersi depredato di ogni suo avere con una metodologia ritenuta illecita dall'ordinamento, in quanto la tutela di ognuno e quindi anche dell'associazione Scientology trova un limite invalicabile nella tutela di un contrapposto a parimenti valido interesse. Se è vero dunque che il nostro ordinamento laico e di cultura occidentale consente perfettamente ad una associazione, denominata Scientology, di professare una religione e contemporaneamente di acquisire nuovi adepti, facendo loro fare, a pagamento, corsi e sedute per poter essere partecipi di quel credo, è però altrettanto vero che il nostro ordinamento, con quelle caratteristiche di cui si è detto, non autorizza quella medesima associazione a carpire la buona fede di soggetti incapaci, di esercitare violenza o minaccia nei confronti di chiunque e, infine, di trarre in inganno indiscriminatamente persone, al fine di ottenere da costoro rilevanti esborsi di denaro, che altrimenti non avrebbe conseguito».
Non si deve dubitare che libertà, anche costituzionalmente garantite come quella religiosa, non devono offendere beni, interessi o valori, altrettanto costituzionalmente garantiti.


Note:

1. Il presente articolo è tratto dalla lettura delle sentenze del processo di Milano e degli articoli ed interventi di giuristi scritti a commento di dette sentenze. Non si vuole in alcun modo ribaltare le decisioni cui, dopo 11 anni di processo, sono pervenuti i giudici di Milano. Si vuole semplicemente parlare dei fatti così come sono stati accertati e risultano dalla lettura delle sentenze che si sono avvicendate nel lungo processo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che a detti fatti è stata data dai giudici. Si vuole dare voce a tutte quelle parti, ognuna secondo le rispettive funzioni, intervenute a diverso titolo nel processo: pubblici ministeri, parti civili, testimoni, giudici, sottolineando sin da subito che tali parole spesso sono state il frutto di una visione parziale dei fatti (pensiamo a quelle pronunciate dalla pubblica accusa) o, nel caso delle parole espresse dai giudici, non sono state condivise o addirittura contraddette da quelle di altri giudici.

2. Nella Requisitoria del 13.7.1988 presso il Tribunale di Milano, il P.M. Dott. Forno definisce la Chiesa di Scientology

«una struttura totalitaria e totalizzante è del tutto naturale che essa venga ad assumere, nella psicologia dei suoi appartenenti, una "personalità" indipendente e distinta da quella dei singoli individui, personalità che viene, di fatto, ad essere oggetto di una sorta di culto. Se infatti è del tutto indifferente, come già detto e ripetuto, che Scientology sia o meno una religione, non è peraltro privo di rilevanza il fatto che, come è dato reperire in tutta la documentazione interna, oggetto di "fede" non sia un'entità personale o personificata (come storicamente è dato riscontrare nelle confessioni religiosa) bensì la stessa organizzazione; non a caso non si parla della "fede scientologica", ove peraltro questa sorta di "ente supremo non trascendente" possiede più le caratteristiche, in nuce, di uno stato assoluto, che imponga ai propri sudditi una mistica patriottica, che non una divinità oggetto di un vero e proprio culto».
In questo senso si esprimono invece i giudici della Corte di Appello di Milano del 2.12.1996:
«La perizia del prof. Ferracuti nella sua parte introduttiva tratteggia storia, teoria e prassi dell'associazione. In essa si legge che la chiesa di Scientology iniziò come un culto di guaritori pseudoscientifici, diretto primariamente verso disturbi psichiatrici e psicosomatici. Per molti anni il suo credo principale per attirare molti membri ha posto l'accento più che sui culti di tipo religioso, su tecniche psicoterapeutiche e su supposti vantaggi mentali o psicosomatici. Nel valutare il contenuto del testo fondamentale "Dianetics, scienza moderna della salute mentale", il perito afferma che sembra includere parziali elementi popolari di psicoanalisi, ipnosi leggera, cibernetica e catarsi. Quindi riferisce che nel 1954 Hubbard ed i suoi consulenti legali trasformarono ufficialmente la psicoterapia non professionale ed indicata come dianetica, praticata dall'organizzazione, in una istituzione religiosa, indicata come scientologia. Questa ultima, afferma il perito, non è distinguibile dalla dianetica come attività sanitaria: ci si trova di fronte ad un'organizzazione internazionale che "costantemente ed apertamente usa i suo metodi di psicoterapia non professionale". Ebbene, a giudizio di questa corte qui sta la vera individuazione della natura della dianetica e della scientologia. Si tratta di una pratica di tipo terapeutico, ideata ed attuata da soggetti privi di qualsiasi preparazione professionale, che fa leva sui problemi o addirittura sui drammi personali della gente. Ed infatti, come si è detto, l'approccio con il largo pubblico avviene attraverso un test (Test Oxford Capacity Analisy-OCA). La perizia del prof. Introna e dell'ing. Udilano non fa che confermare quella del prof. Ferracuti. Quanto alle sedute di auditing e di purification è la stessa Corte di cassazione che nella sentenza emessa nel presente procedimento afferma che, oggettivamente, sono pratiche con cui, in taluni casi, vengono somministrate cure a soggetti affetti da turbe psichiche e dunque rientrano in ogni caso tra quelle per cui è necessario l'intervento di personale sanitario qualificato. Tale statuizione per l'auditing si fonda sull'assimilazione della pratica alle sedute psicoanalitiche; la decisione sul trattamento di purification considera che esso è costituito da sottoposizione a saune e a somministrazione di vitamine».
3. Si veda CESNUR, Italy: After Twenty Years Scientology Wins Mother of All Court Cases.

4. Invero il riconoscimento ad una associazione della natura religiosa può avvenire esclusivamente tramite un'intesa ai sensi dell'art. 8 Cost.. Ciò non è mai avvenuto per la Chiesa di Scientology. A ben vedere inoltre, ci sono pronunce di Tribunali nei confronti della Chiesa di Scientology che le hanno escluso tale natura.

5. P. COLELLA, La disciplina di "Scientology" nell'ordinamento italiano, Giurisprudenza Italiana, 2000, f. 3, pag. 2446 e ss.; cfr. Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386.

6. N. COLAIANNI, Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?, Foro Italiano, 1995, II, 689 e ss.

7. P. COLELLA, ibid.

8. Tribunale Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991. Una importante ed ampia ricostruzione storica della nascita della Chiesa di Scientology di Italia si può trovare in Tribunale di Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991, nonché in Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386.

9. D'altronde, come sottolineato dai giudici della Corte di Appello di Milano del 2.12.1996, «non vi è compatibilità fra esperienza religiosa e contenuti scientifici».

10. Sulle continue modificazione degli statuti dell'organizzazione, vedi Corte di Appello Milano, 2.12.1996 che in un passo afferma:

«Ed in realtà, alla stregua delle risultanze istruttorie che subito si esamineranno, l'autoqualificazione di Scientology come confessione religiosa, introdotta con le modifiche statutarie del 1982 e del 1985 e l'uso della terminologia e di taluni simboli religiosi (in particolare, per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, l'uso di un simbolo che sembra richiamare la croce della religione cristiana) appaiono un mero espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose e di evitare l'addebito, già a quell'epoca avanzato da più parti, di esercizio abusivo dell'attività medica.

«Negli atti del processo si rinvengono elementi che riconducono alla qualificazione di chiesa ad uno stratagemma già in precedenza utilizzato altrove dall'organizzazione per sottrarsi ai problemi legali che si ponevano sulla strada della sua attività. Si ricordano le dichiarazioni del teste Atack e le dichiarazioni di Gerald Amstrong, già braccio destro di Hubbard, dalle quali emerge che il fondatore di dianetica aveva inizialmente rappresentato la sua materia come una forma di psicoanalisi o psico-terapia; successivamente, a causa delle sue asserzioni sulle capacità terapeutiche della scientologia, aveva subito l'esito negativo di una causa da parte della New Jersey American Medical Association, avente ad oggetto l'esercizio abusivo della professione sanitaria; secondo le dichiarazioni sopra ricordate, Hubbard aveva quindi utilizzato lo stratagemma di definire la scientologia una religione; la copertura religiosa era ritenuta da lui necessaria per difendere Scientology dai suoi nemici. Senza volere trarre da fatti relativi all'organizzazione statunitense argomenti determinanti per valutare quella italiana, deve però osservarsi che risulta da tali fatti che lo stesso fondatore di Scientology ha utilizzato autoqualificazioni di comodo, volte strumentalmente a conseguire i vantaggi offerti dalla legislazione alle confessioni religiose.

«Con riferimento alle organizzazioni italiane, va rilevato che la circostanza che la nuova denominazione di chiesa sia stata introdotta solo nel 1985 è assai significativa, in quanto a quel tempo le indagini sulla organizzazione erano in corso ormai da alcuni anni in varie parti d'Italia e tale circostanza fa fondatamente temere un'utilizzazione strumentale a fini difensivi della qualifica di chiesa. Soprattutto vi è agli atti un documento proveniente dalla stessa organizzazione, sequestrato presso la sede di Roma nel 1981, nel quale ci si interroga sull'opportunità di utilizzare in Italia la qualificazione di chiesa, analizzandone gli effetti positivi e quelli negativi e si rileva che nel nostro paese l'attività di Scientology è svolta come associazione non riconosciuta e non come chiesa, con la conseguenza che non vi sono i soliti meccanismi di difesa religiosa. "Nel complesso, H.D.I. sta operando in un cerchio di interessi politici, economici e finanziari e non è collegato ad alcun gruppo stabile in Italia. Noi siamo in realtà un chiaro bersaglio, anche perché trascuriamo di indagare sulle conseguenze di non essere chiesa in Italia, poiché non abbiamo i nostri soliti meccanismi operativi di difesa religiosa, ma possiamo solo essere considerati una normale associazione".

«Tali considerazioni, che vengono espresse al termine di una precisa analisi della situazione politica italiana e di vari gruppi di potere e che sono state poi seguite dalle citate modifiche statutarie, confermano che la qualificazione di religione anche in Italia ha avuto uno scopo ben preciso: quello di potersi avvalere della tutela, anche costituzionale, riservata alle confessioni religiose ed alla libertà religiosa o comunque dei diritti spettanti alle organizzazioni di tale natura e nel contempo di sottrarsi all'accusa di esercitare abusivamente la professione medica.

«Vi è poi una considerazione che toglie qualsiasi valore all'autoqualificazione contenuta nello statuto della chiesa di Scientology. Di fatto, al cambiamento di denominazione e di scopi sociali non ha corrisposto alcun cambiamento dell'attività dell'organizzazione. Si intende dire che la trasformazione da istituto di dianetica in chiesa di Scientology, da scienza di dianetica a religione di Scientology, da associazione definita di natura idealistica a chiesa, destinata a contribuire alla diffusione della conoscenza e della pratica del credo di Scientology, non ha corrisposto nessun cambiamento dell'attività svolta dalle organizzazioni italiane oggetto dell'indagine. Se ne deduce che l'autoqualificazione dello statuto non è elemento idoneo a individuare la vera natura dell'ente. Sul punto, appare significativa la deposizione resa al dibattimento di primo grado dalla teste V.: "Quando ho visto che dentro i locali del Dianetics Institute era apparsa la scritta chiesa di Scientology ho chiesto spiegazioni, perché mio figlio è cattolico fervente e non volevo che frequentasse altre chiese. Mi fu risposto di non dare importanza alla cosa, perché la parola chiesa era stata usata per scusa o per comodo. Non ricordo bene se per scusa o per comodo. Ciò me lo hanno detto molti tra cui N., le ho fatto su richiesta il nome di N. ma l'hanno detto anche gli altri. Comunque, certamente me l'hanno detto le persone che hanno firmato le quietanze".»

La seconda sentenza della Corte di Appello di Milano riporta inoltre lunghi stralci dei testimoni ascoltati che riferiscono che, nel venire in contatto e nel frequentare gli istituti di dianetica prima e la Chiesa di Scientology poi, non avevano ritenuto di abbracciare una religione né avevano avuto indicazione in tal senso dagli operatori dell'organizzazione. A mero titolo esemplificativo si riporta soltanto lo stralcio di una testimonianza:
«Anche su questo argomento appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste V., madre di C., già sopra richiamate che sul punto specifico chiariscono: "Sia presso Dianetics Institute che presso la chiesa di Scientology mai hanno parlato di religione ma hanno sempre detto che si trattava di un corso di sanità della mente … Quando chiesi spiegazioni sulla parola chiesa e feci presente che mio figlio era cattolico nessuno parlò di incompatibilità tra le due religioni e risposero che il fatto che mio figlio era cattolico non c'entrava niente … ad una domanda di chiarimenti sulla denominazione di chiesa rispose: anche la chiesa cattolica è un dogma. Io chiesi cosa significa dogma e mi rispose è una filosofia. La nostra filosofia, cioè dianetics risana la mente".»
D'altronde, come affermato da questi ultimi giudici,
«Gli operatori assicuravano la guarigione di malattie fisiche e psichiche, la liberazione dallo stato di tossicodipendenza ed il benessere psico-fisico non già attraverso un atto di fede religiosa, simbolicamente rappresentato dalle dette pratiche, ma attraverso gli effetti oggettivi delle pratiche stesse. L'auditing, come si è detto, è avvicinabile ad una seduta psicoanalitica, perché serve ad individuare e ad esprimere le esperienze negative del passato prossimo o remoto (non troppo dissimili dalle paure rimosse della psicoanalisi) al fine di eliminarle. Le saune, protratte per ore, servono a provocare le restimolazioni (oltre che a fiaccare la volontà di coloro che vi si sottopongono). Le vitamine sono somministrate in dosi massicce, con un preciso legame con la dietologia. Questo induce ad escludere che le pratiche abbiano un mero valore simbolico (come, per far un esempio, è l'acqua del battesimo cattolico), perché gli effetti di esse sono ricollegati non già a quello che simboleggiano o ad un sotteso contenuto religioso, ma al concreto svolgimento dell'attività sanitaria (anche se praticata in modo privo di scientificità).

«In tale modo assume anche un significato il divieto agli adepti di assumere medicine, divieto che non avrebbe senso di fronte ad un valore meramente simbolico delle pratiche. Aggiungasi che secondo le regole stabilite da Ron Hubbard, Scientology non doveva accogliere tra i propri aderenti persone che avessero fatto uso di sostanze stupefacenti o che avessero sofferto di disturbi psichici; questa limitazione è bensì coerente con lo scopo della dianetica di offrire un metodo per la risoluzione di problemi comportamentali, che non presentino una certa gravità, ma non avrebbe alcun senso se Scientology fosse una religione. Non solo, come è noto e come si dirà oltre più diffusamente, pratiche analoghe a quelle di Scientology erano utilizzate nei centri Narconon per il recupero dei tossicodipendenti e mai è stato ipotizzato che l'attività di tali centri fosse di carattere religioso. Purification, saune, assunzioni di vitamine ma anche studio delle teorie di Hubbard, auditing ed uso dell'E-meter erano presentati come un metodo di disintossicazione, applicato in quanto tale e privo di qualsiasi altro contenuto.

«Dunque, non si vede come le stesse pratiche potessero acquisire un diverso significato ed in particolare un valore religioso e simbolico se attuate presso gli istituti di dianetica e le sedi della chiesa di Scientology, al dichiarato fine di fare raggiungere il benessere fisico e psichico».

11. Cfr. Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386.

12. Nella Requisitoria del 13.7.1988 presso il Tribunale di Milano il P.M. Dott. Forno definisce tali tecniche di vendita come «metodi di marketing selvaggio». Ed ancora: «il fine precipuo dell'organizzazione criminosa è quello di drenare nelle proprie casse denaro pubblico e privato, con ogni possibile mezzo lecito od illecito e, in quest'ultimo caso, con prevalenza per metodi truffaldini che possono all'occorrenza assumere diversa connotazione in conseguenza delle condizioni delle vittime». Infine: «la massa amorfa degli adepti, di fronte alla resistenza della vittima si trasforma, da entità benevola, suadente ed ammiccante, in insieme di persone ostili, che sottopone la vittima a forme di tortura psicologica, martellanti e sfibranti anche per persone normali ed i cui devastanti effetti spesso lasciano segni indelebili sulle vittime già provate. Se metodi di questo genere sono inaccettabili, anche quando utilizzati per motivi di natura economica (si pensi alle tecniche di certi creditori minacciosi), assumono una gravità estrema quando chi li pone in essere pretende di aver finalità terapeutiche; essi danno alla vittima la reale percezione di "non aver vie di uscita", secondo un'espressione che talora ricorre nei racconti dei denuncianti, proprio in conseguenza della forza di intimidazione che esercita il gruppo in quanto tale».

Come mero esempio si può citare il caso di una parte offesa che ha addirittura contratto un mutuo garantito da ipoteca sulla propria casa al fine di pagare sedute di auditing (cfr. Tribunale Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991).

La Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386 si esprime in termini pressoché analoghi: «Ebbene se si esaminano gli atti acquisiti al presente processo, si può constatare che innanzi tutto vi era il metodo di fiaccare la volontà del possibile acquirente e di vincerne la resistenza con telefonate continue ed insistenti anche in ore notturne ovvero con la presenza fisica a tempo indeterminato accanto a lui di persone, che si piazzavano nella sua abitazione e vi rimanevano ore e ore, in modo da creare intorno al malcapitato una atmosfera di accerchiamento, di impossibilità a liberarsi dei suoi oppressori, di ineluttabilità, a quel punto, di aderire alle proposte ricevute, come unico mezzo per riuscire a riacquistare la propria indipendenza ed uscire da quel senso di oppressione».

D'altronde si consideri questa testimonianza tratta dalla sentenza della Corte di Appello del 1993: «1) che lì tutto si doveva pagare anticipatamente, mentre i rimborsi erano assai ardui da ottenere; 2) che la contabilità era controllata settimanalmente e chi aveva ricavi inferiori alla media era tenuto sotto pressione dai superiori, venendo anche costretto ad inseguire il debitore a casa; 3) che per spingere ad acquistare sempre più corsi, non facevano altro che sottolineare i vantaggi spirituali ed economici che sarebbero stati poi raggiunti; 4) che terminato il corso si dovevano redigere le dichiarazioni di "successo", altrimenti si doveva ripetere il corso».

13. P. COLELLA, ibid.
Nella
Requisitoria del 13.7.1988 presso il Tribunale di Milano, il P.M. Dott. Forno tra l'altro rileva come «non appare superfluo rimarcare come il totale coinvolgimento emotivo dei soggetti li portasse, in genere, ad esborsi che finivano per esaurire completamente le loro disponibilità economiche, situazione questa che veniva a risolversi in un accrescimento dello stato di subordinazione rispetto all'organizzazione e a suoi dirigenti».

Va rilevato inoltre che spesso il primo contatto con l'organizzazione avveniva tramite un test della personalità (l'O.C.A. test) che «la perizia compiuta dal Prof. Ferracuti nel corso del procedimento davanti al G.I. di Roma ha giudicato come privo di qualsiasi valore scientifico, aveva però un duplice effetto, sia di destare l'interesse della gente (chi si sottrae alla possibilità di fare un test sulla propria personalità, quando questo sia gratuito, come ad esempio quelli che compaiono frequentemente sui giornali?), sia di indurre le persone a frequentare, a caro prezzo, l'organizzazione (quale soggetto è, infatti, in grado di infischiarsene di un quadro totalmente negativo del proprio essere e non cerca di fare quello, che gli viene suggerito come un sicuro rimedio, tanto più se all'inizio appare di costo non eccessivo?)» (cfr. Corte di Appello di Milano 5.11.1993).

14. Tratto da Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386:

«infatti in essa [i giudici si stanno riferendo a direttive finanziarie di Hubbard rinvenute presso le sedi dell'organizzazione durante i sequestri] il denaro non è visto solo come lo strumento perché l'organizzazione progredisca, essendo in tal caso sufficiente conseguire quello stretto necessario per garantire la buona sopravvivenza dell'associazione, bensì è posto l'accento sul fatto che i soldi siano "un sacco", in altre parole che si raggiungano elevatissimi profitti.

«[…] Dunque il denaro occupa i pensieri fondamentali del fondatore e l'organizzazione finanziaria costituisce il suo cavallo di battaglia».

Si veda, sempre nella medesima sentenza, la lunga descrizione delle tecniche di "vendita dura" utilizzate dall'organizzazione che porta i medesimi giudici alle seguenti considerazioni:

«Questa sin dai suoi esordi si è presentata con la connotazione di una vera e propria impresa commerciale, che si adeguava in pieno alle regole di mercato, cercando di vendere ad un pubblico sempre più ampio, per perseguire un profitto sempre più elevato, un determinato prodotto, costituito dai servizi forniti da Scientology (vuoi corsi di ogni genere, vuoi sedute di "auditing" o di "purification") nonché dalle pubblicazioni di Ron Hubbard e dall'apparecchio E-Meter. Se poi questo insieme di servizi di pubblicazioni ed altro rendeva possibile la diffusione delle teorie dianetiche (costituissero esse una filosofia, una religione ovvero meramente una forma culturale) non per questo viene modificata l'essenza dell'attività svolta, che - si ripete - si è espressa con modalità tipiche di una impresa commerciale volta al profitto».
Infatti, dagli stralci delle (drammatiche) testimonianze riportate dalla prima sentenza della Corte di Appello risulta palesemente che le "statistiche" ed il "vendere e consegnare" erano l'obiettivo principale dell'organizzazione. Alcune parti offese, secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte di Appello del 1993, al fine di convincerle a comprare altri corsi, a non abbandonare l'organizzazione o a rinunciare ai rimborsi, erano state rinchiuse dentro una stanza, costrette a subire telefonate martellanti anche durante la notte, a firmare fogli in bianco. Molte di loro arriveranno alla completa rovina economica e psicologica (sarebbe eccessivamente lungo un racconto dei vari episodi, si leggano in proposito le analisi dei vari capi di imputazione fatte dai giudici del Tribunale nella sentenza del 1991 e della Corte di Appello del 1993).

15. Per un completo riassunto della vicenda vedi Tribunale Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991, nonché Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386. A seguito delle denunce ed esposti presentati dalle parti offese, l'organizzazione spesso reagiva con "controaccuse" infondate rivolte ai querelanti. Di ciò ne dà atto il Pubblico Ministero Dott. Forno nella sua requisitoria con la quale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati affermando che:

«si tratta infatti di una tecnica anch'essa ripetitiva e rientrante nelle usuali modalità con cui, in esecuzione di esplicite direttive di L.R. Hubbard, l'organizzazione cerca di porre rimedio alle denunce presentate contro la stessa, all'evidente fine di intimorire i denuncianti che per effetto di tali iniziative giudiziarie, vengono ad esser a loro volta inquisiti. La pretestuosità delle denunce che l'organizzazione ha presentato contro i propri accusatori, sian essi ex adepti ovvero persone del tutto estranee, si evince non solo dal fatto che esse hanno sempre il carattere di reazione a precedenti iniziative volte a evidenziare la scorrettezza, anche in termini penali, del loro operato, ma soprattutto in quanto si esauriscono in petizioni di principio circa le asserite finalità umanitarie dell'associazione e senza quindi fornire alcun elemento concreto di smentita delle altrui accuse».
Il Dott. Forno in un altro passo afferma:
«A questo proposito varrà comunque la pena di ricordare come l'organizzazione, a livello sia nazionale che internazionale presenti al suo interno uffici deputati a svolgere attività investigative non solo nei confronti dei propri adepti o ex adepti (e di qui nasce l'accanimento persecutorio nei confronti delle autorità pubbliche - e segnatamente la magistratura e gli organi di polizia giudiziaria - che si sono a vario titolo interessate dell'organizzazione stessa, come emerge dalla documentazione sequestrata). È un aspetto questo di particolare gravità specie dal punto di vista dell'inquinamento delle prove, ove si consideri che chiunque abbia motivi, pubblici o privati, di critica nei confronti dell'organizzazione, può fondatamente ritenere che questa indaghi su di lui, con la quasi automatica conseguenza di intimorire o quanto meno gravemente infastidire testimoni e fatti del presente procedimento e di ogni altro che venga intentato a carico di esponenti dell'organizzazione».
In merito si deve anche sottolineare quanto rilevato dalla Corte di Appello Milano, Sez. III^ Pen., 5.11.1993 n. 4386:
«In occasione di queste prime indagini si accertava anche quale organigramma avesse l'associazione e si acquisiva molta documentazione relativa alle persone che avevano goduto di servizi presso l'H.D.I.: per ognuno erano infatti predisposti dei folders (cartelle), contenenti la descrizione di tutto quello che concerneva la persona in questione, nonché i suoi dati personali e i già citati O/W, talvolta con confessioni riguardanti reati penali, documentazione che veniva conservata anche in caso di uscita dell'adepto dall'organizzazione, rimanendo qualificato come dead file (fascicolo morto)».
Questi folders spesso finivano nelle mani di svariati membri. Si deve però rilevare che alcuna prova è mai stata fornita circa una eventuale utilizzazione di questi dati personali contro ex adepti.

16. Requisitoria 13.7.1988. Il P.M. afferma inoltre:

«Come si è già avuto modo di precisare nel corso della presente trattazione, le imputazioni che sono state contestate sono il frutto di una selezione fra centinaia di denunce, querele, esposti e dichiarazioni testimoniali (sia in sede di P.G. che di istruttoria sommaria e formale) che, per le più disparate ragioni, o riferiscono fatti non integranti tutti gli estremi di una qualche ipotesi criminosa, ovvero, quando tali estremi si presentano, risultano coperti da cause di estinzione del reato (prescrizione ed amnistia) ovvero da cause di non procedibilità (mancanza di querela, mancanza di richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia per i reati commessi all'estero). »
A ciò si aggiungano tutte quelle condotte che, pur essendo moralmente criticabili, non hanno raggiunta la soglia della punibilità penale per la mancanza del dolo o di qualche elemento costitutivo del reato (minaccia nell'estorsione, raggiro nella truffa, riconoscibilità dell'infermità nella circonvenzione di incapaci). In merito, fra i molti passi della sentenza che si potrebbero citare, si consideri questo: «Certamente le dette condotte sono talvolta da considerate moleste per la loro insistenza o per gli argomenti prospettati alle parti lese per indurle ad acquistate corsi, libri e servizi; e, conseguentemente, deplorevoli, ma non estorsive. Infatti, il prospettate (come ha fatto il C.) alla madre di C. [C., parte lesa, assieme alla figlia del reato in esame] che la figlia sarebbe potuta anche morire o l'avere detto che il padre della C. (che aveva minacciato di denunciate l'organizzazione) "avrebbe fatto la fine di tutti quelli che aveva conosciuto lui che si erano posti contro Scientology e, chissà perché, avevano tutti il cancro", sono certamente discorsi di cattivo gusto, ma non contengono alcuna minaccia, anche perché il male prospettato non dipendeva dall'agente. […] Né le lunghe sedute di "auditing" alle quali la P., il P. e la T. sottoponevano la C. possono essere considerate violenze o minacce». Nonostante ciò la Corte di Appello di Milano del 5.11.1993, in riforma della sentenza di primo grado, perverrà a svariate condanne per estorsione, a sua volta poi annullate dalla Corte di Cassazione.

Così i giudici spiegano la loro decisione:

«Ricapitolando, dunque, gli aspetti messi in evidenza nell'esame del caso C., si può ritenere sicuramente provata, sulla base delle risultanze processuali, una sorta di abitualità nei seguenti atteggiamenti (come si è visto nella parte precedente, nel paragrafo concernente Scientology, al punto G): la reiterazione di comportamenti insistenti e molesti, il non farli cessare se non con l'adesione alle richieste di versamenti di altre somme di denaro, il circondare la parte lesa con una costante presenza di persone di cui non possa liberarsi se non con l'iscrizione a nuovi e sempre più costosi corsi, in altre parole l'accumulo di condotte, che - pur non integrando reati (al più quello di molestie), se prese isolatamente - nel loro insieme costituivano, però, una vera e propria persecuzione ai danni del soggetto passivo, che rimaneva del tutto sopraffatto e privato della libertà di scelta.

«Ebbene, simili comportamenti sono stati indubbiamente idonei a coartare la volontà di tale soggetto, o quanto meno a far sorgere in lui il timore di non potere agire altrimenti. Di più; se si considera che questi comportamenti sono stati tenuti, il più delle volte, nei confronti di persone particolarmente fragili e facilmente suggestionabili, sottoposte ad una sorta di condizionamento (spesso definito dai testimoni come lavaggio del cervello), per cui il benessere si poteva conseguire soltanto all'interno dell'organizzazione; se a ciò si aggiunge che in caso di dissenso, di critica, di esitazioni ad adeguarsi era immediata la reazione di allontanamento dell'adepto dalla cerchia degli amici e dei parenti, per riportarlo all'interno dell'istituto, in modo da isolarlo completamente dal mondo esterno; se, infine, si tiene presente che - se tale consenso non risultava poi pieno ed incondizionato, il che voleva dire non aderire prontamente a tutte le richieste ed imposizioni che gli venivano man mano poste - era minacciata la sua espulsione e il suo abbandono, dopo che vi era stata la promessa certa di un sicuro benessere; si deve conseguentemente ritenere provata, anche in questo caso, una indebita pressione al fine di impedire all'individuo qualsiasi libertà di scelta ed imporgli così continui e sempre più ingenti versamenti di denaro».

17. Si rileva che alcune parti offese (ben nove ragazzi secondo i giudici d'appello del 1993) si erano trasferite presso la sede di Copenaghen della Chiesa di Scientology (presso la cui ambasciata italiana presenteranno denuncia dei fatti subiti) con la speranza di trovare un lavoro. Dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2.7.1991:

«dall'esposto presentato da M. all'Ambasciata Italiana a Copenaghen e dalla deposizione dallo stesso resa al G.I. il 13 aprile 1988 risulta che egli (ancora minorenne, essendo nato il [omissis]) era stato indotto ad abbandonare il suo lavoro di cameriere in Italia con la promessa, poi non mantenuta, di svolgere all'interno dell'organizzazione, oltre ai corsi di Scientology, anche un lavoro culturalmente più elevato con rimunerazione comprensiva di vitto e alloggio. Inoltre, dalle stesse fonti di prova risulta che il M., con la minaccia che altrimenti non gli sarebbe stato corrisposto il compenso per il lavoro già svolto e non gli sarebbe stato consentito di uscire dalla stanza in cui si trovava, era stato costretto, contro la sua reale convinzione, a firmare un documento in lingua inglese attestante la sua soddisfazione per l'attività svolta nell'organizzazione».
Ed ancora in un altro passo:
«risulta che gli stessi [le parti offese], in cerca di lavoro, erano stati indirizzati a Copenaghen da operatori della Chiesa di Scientology non identificati; e, giunti a Copenaghen, erano stati assoggettati a ritmi di lavoro e di studio intensi, con retribuzione irrisoria, cibo scarso e sistemati in alloggi disagiati. Le parti lese hanno descritto la loro vita presso la sede di Scientology di Copenaghen con dovizia di particolari, descrivendo una situazione che può essere ritenuta integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 572 c.p. [maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli]».
18. Alcune parti lese si suicideranno prima dell'inizio del processo (Cfr. Requisitoria P.M. Dott. Forno Tribunale di Milano 13.7.1988) e riferito in maniera esplicita dalla Corte di Appello di Milano del 1993, la quale però sottolinea che non sussistono prove che ricolleghino tali gesti estremi al passato trascorso dalle parti lese nell'organizzazione.

19. Su questo punto è bene riportare quanto affermato in modo chiarissimo ed esplicito dal P.M. Dott. Forno nella sua requisitoria:

«Un'ulteriore circostanza che ha influito in modo determinante nella delimitazione dei casi per i quali è stata esercitata l'azione penale è di natura squisitamente probatoria; per quanto sia possibile, in via astratta, ipotizzare che moltissime persone, anche fra quelle che fanno tuttora parte dell'organizzazione, siano state vittime di reati dello stesso tipo di quelli contestati, in assenza di denunce o comunque di dichiarazioni accusatorie, da parte loro o dei loro congiunti, non può essere apoditticamente affermata la sussistenza di reati in loro danno. […] Può dunque affermarsi che le condotte oggetto di contestazione penale, lungi dal rappresentare un'eccezione rispetto ad un comportamento lecito, costituiscono la "punta di iceberg" di una realtà molto più vasta, presentante caratteristiche similari e, comunque, ispirata ad una logica di profitto e di esasperato mercantilismo più confacente ad una impresa commerciale che ad un ente che si arroga fini umanitari. […] Non può certo escludersi che, da un punto di vista organizzativo interno, molti altri soggetti diversi da quelli che l'inchiesta ha identificato abbiano avuto responsabilità di varia natura nella commissione dei reati; è anzi certo che l'inchiesta è giunta all'identificazione solo di una parte dei responsabili delle condotte criminose, in ordine sia ai loro esecutori che ai loro mandanti».
Di ciò ne danno ampia conferma anche i giudici della Corte di Appello di Milano del 5.11.1993 che affermano:
«la pubblica accusa, nell'esercitare l'azione penale, ha operato una scelta cosiddetta "minimalista", configurando ipotesi delittuose soltanto in quei casi in cui vi era una eclatante violazione della legge penale. […] In altre parole i magistrati inquirenti - in un amplissimo e difficilmente controllabile materiale probatorio - hanno preferito perseguire soltanto quei casi in cui, per la personalità della parte lesa o per le modalità in cui si era estrinsecata la condotta degli operatori nei suoi confronti ovvero ancora per il tempo in cui si era protratta l'azione criminosa, appariva più facilmente dimostrabile la sussistenza di un reato».
20. Tribunale Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991:
«i sistemi spesso praticati in seno all'organizzazione, quali emergono sia da numerose deposizioni testimoniali, sia da varie intercettazioni telefoniche (creare un clima "suggestivo", prospettare destini e mali ineluttabili a coloro che si fossero allontanati dall'organizzazione medesima, tentare di isolare gli adepti dai familiari contrari a quest'ultima, ricorrere ad insistenze pressanti e moleste per convincere le persone ad aderire all'associazione ed a versare somme anche rilevanti di denaro, volontà di lucrare il più possibile e ad ogni costo) non possono andare esenti da giudizi del tutto critici e negativi sotto un profilo morale ed etico: tuttavia non sempre quello che è moralmente illecito è anche penalmente rilevante. […] È vero che l'Associazione in esame creava attorno ai nuovi adepti un clima suggestivo e condizionante tale da indebolire la capacità di autodeterminazione degli stessi».

21. Cfr. Requisitoria P.M. Dott. Forno Tribunale di Milano del 13.7.1988; Sentenza Tribunale di Milano, I^ Pen., 2.7.1991; Sentenza Corte di Appello Milano, 5.11.1993. Come si può notare, quindi, gli imputati violarono le stesse direttive di Hubbard in merito alla possibilità di fornire la tech a persone con disturbi di ordine psicologico. Ciò è ben posto in risalto dalla prima sentenza della Corte di Appello di Milano.

Come sottolineato dai giudici di primo grado,

«Le condotte sopra indicate ed in particolare l'avere esercitato "reiterate ed assillanti pressioni sulla vittima attraverso continui contatti personali e telefonici" e l'avere prospettato la possibilità del prodursi di danni fisici e psichici nel caso di mancata adesione alla c.d. Chiesa di Scientology e di mancato acquisto del prodotto offerto, allo scopo di indurre "i privati ad aderire all'organizzazione e ad impegnarsi subito economicamente sottoscrivendo l'acquisto di corsi di vario tipo e livello", sono condotte che potrebbero rappresentare mezzi idonei per indurre un incapace a compiere atti aventi effetti giuridici dannosi». (Tribunale di Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991)
Le sentenze del Tribunale di Milano del 1991 e della Corte di Appello del 1993, nel descrivere chi entrò in contatto con l'organizzazione e a cui furono venduti corsi e libri con l'illusione di potere risolvere i propri problemi, parlano fra le altre di persone affette da deficienza psichica, autistici, persone carenti delle funzioni di critica e di giudizio, persone in stato di minorata difesa, di depressione maggiore, di sindrome dissociativa ciclica recidivante, di psicosi paranoide con delirio persecutorio, di depressione reattiva, di depressione scomposta, di schizofrenia, di personalità con vaghi tratti paranoidei, schizofrenia paranoide con bouffè delirante, personalità dissociativa con profondi disturbi del pensiero, della percezione e dell'affettività di tipo schizofrenico, sindrome psicotica di tipo schizofrenico cronicizzata, sindrome dissociativa.

Tra l'altro si pone un ulteriore problema: su che basi si decide se un aderente può o meno sottoporsi all'auditing, visto che la Chiesa di Scientology rifiuta di riconoscere validità a psicologia e psichiatria (e, di conseguenza, agli unici professionisti preposti ad una diagnosi in tal senso)?

Alcuni imputati avevano prospettato alle parti lese la possibilità di morire, o di ammalarsi di cancro, qualora avessero abbandonato la Chiesa di Scientology o avessero agito contro di essa. Per di più, spesso, il nuovo aderente veniva illuso con la promessa della completa soluzione di propri problemi. Tratto da Corte di Appello di Milano del 5.11.1993:

«Ed è significativo che gli aderenti all'organizzazione garantissero buoni risultati sia a chi era affetto da gravi "handicap" fisici, come al paraplegico F. (a cui il P. aveva vantato la guarigione in un caso analogo), o all'epilettico B. ovvero alla F., colpita da sclerosi multipla, sia a chi non solo aveva gravi malattie mentali (ad esempio il F. era affetto da schizofrenia paranoide, la C. da disturbi psicotici), ma soffriva altresì di quelle affezioni meno gravi ma insidiose e inspiegabili quale la depressione, che porta sovente al suicidio (come la M., il C., l'A., il B., il M. e così via), sia infine ai tossicodipenienti, quali il B., il M., il B. (nei confronti di quest'ultimo il N. ha ammesso di avere assicurato un buon esito della cura al 100%)».
Il Tribunale di Milano, Sez. I^ Pen., 2.7.1991 in merito ad una ipotesi di circonvenzione di incapace afferma inoltre che gli imputati non potevano ritenersi in buona fede, non essendo possibile ritenere che gli stessi fossero certi della guarigione della parte offesa. Si consideri quest'altro passo:
«Dalle deposizioni rese da B. al G.I. il 18 febbraio 1988 ed a questo Tribunale il 12 ottobre 1989 risulta che P., insistendo per molte ore (dalle ore 19 alle ore 2,30) ha indotto il B. a versare la somma di L. 34.000.000 per l'acquisto di "un pacco di 20 intensivi di auditing", anche con la prospettazione della probabile individuazione delle cause dell'epilessia che affliggeva la parte lesa. Tale prospettazione (espressamente menzionata nel capo d'imputazione) costituisce artifizio ai sensi dell'art. 640 c.p., data l'assoluta impossibilità della sua realizzazione».
Ed ancora:
«l'avere garantito che, con i metodi applicati presso la Chiesa di Scientology di Milano, il figlio "avrebbe certamente superato ogni problema" può essere considerato un artifizio idoneo a far credere alla parte lesa che la partecipazione del figlio ai corsi di Scientology avrebbe avuto un esito sicuramente favorevole».
In un altro passo:
«Quest'ultimo nella denuncia del 27 maggio 1986 e nelle deposizioni rese al G.I. l'8 ottobre 1986 e davanti a questo Tribunale il 17 ottobre 1989 ha riferito che il R. ed il C., agli inizi del mese di marzo 1984, si erano recati a casa sua, su suo invito, e gli avevano proposto l'acquisto di 200 ore di "autiding", per la figlia M. al prezzo di. L. 23.000.000, assicurandogli che la ragazza, affetta da infermità mentale (depressione reattiva: vedi perizia psichiatrica) e già in cura da due anni da uno psicologo, sarebbe completamente guarita grazie a quei corsi; e che in caso di insuccesso il danaro sarebbe stato restituito, come previsto in una clausola stampata sul retro della quietanza. Il Tribunale ritiene che la promessa di sicura guarigione costituisca un artifizio, tenuto conto che tutti gli imputati hanno concordemente sostenuto che Scientology è una religione, le cui pratiche non possono avere finalità terapeutiche. Un ulteriore artifizio è costituito dalla clausola che prevedeva il rimborso in caso di insuccesso, tanto più che tale clausola era scritta solamente sulla copia della quietanza rimasta in possesso del R. e non anche su quella consegnata al M.. Pertanto, il R. deve essere ritenuto colpevole del delitto in esame».
Ed ancora:
«Tale condotta […] può essere considerata come artificio idoneo ad indurre in errore le parti lese, garantendo come certo un recupero, che era obiettivamente da ritenere improbabile, e la cui possibilità di realizzazione, dipendendo da motivazioni soggettive e personali; era molto variabile da caso a caso e non doveva, comunque, essere promessa in termini assoluti. L'assolutezza e la non plausibilità di tale garanzia escludono la buona fede del N.. Ricorrono, quindi, gli estremi del reato di truffa».
Ed infine:
«Dalla deposizione resa dalla parte lesa C. il 14 ottobre 1987 al G.I. ed a questo Tribunale il 27 novembre 1989 risulta che, in epoca imprecisata, un gruppo di ragazzi di un Centro Narconon si era recato presso la casa dei C. ed aveva spiegato che il loro figlio R., da tempo tossicodipendente, "sarebbe certamente uscito dalla droga ed inoltre avrebbe potuto anche studiare" se avesse svolto il programma proposto dal detto Centro. Alla luce di tale assicurazione i coniugi C. acconsentivano a pagare L. 1.400.000 al mese per la permanenza del figlio presso il Centro Narconon di Civitella di Romagna. Tali condotte possono essere considerate come artifici idonei ad indurre in errore i C., prospettando come certo un recupero, che era obiettivamente da ritenere improbabile; e, quindi, ricorrono gli estremi del reato di truffa».
All'uopo va inoltre rilevato che il reato di cui all'art. 643 c.p. [circonvenzioni di persone incapaci] presupponendo che l'incapacità sia riconoscibile al soggetto agente, esclude la presenza di qualsiasi forma di buona fede nei membri dell'organizzazione. La sentenza del Tribunale di Milano del 2.7.1991 più volte sottolinea che lo stato di infermità delle parti lese era riconoscibile e che gli imputati ne erano a conoscenza.

22. Si vedano le note n. 12, 13, 14, 16 e 21. Nella Requisitoria P.M. Tribunale di Milano del 13.7.1988, il Dott. Forno parla di «"balletto" delle responsabilità» poiché il richiedente veniva mandato da uno ufficio all'altro sino a farlo desistere dalla richiesta. La Corte di Appello di Milano del 5.11.1993 parla di

«estenuanti tecniche defatigatorie nei confronti di chi chiedeva rimborsi delle somme versate, sia dichiarandosi sempre incompetenti per un cambiamento del responsabile, sia imponendo la compilazione di lunghi e complessi formulari, sia sottoponendo il richiedente a estenuanti interrogatori, sui motivi che avevano determinato la sua richiesta, sia infine prospettando mali gravi per chi abbandonava l'organizzazione».
Ed ancora:
«nella specie è, infatti, emerso che i richiedenti erano mandati per informazioni da una persona all'altra, perché nessuno appariva mai competente (come hanno osservato la N. e il P.); si dovevano, inoltre, compilare moduli complicatissimi e non facilmente reperibili (come era stato prospettato al M.); si doveva, infine, sottostare a lunghi, stringenti ed estenuanti interrogatori, che spesso riguardavano anche gli aspetti più intimi della propria vita privata (come hanno potuto sperimentare ad esempio la C. e il G.), accompagnati dall'uso dell'apparecchio E-Meter (con il quale potevano rifiutare il rimborso, come era capitato a B.). Queste considerazioni trovano conferma nel fatto che pressoché tutte le persone (fra testi e parti lese), che vantavano il diritto al rimborso verso l'organizzazione, sono riuscite a conseguirlo soltanto mercé gli sforzi di qualche tenace avvocato e specialmente per l'instaurazione del presente processo, come risulta inequivocabilmente da tutte le dichiarazioni acquisite sul punto».
Tra l'altro questi ultimi giudici sottolineano come la trafila del rimborso fosse un problema principale che coinvolgeva quasi tutte le sedi dell'organizzazione.

23. Corte di Appello di Milano 5.11.1993.

24. Di questo parere era il P.M. Dott. Forno nella sua requisitoria presso il Tribunale di Milano del 13.7.1988 che affermava

«I metodi, testé descritti, ed altri similari da essi derivanti, non costituiscono casi di devianza individuale da parte di qualche sprovveduto adepto, non ben edotto delle regole e delle finalità del gruppo; al contrario l'amplissimo materiale testimoniale raccolto in anni di indagini da parte di autorità, giudiziarie e di polizia giudiziaria, diverse ed in località diverse, dimostrano senza timore di smentita, che i metodi predetti rappresentano la normalità dei casi e che pertanto appare corretto ricavare da essi la "regola" effettivamente operante nel gruppo e, come tale, predicata e resa obbligatoria per i suoi membri».
Dello stesso avviso la Corte di Appello del 5.11.1993 in merito al reato di associazione a delinquere afferma:
«Non si comprende, pertanto, come il tribunale abbia potuto - senza alcun ulteriore approfondimento - ritenere che gli episodi criminosi di cui sopra dovessero considerarsi come fatti isolati, senza alcun collegamento l'uno con l'altro e specialmente come azioni devianti da parte di singoli operatori, che di propria esclusiva iniziativa avevano agito in modo illecito nei confronti di chi si accostava all'organizzazione. Non appare, infatti, sufficiente per arrivare a questa conclusione, limitarsi, come ha fatto il tribunale, alla lettura dello statuto dell'associazione (in cui si evidenziavano scopi meramente leciti), e delle affermazioni degli imputati, che hanno negato qualsiasi esistenza di accordi criminosi: entrambi questi dati, che provengono dalla stessa parte interessata ad eliminare qualsiasi propria responsabilità, non appaiono, infatti, adeguatamente oggettivi per costruire alcuna prova a favore dell'organizzazione ed impedire ulteriori indagini, come hanno ritenuto i primi giudici».
Inoltre, come affermato da un autorevole giurista (F. FINOCCHIARO, L'organizzazione di Scientology ed i suoi fini, Diritto Ecclesiastico, II, 1991 pagg. 459 e ss.) in una nota alla sentenza di primo grado,
«quando i "sistemi" praticati da un'organizzazione per raccogliere adesioni sono quelli descritti [...]; quando una delle regole dell'azione è quella di "lucrare il più possibile e a ogni costo" è difficile pensare che i dirigenti e i rappresentanti dell'associazione non rispondano dei fatti compiuti dagli operatori. Se costoro agiscono in un determinato modo, l'azione non deriva da un'iniziativa esclusivamente personale, ma è il frutto di una cooperazione, degli operatori con i dirigenti, in quanto i primi agiscono applicando i "sistemi" imposti dai secondi, il cui concorso morale con l'attività dei singoli adepti non può essere escluso. La "degenerazione" dell'agire degli adepti, infatti, è inevitabile, nel quadro di un'organizzazione che ha il fine, sopra accennato, secondo il quale occorre massimizzare i profitti "a ogni costo". Ossia anche a costo di commettere reati, confidando nell'impunità. […]

«Arricchirsi, secondo una morale di tipo calvinista, può sembrare un segno della benevolenza divina, ma quando l'arricchimento avviene "a ogni costo", quando importa anche la violazione della legge penale, il giudice non può dire che i sistemi diretti a conseguire il fine sono criticabili solo sotto il profilo etico. Sono, invece, sistemi che importano la responsabilità penale di quei dirigenti i quali esigono il conseguimento del fine anche a rischio della commissione di reati».

25. Tale disputatio religiosa tra giudici di legittimità e di merito sulla natura di associazione per delinquere della Chiesa di Scientology è stata definita «tanto elegante quanto non risolutiva della questione» poiché «ammesso, infatti - come le censure mosse dalla Cassazione alla sentenza d'appello lasciano trasparire -, che Scientology sia un'associazione o confessione religiosa, se ne dovrebbe dedurre l'estraneità a reati imputati a singoli aderenti ma non potrebbe per ciò solo escludersi che al suo interno costoro, appunto, abbiano promosso in quanto tali un'associazione per delinquere: così come analoga esclusione non potrebbe operarsi per gli appartenenti ad un'associazione religiosa, ad esempio, cattolica, estranea alla loro condotta» (COLAIANNI N., La via giudiziaria alla Religiosità: la vicenda di "Scientology", Il Foro Italiano, 1998, II, pagg. 396 e ss.).
 
 
 
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