Con la seconda sentenza della Corte di Appello di Milano svariati membri della Chiesa di Scientology venivano nuovamente condannati per associazione a delinquere, nonostante la precedente simile condanna ad opera di altra sezione della Corte di Appello di Milano fosse stata annullata dalla Corte di Cassazione.
Questi ultimi giudici avevano motivato tale decisione sul presupposto che fosse essenziale una indagine sulla natura confessionale della Chiesa di Scientology poiché, in caso affermativo, era da escludere che l'organizzazione potesse costituire una associazione a delinquere.
Sulla base di tale principio, i giudici di appello del 1996, dopo un'accurata analisi, escludevano che la Chiesa di Scientology costituisse una religione. Ciò sulla base dei seguenti motivi: non sussistono intese con lo Stato atte a riconoscere e qualificare Scientology come una religione; non vi sono stati pubblici riconoscimenti di Scientology come religione; non ci sono elementi che consentano di affermare che nella società italiana Scientology sia considerata una religione; l'autoqualificazione dell'organizzazione come religione, di per sé insufficiente per riconoscere in capo al gruppo la natura confessionale, costituiva un mero "espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose"; molti testimoni escussi avevano esplicitamente affermato che nell'entrare in contatto con gli Istituti di Dianetica prima e con la Chiesa di Scientology poi mai avevano ritenuto di abbracciare una religione, né avevano avuto indicazioni in tal senso dagli operatori dell'organizzazione; Dianetics era nata inizialmente come scienza per trasformarsi solo successivamente in una religione pur continuando a diffondere le medesime idee e principi; le attività e le pratiche poste in essere all'interno dell'organizzazione non avevano alcuna valenza simbolico-religiosa.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sentenza 2 dicembre 1996 -
(Pres. Giustapane, Est. Ferrari; imp. Bandera ed altri)
Ordine pubblico (reati contro l') - Associazione per delinquere - Chiesa di Scientology - Religiosità - Esclusione (Cod. Pen., art. 416)
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere va escluso il carattere religiosa della c.d. "Chiesa di Scientology" in quanta l'autoqualificaziane come confessione religiosa, contenuta nella statuto, e l'uso della terminologia e di taluni simboli religiosi appaiano un mero espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose.
(Omissis)
Si deve, quindi, come detto all'inizio, affrontare il quesito se Scientology sia, oppure no, una confessione religiosa.
La questione è difficile, perché manca una definizione legislativa di confessione religiosa e non si rinvengono nell'ordinamento indicazioni normative circa gli elementi che caratterizzano una confessione, consentendo di distinguerla da qualsiasi altra aggregazione sociale. In prima approssimazione, può dirsi che confessione religiosa è un gruppo sociale con proprie credenze religiose. Ciò che caratterizza la confessione è la religione che il gruppo professa, sicchè, al fine di distinguere la confessione religiosa da ogni altra aggregazione sociale, culturale, politica, filosofica e via dicendo, si deve guardare l'aggettivo ("religiosa"), piuttosto che al sostantivo, il quale indica soltanto l'esistenza di una comunità di persone più o meno organizzata ed è, quindi, inidoneo ad esprimere il carattere differenziale tra la confessione religiosa e qualsiasi altra associazione.
Ciò detto, ancora non è risolto il problema che qui interessa, dovendosi a questo punto stabilire che cosa si intende per "religione".
Secondo autorevole dottrina, questa corte condivide, religione, nel senso che il fenomeno presenta nell'esperienza storica attuale, è un complesso di dottrine incentrato sul presupposto dell'esistenza di un essere supremo, che è in rapporto con gli uomini ed al quale devono obbedienza ed ossequio. Può, quindi, dirsi che "confessione religiosa" è una comunità sociale avente una propria concezione del mondo, basata sull'esistenza di un essere supremo, in rapporto con gli uomini, ed al quale questi devono obbedienza, rispetto e venerazione.
1.2 - La Corte di cassazione, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 27 aprile 1993 (Foro It., 1994, I, 2986) ha indicato alcuni criteri che, sebbene non esaustivi, possono valere ed identificare nell'ambito delle varie e multiformi aggregazioni presenti in un determinato contesto storico e sociale, quelle a cui va riconosciuta la qualifica di confessioni religiose. Il primo criterio è dato dalla presenza di intese con lo Stato; in mancanza di queste, la natura di confessione può essere desunta da riconoscimenti pubblici, ovvero dallo statuto o dalla comune considerazione.
La Corte costituzionale, nella sentenza in data 19 novembre 1992, n. 467 (ibid., 2987) ha altresì precisato che il tema deve essere affrontato facendo riferimento alla reale natura dell'ente ed all'attività in concreto svolta; pertanto, la "autoqualificazione" non è sufficiente per riconoscere al gruppo la natura di confessione religiosa, perché le sia riconosciuto tale carattere, ma occorre che questo risulti da dati obiettivi, desumibili attraverso i criteri sopra indicati.
Nel caso in esame, non sono intervenute intese tra lo Stato italiano e la chiesa di Scientology, e neppure vi sono stati pubblici riconoscimenti di Scientology come confessione religiosa.
Devono quindi essere esaminati i rimanenti criteri interpretativi.
1.2.1 - Quanto alla "comune considerazione", non vi sono elementi che consentano di affermare che nella società italiana l'associazione denominata Scientology è considerata una confessione religiosa.
Le affermazioni che qualificano come tale l'organizzazione provengono infatti solo dagli aderenti ad essa (e hanno uno scopo chiaramente difensivo e strumentale al processo) mentre nulla dicono in ordine alla considerazione che l'organizzazione stessa ha avuto nel contesto sociale.
Non sono certo sufficienti a tal fine le sentenze di alcuni giudici di merito e le decisioni di alcune commissioni tributarie e neppure i pareri, per quanto autorevoli, manifestati da taluni studiosi italiani, non essendo possibile identificare tali pronunzie, comunque numericamente modeste, con l'opinione pubblica dell'intera comunità nazionale. A nulla rilevano, poi, i pareri di studiosi stranieri, prodotti dalla difesa, i quali non concorrono a formare l'opinione pubblica italiana e si riferiscono a realtà sociali, storiche e culturali diverse dalla nostra.
Né si ritiene di poter utilizzare le sentenze di autorità giudiziarie di altri Stati, che ai limiti sopra ricordati aggiungono quello di aver attribuito o negato a Scientology il carattere di confessione religiosa sulla base di regole e principi diversi da quelli propri del nostro ordinamento.
Dunque, non vi sono agli atti elementi probatori che inducano ad affermare che nella comune considerazione Scientology sia intesa come una confessione religiosa.
Al contrario, a questa dottrina manca quello che nel comune sentire è un elemento indispensabile, perché ci si trovi di fronte ad una religione: manca il concetto della salvezza dell'anima, o anche solo della parte immateriale ed eterna dell'uomo, realizzata attraverso un legame fra l'uomo e la divinità o comunque un essere trascendente, legame che la religione descrive ed interpreta. Il contesto storico sociale nel quale il comune sentire si è formato risente inevitabilmente dell'influenza della cultura religiosa italiana delle grandi religioni del ceppo giudaico-cristiano ed anche islamico. Si potrà forse lamentarne una certa rigidità di pensiero, ma non se ne può negare l'influenza determinante sull'idea di religione e su quelli che sono i modelli di cultura religiosa diffusi nella comunità sociale.
1.2.2. - Al fine della decisione, la corte deve dunque esaminare le enunciazioni contenute negli statuti di Scientology.
Prima di procedere in tale disamina, sono opportune due precisazioni. In primo luogo, deve dirsi che verranno presi in esame in particolare gli statuti della comunità di Scientology di Milano e della chiesa di Scientology d'Italia (quest'ultima definita punto di riferimento delle comunità italiane); è però pacifico che tali statuti sono identici a quelli delle consimili comunità, coinvolte nel presente giudizio ed operanti in altre città italiane. In secondo luogo deve precisarsi che l'esame riguarda unicamente gli statuti vigenti all'epoca dei reati qui giudicati; eventuali diversi statuti adottati in epoche successive non hanno rilevanza al fine della decisione.
Il primo statuto da esaminare è quello datato 30 gennaio 1977, allegato all'atto costitutivo dell'istituto di dianetica, il primo costituito in Italia, con sede a Milano. Può subito dirsi che esso non contiene alcuna disposizione che induca ad attribuire a Scientology il carattere di confessione religiosa. Detto statuto, indicando nell'art. 1 il carattere dell'associazione, all'epoca denominata Hubbard Institute afferma che essa ha natura "idealistica". L'art. 3, enunciando lo scopo dell'associazione, dichiara che è quello di "sviluppare, amministrare e realizzare una educazione affettiva; di presentare e diffondere la scienza conosciuta come Dianetics nella maniera in cui è stata fondata e in cui può essere ulteriormente sviluppata da L. Ron Hubbard"; l'articolo prosegue affermando che l'associazione promuove ed incrementa le proprie attività esterne, distribuisce libri, "attrezzature scientifiche", corsi di istruzione ed altri materiali idonei a diffondere la "scienza di Dianetics".
Come si desume da queste enunciazioni, l'associazione è definita "idealistica" e la dianetica è indicata non come religione, ma quale scienza, idonea ad assicurare un maggiore benessere psicologico a chi la pratichi. Insomma, nelle disposizioni sopra citate non vi è nulla che giustifichi la qualificazione di Scientology come confessione religiosa.
Con atto notarile in data 1° luglio 1982 venne modificato lo statuto e furono ampliati gli scopi dell'associazione (l'atto è contenuto nel vol. 59 allegato 75 al rapporto della guardia di finanza di Modena in data 11 maggio 1987).
L'art. 1 indica i fini che sono definiti "religiosi, culturali ed idealistici".
L'art. 3 individua lo scopo affermando: "L'associazione ha come scopo di sostenere e propagandare i principi filosofici di Scientology intesa come l'organizzazione di assiomi e tecnologie funzionali, nella trattazione delle scienze esatte, per la soluzione dei problemi fondamentali dell'esistenza e del pensiero e per il conseguimento della libertà dello spirito umano".
Seguono alcune dettagliate indicazioni sulla tecnologia di Scientology, che viene definita come "un insieme di verità e di metodi di applicazione sviluppati da L. Ron Hubbard dalle sue osservazioni e ricerche" e che intende rendere la persona stessa in grado di rispondere alle proprie domande e risolvere i propri problemi. Per cui si afferma che la tecnologia può rendere l'uomo consapevole della sua conoscenza dell'essere supremo, con riferimento al dio che l'uomo trova in sé stesso. A questo punto, dopo avere parlato di scienza e tecnologia, si introduce il termine "religione" indicando quali ulteriori scopi quello di promuovere, proteggere, amministrare ed incoraggiare lo sviluppo della religione di Scientology ed i suoi scopi, la pubblicazione e distribuzione di opere letterarie religiose, la formazione di centri culturali religiosi, la cura delle esigenze spirituali dei fedeli e dei membri dell'associazione, attraverso i riti individuali e collettivi.
Segue, sempre compreso nell'art. 3, il cosiddetto credo della chiesa di Scientology, sul quale si tornerà oltre.
Va osservato che questo atto introduce la definizione di chiesa mentre l'associazione continua a mantenere la denominazione di Dianetics Institute di Milano (come risulta dall'art. 1 dello statuto). Con esso tuttavia per la prima volta in uno statuto dell'associazione si usano i termini chiesa e religione, si fa riferimento a opere letterarie religiose, a riti ed alla cura delle esigenze spirituali e si parla di fedeli.
Si tornerà poco oltre sulle qualificazioni riportate in tale atto. Si può però evidenziare subito che tali indicazioni sono contraddittorie, posto che inizialmente si fa rientrare Scientology, nella tradizione delle scienze esatte, per poi successivamente usare l'espressione religione e parlare di esigenze spirituali, mentre è evidente che i campi della religione e della scienza sono diversi.
Nell'assemblea del 31 ottobre 1985 l'associazione Dianetics Institute cambiò denominazione, assumendo quella di chiesa di Scientology ed adottò un nuovo statuto. In questo nuovo statuto, l'associazione non è più designata come idealistica, ma è definita "chiesa", la dianetica non è più definita scienza, ma religione, le scritture che espongono i principi di Scientology vengono qualificate "religiose", si fa riferimento ad un "credo" ed a riti praticati dalla comunità, si afferma pure che scopo dell'associazione è quello di diffondere la religione di Scientology e di "mantenere la purezza e l'integrità mediante, le scritture religiose, i riti, e le tecniche create dal fondatore della religione L. Ron Hubbard".
Come è noto, via via anche altre organizzazioni italiane seguirono questa strada e cambiarono la ragione sociale in chiesa di Scientology.
Il 3 marzo 1987, quando ormai l'istruttoria penale si sta avviando alle sue battute conclusive, venne costituita la chiesa nazionale di Scientology d'Italia. Nello statuto si precisa che lo scopo è quello di predicare, praticare e diffondere la religione di Scientology e la Dianetics che è parte integrante della Scientology. Inoltre fra gli scopi della chiesa vi è quello di "curare le esigenze spirituali dei fedeli attraverso riti individuali e collettivi". In questo atto si definiscono gli aderenti "fedeli", si parla di "decisioni ecclesiastiche", di "ministri di culto".
Ancora nell'atto si precisa che "la chiesa è il punto di riferimento della comunità religiosa di Scientology in Italia e consente alla confessione di praticare i riti individuali e collettivi".
Dunque fino alla modifica dello luglio 1982 e poi a quella del 31 ottobre 1985 lo statuto dell'associazione non conteneva un preciso riferimento alla natura religiosa dell'ente ma anche a partire da tali date, al di là della terminologia usata, non si rinvengono negli statuti sicuri indici di un carattere religioso dell'associazione. A giudizio di questa corte ci si trova di fronte a superficiali e, come si è detto, anche contraddittorie qualificazioni, che non bastano per ravvisare in Scientology una confessione religiosa. La previsione statutaria della celebrazione di riti poi, non conta nulla, occorrendo stabilire se tali celebrazioni abbiano, oppure no, carattere religioso; perché un determinato rito possa essere qualificato religioso occorre che sia sorretto da una concezione religiosa e che sia considerato da coloro che lo praticano come mezzo per porre il fedele in relazione con l'ente supremo: ciò che manca del tutto nel caso di Scientology.
1.3. - Ma, al di là delle esposte considerazioni, a giudizio di questa corte, come si è già precisato poco sopra, la valutazione della confessionalità o meno dell'associazione non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione utilizzata o sulla terminologia usata. In altre parole, non si ritiene sufficiente l'autoqualificazione, quando essa venga smentita da precisi elementi di fatto.
Ed in realtà, alla stregua delle risultanze istruttorie che subito si esamineranno, l'autoqualificazione di Scientology come confessione religiosa, introdotta con le modifiche statutarie del 1982 e del 1985 e l'uso della terminologia e di taluni simboli religiosi (in particolare, per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, l'uso di un simbolo che sembra richiamare la croce della religione cristiana) appaiono un mero espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose e di evitare l'addebito, già a quell'epoca avanzato da più parti, di esercizio abusivo dell'attività medica.
Negli atti del processo si rinvengono elementi che riconducono alla qualificazione di chiesa ad uno stratagemma già in precedenza utilizzato altrove dall'organizzazione per sottrarsi ai problemi legali che si ponevano sulla strada della sua attività.
Si ricordano le dichiarazioni del teste Atack e le dichiarazioni di Gerald Armstrong, già braccio destro di Hubbard, dalle quali emerge che il fondatore di dianetica aveva inizialmente rappresentato la sua materia come una forma di psicoanalisi o psicoterapia; successivamente, a causa delle sue asserzioni sulle capacità terapeutiche della scientologia, aveva subito l'esito negativo di una causa da parte della New Jersey American Medical Association, avente ad oggetto l'esercizio abusivo della professione sanitaria; secondo le dichiarazioni sopra ricordate Hubbard aveva quindi utilizzato lo stratagemma di definire la scientologia una religione; la copertura religiosa era ritenuta da lui necessaria per difendere Scientology dai suoi nemici.
Senza volere trarre da fatti relativi all'organizzazione statunitense argomenti determinanti per valutare quella italiana, deve però osservarsi che risulta da tali fatti che lo stesso fondatore di Scientology ha utilizzato autoqualificazioni di comodo, volte strumentalmente a conseguire i vantaggi offerti dalla legislazione alle confessioni religiose.
Con riferimento alle organizzazioni italiane, va rilevato che la circostanza che la nuova denominazione di chiesa sia stata introdotta solo nel 1985 è assai significativa, in quanto a quel tempo le indagini sulla organizzazione erano in corso ormai da alcuni anni in varie parti d'Italia e tale circostanza fa fondatamente temere un'utilizzazione strumentale a fini difensivi della qualifica di chiesa.
Soprattutto vi è agli atti un documento proveniente dalla stessa organizzazione, sequestrato presso la sede di Roma nel 1981, nel quale ci si interroga sull'opportunità di utilizzare in Italia la qualificazione di chiesa, analizzandone gli effetti positivi e quelli negativi e si rileva che nel nostro paese l'attività di Scientology è svolta come associazione non riconosciuta e non come chiesa, con la conseguenza che non vi sono i soliti meccanismi di difesa religiosa.
"Nel complesso, H.D.I. sta operando in un cerchio di interessi politici, economici e finanziari e non è collegato ad alcun gruppo stabile in Italia. Noi siamo in realtà un chiaro bersaglio, anche perché trascuriamo di indagare sulle conseguenze di non essere chiesa in Italia, poiché non abbiamo i nostri soliti meccanismi operativi di difesa religiosa, ma possiamo solo essere considerati una normale associazione". Tali considerazioni, che vengono espresse al termine di una precisa analisi della situazione politica italiana e di vari gruppi di potere e che sono state poi seguite dalle citate modifiche statutarie, confermano che la qualificazione di religione anche in Italia ha avuto uno scopo ben preciso: quello di potersi avvalere della tutela, anche costituzionale, riservata alle confessioni religiose ed alla libertà religiosa o comunque dei diritti spettanti alle organizzazioni di tale natura e nel contempo di sottrarsi all'accusa di esercitare abusivamente la professione medica.
Vi è poi una considerazione che toglie qualsiasi valore all'autoqualificazione contenuta nello statuto della chiesa di Scientology. Di fatto, al cambiamento di denominazione e di scopi sociali non ha corrisposto alcun cambiamento dell'attività dell'organizzazione. Si intende dire che la trasformazione da istituto di dianetica in chiesa di Scientology, da scienza di dianetica a religione di Scientology, da associazione definita di natura idealistica a chiesa, destinata a contribuire alla diffusione della conoscenza e della pratica del credo di Scientology, non ha corrisposto nessun cambiamento dell'attività svolta dalle organizzazioni italiane oggetto dell'indagine. Se ne deduce che l'autoqualificazione dello statuto non è elemento idoneo a individuare la vera natura dell'ente.
Sul punto, appare significativa la deposizione resa al dibattimento di primo grado dalla teste V.M.: "Quando ho visto che dentro i locali del Dianetics Institute era apparsa la scritta chiesa di Scientology ho chiesto spiegazioni, perché mio figlio è cattolico fervente e non volevo che frequentasse altre chiese. Mi fu risposto di non dare importanza alla cosa, perché la parola chiesa era stata usata per scusa o per comodo. Non ricordo bene se per scusa o per comodo. Ciò me lo hanno detto molti tra cui No.Ma.,lo ho fatto su richiesta il nome di No. ma l'hanno detto anche gli altri. Comunque, certamente me l'hanno detto le persone che hanno firmato le quietanze".
Si è richiamata tale disposizione, perché in poche battute viene a confermare quanto fin qui esposto: l'autoqualificazione contenuta negli statuti è meramente di comodo e l'introduzione della nuova denominazione di chiesa non ha avuto corrispondenza con un qualche cambiamento dell'attività concretamente svolta.
Va da ultimo rilevato che tale auto qualificazione non può certamente essere utilizzata per la valutazione dell'attività della lega per una civiltà libera della droga e della soc. Futura, che mai hanno utilizzato una qualificazione religiosa.
Dunque dallo statuto non si ricavano elementi decisivi sulla natura dell'organizzazione.
Pertanto, in base ai criteri indicati dalla Suprema corte si deve escludere che Scientology possa essere considerata una religione.
l.4. - Anche gli ulteriori elementi acquisiti al presente giudizio escludono che il contenuto della dottrina elaborata da Ron Hubbard, come ha trovato applicazione concreta nelle organizzazioni italiane oggetto di indagine, sia stata sentita comunemente come una religione.
Anche su questo argomento appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste V.M., madre di C.G., già sopra richiamate, che sul punto specifico chiariscono: "Sia presso Dianetics Institute che presso la chiesa di Scientology mai hanno parlato di religione ma hanno sempre detto che si trattava di un corso di sanità della mente … Quando chiesi spiegazioni sulla parola chiesa e feci presente che mio figlio era cattolico nessuno parlò di incompatibilità tra le due religioni e risposero che il fatto che mio figlio era cattolico non c'entrava niente … ad una domanda di chiarimenti sulla denominazione di chiesa rispose: anche la chiesa cattolica è un dogma. Io chiesi cosa significa dogma e mi rispose è una filosofia. La nostra filosofia, cioè dianetic risana la mente".
Ci si è diffusi nel riportare le predette dichiarazioni, perché riassumono anche quanto riferito da numerosi altri testi.
Si ricordano inoltre le deposizioni di B.("non mi è mai stato proposto di fare il ministro del culto e non l'ho mai sentito nominare né ho mai sentito nominare il termine consulenza pastorale"); G. ("sicuramente all'inizio dianetica mi è stata presentata dai suoi diffusori come un corso o se si preferisce una serie di corsi attraverso i quali migliorare le condizioni spirituali. In prosieguo di tempo invece la cosa mi è stata rappresentata sempre più come una sorta di credo religioso e come tale da accettare in toto senza discutere"); M.D. ("Non hanno detto di essere una chiesa ma hanno dichiarato di essere in grado di guarire la ragazza … Nessuna delle persone venute a casa mia ha parlato di elevazione spirituale o altro del genere"); M.M.T. ("Non ho mai sentito parlare di consulenza pastorale o spirituale … Non ho mai sentito parlare di religione"); B.I. ("divulgavano una tecnica per ampliare le possibilità della mente e risolvere i problemi di ordine psicologico … Non mi fu parlato di religione"); M. ("La prima cosa che chiesi ad un certo Marco, che credo proprio si identifichi nel Ro. … fu se essi fossero o meno una religione e la risposta fu categoricamente negativa"); S. ("Avevo fatto loro presente di essere cattolica e di non poter considerare Scientology come la mia religione ma essi mi obiettarono che non sarebbe stato un problema perché lì vi erano persone di ogni religione e che la loro era più propriamente una filosofia di vita"); C. ("Quando decisi di andare all'organizzazione di Roma ero convinto di affrontare una sorta di studio, per lo sviluppo della psiche o della mente, ma ignoravo completamente di avere a che fare con un credo religioso. Me ne accorsi quando vidi sulle ricevute il simbolo della croce e poi quando notai che progressivamente mi prospettavano ciò che insegnavano come qualcosa da accettare senza discutere: un credo"); B. ("Sono cattolico osservante e non avrei accettato un'altra religione tanto è vero che dianetica mi era stata proposta come una scienza, una tecnologia dai risultati tangibili"); V. ("Devo precisare che avevo notato tale organizzazione a causa della vasta pubblicità da essa svolta sia per televisione che con manifesti e mi ero creato il convincimento che si trattasse di una tecnologia di studio per potenziare la proprie capacità").
Dall'insiene di tali dichiarazioni si evince che le persone che venivano in contatto con H.D.I. e chiesa di Scientology non ritenevano di abbracciare una religione e non avevano avuto indicazioni in tal senso dagli operatori. Solo ad alcuni il simbolo della croce e la denominazione di chiesa avevano fatto sorgere dei dubbi, subito fugati da coloro con i quali trattavano. Ed anche chi ha fatto riferimento ad un credo, ha usato questa definizione al solo fine di descrivere una dottrina che non poteva essere messa in discussione.
E certo, tale caratteristica di per sé non individua una confessione religiosa, essendo comune a tutte le teorie che si fondano su assiomi.
1.5. - Da ultimo, a giudizio di questa corte, deve ancora evidenziarsi che fa difetto in Scientology un elemento fondamentale per la qualifica di chiesa. Come si è già detto, si ritiene che possa definirsi confessione religiosa una comunità sociale stabile avente una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un essere supremo, in rapporto con gli uomini, ed al quale questi devono obbedienza, rispetto e venerazione.
Dunque una confessione religiosa non può prescindere da una concezione della vita che sia affatto originale e propria.
Nel caso della chiesa di Scientology un tale elemento non sussiste. Nessuno degli imputati o dei testimoni ha riferito di avere abbandonato la propria fede religiosa, quando ne aveva una. Anzi, come si è visto poco sopra, i testi sul punto hanno detto che nessuno degli operatori aveva loro indicato come ostacolo alla partecipazione a Scientology l'appartenenza alla chiesa cattolica o ad altra confessione.
Dunque, ogni adepto manteneva la sua propria fede religiosa, e con essa i propri convincimenti in ordine ad un essere supremo, la propria concezione del mondo, della vita e dell'uomo, le proprie risposte ai quesiti fondamentali della vita umana e le proprie regole morali.
Questo significa che la chiesa di Scientology non ne offriva una propria e che gli adepti non trovavano nei servizi offerti dall'organizzazione, nelle pratiche e nei corsi dei valori e delle convinzioni idonei a sostituire quelli della loro religione.
Quanto ora esposto consente altresì di escludere che la scientologia abbia tutti i caratteri, che nel parere pro veritate del prof. Silvio Ferrari, prodotto dalla difesa, vengono indicati come indispensabili perché si abbia una confessione religiosa.
Come si è accennato sopra, l'art. 3 dello statuto, allegato all'atto notarile del l° luglio 1982, riporta il credo della chiesa di Scientology. Analogo credo è stato acquisito agli atti, in quanto prodotto dall'imputato Se. nel corso del suo interrogatorio al giudice istruttore e richiamato dallo stesso imputato nell'interrogatorio al dibattimento.
Questo "credo", nel testo allegato al fascicolo processuale, consiste in enunciazioni, a quanto pare elaborate da L. Ron Hubbard, nelle quali si proclama il riconoscimento di alcuni fondamentali diritti dell'uomo, quali il diritto di libertà; il diritto di ciascun individuo alla propria integrità fisica e mentale, il diritto di manifestare le proprie opinioni, di professare la propria religione; il diritto di difendersi; si afferma la fiducia nella bontà dell'uomo; si riconosce il diritto dell'uomo alla sopravvivenza, alla preservazione della propria razza e si conclude, infine, con l'affermazione che "lo spirito può essere salvato; lo spirito da solo può salvare e guarire il corpo". Tutte queste enunciazioni hanno carattere politico, etico o filosofico, ma non religioso; le proposizioni conclusive, poi, alludono all'essenza della dianetica, quale metodo idoneo ad assicurare il superamento di difficoltà di ordine psicologico e comportamentale ed a fare ottenere uno stato di benessere fisico e mentale. Tutto ciò nulla ha a che vedere con la religione. Anche in considerazione di tale elemento dunque non risulta integrato il fondamentale presupposto del quale si è detto poco sopra.
Lo stesso deve dirsi del codice dell'auditor che si legge all'art. 9 del citato statuto allegato all'atto dello luglio 1982, che attiene esclusivamente alle corrette modalità di esecuzione dell'attività di auditing e che non è nulla di più di una serie di regole da seguire in tale pratica.
1.6. - Esclusa la natura religiosa dell'organizzazione e delle sue attività, occorre per completezza individuare quale sia il reale contenuto delle pratiche dianetiche e scientologiche.
A giudizio di questa corte, a tale fine, un importante elemento di valutazione è rappresentato dalle perizie disposte nella fase istruttoria. È vero che gli accertamenti sono risalenti nel tempo, in particolare la perizia Ferracuti è del 1982 mentre quella Introna-Udilani è del 1985. Tuttavia, le perizie utilizzano per le proprie valutazioni anche le teorie di Ron Hubbatd e tengono conto del cambiamento di autoqualificazione dell'organizzazione, avvenuto all'estero prima che in Italia.
La perizia del prof. Ferracuti nella sua parte introduttiva tratteggia storia, teoria e prassi dell'associazione. In essa si legge che la chiesa di Scientology iniziò come un culto di guaritori pseudoscientifici, diretto primariamente verso disturbi psichiatrici e psicosomatici. Per molti anni il suo credo principale per attirare molti membri ha posto l'accento più che sui culti di tipo religioso, su tecniche psicoterapeutiche e su supposti vantaggi mentali o psicosomatici. Nel valutare il contenuto del testo fondamentale "dianetics, scienza moderna della salute mentale" il perito afferma che sembra includere parziali elementi popolari di psicoanalisi, ipnosi leggera, cibernetica e catarsi. Quindi riferisce che nel 1954 Hubbard ed i suoi consulenti legali trasformarono ufficialmente la psicoterapia non professionale ed indicata come dianetica, praticata dall'organizzazione, in una istituzione religiosa, indicata come scientologia.
Questa ultima, afferma il perito, non è distinguibile dalla dianetica come attività sanitaria: ci si trova di fronte ad un'organizzazione internazionale che "costantemente ed apertamente usa i suo metodi di psicoterapia non professionale".
Ebbene, a giudizio di questa corte qui sta la vera individuazione della natura della dianetica e della scientologia. Si tratta di una pratica di tipo terapeutico, ideata ed attuata da soggetti privi di qualsiasi preparazione professionale, che fa leva sui problemi o addirittura sui drammi personali della gente. Ed infatti, come si è detto, l'approccio con il largo pubblico avviene attraverso un test (Test Oxford Capacity Analisy-OCA).
La perizia del prof. Introna e dell'ing. Udilano non fa che confermare quella del prof. Ferracuti.
Quanto alle sedute di auditing e di purification è la stessa Corte di cassazione che nella sentenza emessa nel presente procedimento afferma che oggettivamente sono pratiche con cui, in taluni casi, vengono somministrate cure a soggetti affetti da turbe psichiche e dunque rientrano in ogni caso tra quelle per cui è necessario l'intervento di personale sanitario qualificato. Tale statuizione per l'auditing si fonda sull'assimilazione della pratica alle sedute psicoanalitiche; la decisione sul trattamento di purification considera che esso è costituito da sottoposizione a saune e a somministrazione di vitamine.
In altre parole, anche la Suprema corte attribuisce un contenuto terapeutico alle pratiche di Scientology, assimilandole ad un'attività sanitaria.
1.7. - A questo punto pare doveroso risolvere l'ultima questione: occorre cioè accertare se tali attività, assimilabili a prestazioni sanitarie, fornite da persone del tutto incompetenti, abbiano comunque un contenuto di pratica religiosa. Già l'inattendibile autoqualificazione ed il sentire comune, che non considera Scientology una chiesa, inducono ad una risposta negativa.
Inoltre, gli accertamenti peritali di cui si è detto poco sopra e la decisione della Cassazione nell'inquadrare i servizi di Scientology in un'attività sanitaria e quindi scientifica contraddicono la possibilità di vedere in essi una pratica religiosa, posto che non vi è compatibilità fra esperienza religiosa e contenuti scientifici. Ma oltre a ciò, all'oggettiva qualità sanitaria di tali servizi non si affianca una valenza simbolica di rito.
Gli operatori assicuravano la guarigione di malattie fisiche e psichiche, la liberazione dallo stato di tossicodipendenza ed il benessere psico-fisico non già attraverso un atto di fede religiosa, simbolicamente rappresentato dalle dette pratiche ma attraverso gli effetti oggettivi delle pratiche stesse.
L'auditing, come si è detto, è avvicinabile ad una seduta psicoanalitica, perché serve ad individuare e ad esprimere le esperienze negative del passato prossimo o remoto (non troppo dissimili dalle paure rimosse della psicoanalisi) al fine di eliminarle.
Le saune, protratte per ore, servono a provocare le restimolazioni (oltre che a fiaccare la volontà di coloro che vi si sottopongono). Le vitamine sono somministrate in dosi massicce, con un preciso legame con la dietologia.
Questo induce ad escludere che le pratiche abbiano un mero valore simbolico (come, per far un esempio, è l'acqua del battesimo cattolico), perché gli effetti di esse sono ricollegati non già a quello che simboleggiano o ad un sotteso contenuto religioso ma al concreto svolgimento dell'attività sanitaria (anche se praticata in modo privo di scientificità).
In tale modo assume anche un significato il divieto agli adepti di assumere medicine, divieto che non avrebbe senso di fronte ad un valore meramente simbolico delle pratiche.
Aggiungasi che secondo le regole stabilite da Ron Hubbard, Scientology non doveva accogliere tra i propri aderenti persone che avessero fatto uso di sostanze stupefacenti o che avessero sofferto di disturbi psichici; questa limitazione è bensì coerente con lo scopo della dianetica di offrire un metodo per la risoluzione di problemi comportamentali, che non presentino una certa gravità, ma non avrebbe alcun senso se Scientology fosse una religione.
Non solo, come è noto e come si dirà oltre più diffusamente, pratiche analoghe a quelle di Scientology erano utilizzate nei centri Narconon per il recupero dei tossicodipendenti e mai è stato ipotizzato che l'attività di tali centri fosse di carattere religioso.
Purification, saune, assunzioni di vitamine ma anche studio delle teorie di Hubbard, auditing ed uso dell'E-meter erano presentati come un metodo di disintossicazione, applicato in quanto tale e privo di qualsiasi altro contenuto.
Dunque, non si vede come le stesse pratiche potessero acquisire un diverso significato ed in particolare un valore religioso e simbolico se attuate presso gli istituti di dianetica e le sedi della chiesa di Scientology, al dichiarato fine di fare raggiungere il benessere fisico e psichico.
Da ultimo si osserva che nel parere prodotto dalla difesa e poco sopra citato si afferma che Scientology tiene regolarmente ogni domenica dei riti, affidati da un ministro del culto e caratterizzati da un preciso rituale, che prevede la recita di preghiere e del credo della chiesa, la lettura di un brano di un'opera del suo fondatore, un sermone da parte di un ministro del culto.
Non si esclude che ciò possa attualmente avvenire ma certamente di tali pratiche non vi è traccia negli atti del procedimento, per cui si può escludere che abbiano riguardato le organizzazioni italiane, quanto meno con riferimento all'epoca dei fatti oggetto del procedimento.
(Omissis)