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Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, Febbraio 1998.
Indagine inviata il 29 Aprile 1998 dal Ministro degli Interni alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano.
Presentazione a cura di Allarme Scientology
Il 29 Aprile 1998, dopo circa due anni di indagine, il Ministro degli Interni Giorgio Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano un voluminoso rapporto redatto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il Rapporto è è stato inviato anche a membri del Parlamento e alla Stampa. La notizia è stata diffusa con enfasi sulle prime pagine dei quotidiani italiani.
Il Rapporto consta di poco più di 100 pagine, e include:
1) Una introduzione di 20 pagine con:
L'oggetto del Rapporto concerne un eventuale pericolo costituito dai nuovi movimenti religiosi in occasione delle Festività Sante per l'anno 2000, quando la Chiesa Cattolica celebrerà il suo Giubileo. Sarà anche la fine del millennio, di conseguenza il Ministro degli Interni è preoccupato per problemi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, nell'eventualità di incorrere in episodi di terrorismo e manifestazioni di fanatismo religioso.
a) Radici del fenomeno e preoccupazioni sociali corrispondenti;
b) Terminologia e tipologia;
c) Possibili pericoli e connessioni criminali;
d) Numero degli affiliati.
2) Descrizione di 34 "nuovi movimenti religiosi" e 36 "nuovi movimenti magici" nelle rimanenti 80 pagine.
Il Rapporto elenca 137 gruppi operanti, di cui 76 religiosi (con circa 78.500 membri) e 61 magici (4.600 membri circa). La maggior parte innocui, alcuni controversi. Secondo i relatori, i culti più preoccupanti sono le cosiddette psico-sette, 15 gruppi per un totale di 8.500 aderenti. Tra questi, Scientology (a cui sono dedicate 10 pagine, il 10% dell'intero rapporto) rappresenta per i relatori l'organizzazione più insidiosa.
Secondo il Rapporto, le psico-sette sono capaci di provocare una «completa destrutturazione mentale negli adepti, conducendoli spesso alla follia e alla rovina economica», ed è principalmente su di loro che si accentrano accuse di «indebito arricchimento ai danni degli affiliati». I possibili problemi di rilevanza penale connessi a questa tipologia di gruppi sono:
- Lavaggio del cervello e Controllo Mentale.
- Frode.
- Celare sotto la facciata della religione «pratiche immorali e attività illegali».
- Predicare dottrine a tal punto "irrazionali" da poter condurre i membri ad attività pericolose per la sicurezza nazionale.
- Piani di sovversione politica.
Tutto questo perché le psico-sette:«utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto ”lavaggio del cervello” o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo»Del Rapporto vengono pubblicate le sezioni introduttive - di interesse generale - e tralasciate le molteplici schede che trattano singoli movimenti, ad eccettzione di quella relativa a Scientology. Si è scelto altresì di non riportare le foto e i disegni che arricchiscono il testo originale perché di scarso rilievo, mentre sono state mantenute conforme all'originale le enfasi in corsivo e neretto, e corretti alcuni refusi.
«Nella fase di proselitismo e in quella di indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e obbedienza cieca»
Infine, va sottolineato come il linguaggio semplice e scorrevole, renda il documento di buon pregio divulgativo.
Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza:
- Prima Parte
- Seconda Parte
Per approfondire:- Una recensione a cura della dott.sa Raffaella di Marzio, G.R.I.S. Roma
- Grafici riassuntivi delle stime numeriche contenute nel Rapporto
- Traduzione in inglese della scheda relativa a Scientology e testo originale
- Un fenomeno in crescita, di G. Ferrari, segretario generale del G.R.I.S.
INDICE
INTRODUZIONE
I - NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI
II - NUOVI MOVIMENTI MAGICI
Movimenti esoterici ed occultistici 64Gruppi iniziatici, fraternità universali, ordini pitagorici 64Ordini Rosicruciani 69Gruppi gnostici Gruppi dediti a magia cerimoniale 74
SPIRITISMO 78CULTI UFOLOGICI 81NEOPAGANESIMO E NEW AGE 84SATANISMO E LUCIFERISMO 96INDICE 103
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE
SETTE RELIGIOSE E NUOVI
MOVIMENTI MAGICI IN ITALIA
Febbraio 1998
Successivamente, però, prevalse l'etimologia che lo ricollegava al verbo secare (tagliare, staccare), e quindi cominciò ad essere utilizzato per indicare le congreghe di natura ereticale, distaccatesi, appunto, da una chiesa madre (come, in ambito cristiano, le sette degli Albigesi, dei Catari e dei Valdesi), assumendo una valenza sostanzialmente negativa.
E' per questo che, ad oggi, gli studiosi della materia preferiscono adoperare le espressioni "nuovi movimenti religiosi" e "nuovi movimenti magici".
A questo punto occorre:
- delimitare i concetti di religione e magia
- determinare in che cosa risieda il carattere di "novità" delle fenomenologie in argomento.
Secondo un'idea abbastanza diffusa, e recepita anche nel diritto ecclesiastico, per religione deve intendersi la fede in un Essere perfetto e sovrannaturale che voglia il bene degli uomini.
Una simile formulazione, ispirata alle concezioni monoteiste giudaico-cristiano-islamiche, oltre ad essere smentita dalla più recente giurisprudenza3, non appare condivisibile nel merito, in quanto contrastante con la natura indiscutibilmente religiosa di alcune credenze che non presuppongono l'esistenza di un Essere Supremo (es. Buddismo, Scintoismo).
In realtà il legislatore italiano non ha mai dato un precisa definizione di religione, in quanto, stante la complessità e polivalenza della nozione, elaborare una formula precostruita avrebbe potuto pregiudicare l'ampia libertà assicurata in materia di culto dalla Costituzione; nella quale, non a caso, il sostantivo "religione" non compare mai, essendosi adoperate in sua vece le espressioni "confessione religiosa" (art. 8) e "professione di fede" (art. 19).
Per individuare quali strutture sociali siano giuridicamente qualificabili come confessioni religiose (questione rilevante anche ai fini della loro ammissione a particolari benefici ed esenzioni di carattere fiscale), l'unico criterio attualmente disponibile è quello fornito dal giudice costituzionale nella sentenza n. 195 del 19.4.1993, laddove si esplicita che la natura di confessione religiosa può essere desunta dai seguenti indici:
- la sussistenza di un'intesa con lo Stato ex art. 8 Costituzione;
- i "precedenti riconoscimenti pubblici";
- l'autoqualificazione espressa nello statuto;
3) Cassazione, sez. VI, sentenza n. 1329 dell'8.10.1997 pronunciata nell'ambito del procedimento in atto contro aderenti alla Chiesa di Scientology.
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Occorre però rammentare che nel nostro codice penale, nonostante de iure condendo si discuta sull'opportunità d'introdurre la fattispecie "aggressione alla libertà psichica", non è più previsto il reato di plagio14.
Pertanto, quest'opera di "condizionamento mentale", quand'anche rivolta a soggetti caratterialmente deboli ed influenzabili, ma "capaci" in senso giuridico, potrebbe non essere perseguibile in termini di legge ove non si dimostri il ricorso a tecniche ipnotiche e suggestive, a somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, a minaccia o altra forma di violenza.
2) L'interesse, più che all'arricchimento spirituale degli adepti, a quello materiale dei capi carismatici (spesso soggetti truffaldini o mossi da intenti meramente speculativi), che si realizza attraverso l'esazione di contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute psicoterapeutiche e "corsi di perfezionamento").
Ben diversa è l'ipotesi che la stessa natura religiosa del gruppo sia un mero pretesto per introitare denaro, usufruendo di esenzioni fiscali; infatti, se pur lo svolgimento di un'attività organizzata, sistematica e "aggressiva" di raccolta fondi, nonché la vendita di beni e servizi, non pregiudicano da sé il riconoscimento del carattere di confessione religiosa, come peraltro sostenuto dalla Corte di Cassazione a proposito della Chiesa di Scientology15, in molti casi appaiono l'unica vera finalità del gruppo, la cui professione di fede sarebbe perciò strumentale a realizzare un utile, abusando della credulità altrui.
In tale eventualità ricorrono senz'altro gli estremi per condurre, d'ufficio, mirati accertamenti di polizia giudiziaria e tributaria.
Tuttavia, le manovre truffaldine di alcuni sedicenti "guru" (non di rado pregiudicati per vari reati, specialmente contro il patrimonio), anche quando incontrovertibilmente accertate, risultano in concreto difficilmente sanzionabili, soprattutto per mancanza di condizioni di procedibilità; è poco frequente, purtroppo, che i rispettivi "devoti" si
14) L'art. 603 del codice penale, che lo contemplava (chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione...) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 9/4/1981 n. 96.
15) Cassazione, sez. VI, sentenza n. 1329 dell'8.10.1997 pronunciata nell'ambito del procedimento in atto contro aderenti alla Chiesa di Scientology.
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Paradigmatico, a riguardo, è il caso di Scientology, che dichiara oltre 27000 adepti, numero decisamente abnorme e verosimilmente raggiunto calcolando tutti coloro che, almeno una volta, si sono sottoposti al famoso "test di misurazione della personalità" gratuitamente offerto, anche per corrispondenza, al fine d'incentivare l'ingresso nell'organizzazione.
In ogni caso, qualunque statistica esprime la situazione corrispondente al momento in cui è stata compiuta, senza rendere il senso del continuo ed elevato turnover delle persone coinvolte, che, invece, si presenta come un elemento caratterizzante delle aggregazioni esaminate.
Fatte salve queste premesse, ed attenendosi ai criteri di classificazione indicati nei paragrafi precedenti, si può tracciare un quadro d'insieme che renda in maniera approssimativa le dimensioni del fenomeno, secondo quanto emerso dai rilevamenti compiuti dalle Questure negli ultimi due anni:
NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI TIPOLOGIA GRUPPI ADERENTI Movimenti per lo sviluppo del potenziale 15 8500 Movimenti di matrice cristiana 31 45000 Movimenti occidentali con tendenze orientaleggianti 5 500 Gruppi orientalisti sorti in Italia 7 500 Culti orientali importati in Occidente 18 24000 TOTALE 76 78500
NUOVI MOVIMENTI MAGICI TIPOLOGIA GRUPPI ADERENTI Movimenti esoterici ed occultistici 18 1200 Spiritismo 4 150 Culti ufologici 2 50 Sette satanico-luciferine 9 200 Movimenti neopagani e New Age 28 3000 TOTALE 61 4600
I dati sopra forniti, da interpretarsi, ovviamente, tenendo in debito conto la prospettata difficoltà di un censimento esaustivo, possono essere altresì compendiati nei seguenti grafici, che illustrano anche la distribuzione delle singole componenti sul territorio nazionale.
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Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza:
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