si vedano anche le sentenze precedenti N. 2011 R. Sent.
In Nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bologna Seconda Sezione Penale composta dai magistrati
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna cons. dott. M. Russo - Pubblico Ministero dott. Franco Quadrini Ha pronunciato la seguente Nella causa penale B. G., nato a (omissis), libero contumace, elett.te domiciliato presso avv. Giorgio Banelli di Perugia;
Sentenza di 1° grado - Pretura Modena 3 giugno 1989, n. 624 nel proc. N. 8941/A/89 R.G. A) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv - 110 - 640 - 61 n. 7 C.P. perché, in concorso con M.G., G.S., A.N.M., B.A., L.A. ed A.M. (imputati già giudicati) e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artefizi e raggiri consistenti: - nel presentarsi come emanazione di una sedicente CHIESA DI SCIENTOLOGIA, avente sede centrale in Milano e distaccamento in MODENA, in via Taglio 22, in realtà impresa commerciale per la vendita e diffusione di prodotti editoriali ed oggettistica, nonché per la distribuzione non autorizzata di medicinali; - nel promettere un ciclo di terapie fisiche, mediche, psicoterapeutiche, igienistiche, fisioterapiche, di "idrologia medica" " denominate tra l'altro "programma di purificazione" - nonché lo sviluppo della personalità, dell'intelligenza e delle facoltà e prestazioni intellettuali, mnemoniche, relazionali; - nel raccogliere, anche col concorso di medici, anamnesi mediche e psicologiche dei soggetti-clienti, i cui dati venivano acquisiti dai preposti, in violazione dei segreti professionali dei medici e della riservatezza dei colloqui e delle visite; - nel prescrivere intense sedute di "sauna", con conseguente pericoloso stato di disidratazione, eseguite a cura del M. presso l'impianto di sauna dello stesso gestito in Modena in Via Grandi, trattamento proprio dell'"idrologia medica"; - nel somministrare, prescrivere e fornire, senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, farmaci (in particolare gluconato di calcio, vitamine del gruppo B, e altri prodotti, acquistati in Milano e trasmessi a Modena, e quivi distribuiti) per i quali annunciavano effetti di sviluppo delle facoltà intellettuali dei soggetti, fuori da ogni accertata necessità clinica di ciascun soggetto; - nel sottoporre i soggetti a periodici test strumentali, con un apparato elettronico denominato "elettrometro", costituito dalla HUBBARD ELETTRONICA, costituente, in realtà, un misuratore della conducibilità epidermica superficiale (lie-detector) e non già un "misuratore della forza vitale e intellettuale" come reclamizzato e men che meno uno strumento religioso, come da essi preteso, apparecchi manovrati nei test da persone prive di laurea in medicina e di ogni abilitazione minore, anche di tecnici para-sanitari, con passaggio di debole corrente sul derma e non già, come reclamizzato e descritto, nel corpo e nella mente, inducevano in errore una serie di pazienti, fatti scrivere come adepti della sedicente chiesa, ottenendo dagli stessi somme non inferiori a Lire 1.500.000=, per l'intero trattamento complessivo di ciascun soggetto, con pari ingiusto danno degli stessi, da considerarsi di rilevante gravità patrimoniale, in relazione all'infimo valore delle sostanze cedute e dei trattamenti praticati, comunque abusivi ed illeciti, così inducendo in errore: - R.S., denuncia 14.12.1987 alla Questura, dichiarazione di formale querela depositata il 18.12.1987 in Cancelleria; - S.W., ricoverato al Policlinico per disturbi psichici conseguenti al trattamento (querela del Curatore speciale processuale); ed altre persone tra cui: A.B., B.A., F.R., F.C., F.G., F.P., G.R., L.D.V., L.M., M.G., B.I., nonché B.G.. B) della contravvenzione p. e p. degli artt. 110 C.P. - 193 T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1625, per aver aperto, senza autorizzazione della competente Autorità, il predetto CENTRO DIANETICS, costituente in realtà ambulatorio medico e psicoterapio abusivo, ove venivano eseguiti trattamenti da parte di persone prive delle prescritte abilitazioni sanitarie, come descritto sub A) e prescritte terapie. C) della contravvenzione p. e p. degli artt. 81 cpv - 100 - 201 stesso T.U. Leggi Sanitarie citato, per aver ripetutamente reclamizzato in Modena, in particolare con distribuzione di stampati e con colloqui sulla pubblica via, l'attività del detto ambulatorio abusivo. D) Del delitto p. e p. degli atrr. 81 cpv. - 100 - 348 C.P. per avere abusivamente esercitato, in concorso con M-G., G.S., A.M.M., B.A., L.A., ed A.M. (imputati già giudicati), nel detto centro, atti propri della professione medica (raccolta di anamnesi generale, test di conducibilità elettrica superficiale del derma, trattamenti di psicologia clinica e trattamenti di "idrologia medica") nonché atti propri della professione del farmacista (distribuzione di medicinali, prescrizione e somministrazione degli stessi, secondo cicli periodici) in violazione altresì dell'art. 122 T.U. Leggi Sanit., essendo tutta l'organizzazione priva delle prescritte autorizzazioni ministeriali e sanitarie. IN MODENA, DICEMBRE 1987 - ACCERTATO IL 28 DICEMBRE 1987. S.R. (in concorso con M.C., G.S. e L.A., imputati già giudicati Imputato inoltre E) del delitto p.p. degli artt. 81 cpv - 590 - in rel. Art. 583, comma 1, n. 1 C.P. perché, tenendo le condotte descritte nei capi precedenti, cagionava per colpa lesioni gravi a S.W., determinando in lui l'insorgere di una bouffé delirante, con malattia psichica e totale incapacità di attendere alle sue occupazioni di carabiniere per un periodo superiore a 90 gg. e con postumi non ancora risolti. IN MODENA, dicembre 1987 - marzo 1988. Appellanti: gli Imputati B. e S. Avverso la sentenza del PRETORE DI MODENA che in data 3/6/89 emetteva il seguente dispositivo: "Respinte tutte le eccezioni ed istanze proposte nel dibattimento e in particolare quelle rimesse alla finale decisione di merito, perché irrilevanti ed infondate quelle pregiudiziali e di incostituzionalità, e perché ininfluenti quelle di residua natura istruttoria; Letti ed applicati gli artt. 483 - 488 c.p.p.; 62 n. 6; 62 bis; 69 C.P.; gli imputati B.G. e S.R. in concorso con M.G., G.S., A.M.M. e L.A., imputati già giudicati, tutti responsabili del delitto di truffa aggravata sub A) - limitatamente agli episodi in danno di S.W., R.S., B.I. e B.G. - e del delitto sub D), uniti nella continuazione; lo S. responsabile in concorso con G., L. e l'A., imputati già giudicati, (organizzativo per il solo S., anche esecutivo per gli altri) altresì del delitto sub E) e F) di lesioni - unite le due rubriche e unito il capo di continuazione ai precedenti capi A) e D) gli imputati B.G. e S.R. responsabili della contravvenzione sub B) e, concesse le attenuanti generiche per essersi adoperati con alcuni risarcimenti a ridurre le conseguenze verso talune parti offese - attenuanti ritenute prevalenti rispettivamente alle seguenti pene complessive:
Condanna altresì il B. ed il S. in solido con M., G., A.M.M. e L. (imputati già giudicati), al risarcimento dei danni a favore della p.c. S.W., da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, che liquida in lire 1.472.000, oltre a IVA e contributi. Liquida a favore della p.c. S.W. una provvisionale di lire venti milioni, che dichiara provvisoriamente esecutiva. Condanna altresì il B. e lo S. in solido con M. G. e l'A. (imputati già giudicati) al risarcimento dei danni a favore della p.c. R.S., che liquida, su richiesta, forfettariamente in lire sei milioni, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa di p.c., che liquida in lire 1.472.000 oltre iva e contributi. Liquida a favore della p.c. R.S. una provvisionale di lire tre milioni, che dichiara provvisoriamente esecutiva. Letto l'art. 479 c.p.p. Gli imputati dalla contravvenzione del capo C) perché il fatto non sussiste, e dai residui episodi, indicati al capo A) verso le altre persone, perché il fatto non sussiste. Ordina la confisca di tutti gli oggetti e materiali sequestrati (in particolare gli apparati elettrometri in sequestro), ma ne dispone la conservazione, affinché - se ne venga fatta richiesta e col consenso delle competenti Autorità, una volta irrevocabile la presente sentenza - siano affidati per ragioni di studio ad istituti scientifici universitari o comunque statali. Rimette all'eventuale rito dell'incidente di esecuzione ogni determinazione sulle misure cautelari di garanzia patrimoniale, disposte verso gli imputati, quando divenuta irrevocabile la presente sentenza, ovvero quando cessate le esigenze di garanzia. Che copia del verbale di dibattimento e degli esposti ivi prodotti e allegati, unitamente a copia della presente sentenza, siano trasmessi immediatamente al sig. Procuratore della Repubblica di Modena, per quanto eventualmente ritenga. LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - 1ma Sezione Penale Con sentenza in data 20/11/90 in parziale riforma della sentenza del Pretore di Modena 3.6.1989 dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.G. e S.R. , per essere i reati loro ascritti estinti per sopraggiunta amnistia. Confermava le condanne, così come pronunziate, in favore della p.c. S.W. e le ulteriori spese che determinava nella somma complessiva di lire 1.000.000= oltre all'I.V.A. e alla CPA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA - 2a Sezione Penale Con sentenza in data 21/5/92 annullava la sentenza impugnata nei confronti di B.G. e S.R. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. (Secondo giudizio in Appello - Bologna) In fatto e diritto Pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza della 1° sezione di questa Corte in data 20.11.90 limitatamente alle posizioni di B.G. e S.R., il Collegio reputa che si debba, modificando la sentenza del Pretore di Modena in data 3.6.89, dichiarare l'estinzione dei reati ascritti al B. ed allo S., per intervenuta amnistia. I motivi di [illeggibile] dedotti avverso la sentenza pretorile erano in via generale mirati all'assoluzione nel merito o per mancanza di querela, e, subordinatamente ad un più mite trattamento sanzionatorio. Comuni doglianze, per il B. ed altri imputati, consistevano: nell'eccepita nullità della sentenza pretorile per l'omessa, formale contestazione dei fatti e segnatamente del delitto di lesioni colpose in dallo al S.; nell'abusivo esercizio dell'azione penale da parte del Pretore, in assenza di autentiche querele e sul presupposto di un'aggravante inesistente; nella nullità delle perizie effettuate, anche sulla natura dei trattamenti praticati dal Centro Dianetics, dirette a dimostrare una natura diversa da quella tipicamente religiosa loro propria, tutelata dall'art. 19 della Costituzione; nell'omessa dimostrazione della selezione causale fra la malattia psichica manifestatasi nel S. ed i trattamenti da lui ricevuti presso il suddetto Centro; nella carenza dimostrativa dei fatti costituenti gli artifizi ed i raggiri integranti le truffe. Per il S. si rivendicava l'estraneità ai fatti di truffa, in quanto non integrato nella struttura del Centro Dianetics, in favore del quale aveva prestato solo una collaborazione limitata e sporadica, in quanto incaricato di valutare l'idoneità fisica dei candidati alla pratica della sauna. Si assumeva l'insussistenza dei reati di cui agli artt. 348 C.P. e 193 T.U. Leggi Sanitarie, posto che l'effettuazione di saune non rientrava nei trattamenti sanitari, mentre le vitamine somministrate non potevano qualificarsi farmaci. Si è svolto oggi, contumaci gli appellanti, il giudizio di appello in sede di rinvio, con le modalità e le conclusioni di cui al verbale in atti. Le questioni di nullità sollevate non appaiono fondate, contrariamente all'assunto difensivo. Quella per violazione sull'esercizio dell'azione penale è stata correttamente respinta dal primo giudice, a mezzo delle argomentazioni sviluppate a p.8 della sentenza di primo grado. Da tale motivazione emerge la legittimità dell'attività giudiziaria svolta dal Pretore di Modena, che muove dal caso R. e dalla volontà di quest'ultimo di querelarsi. Anche per quanto attiene al caso S., l'attività svolta dal primo giudice appare indipendente da interventi di altri organi giudiziari che agivano su piani diversi. Altrettanto incisive appaiono le osservazioni del primo giudice circa la sussistenza degli estremi del delitto di truffa, che appaiono oggetto di ampia e convincente trattazione: dalla prospettazione degli artifizi e raggiri al dolo. In questa direzione si richiamano le motivazioni addotte a p. 16 e segg. Della sentenza appellata, nonché a p. 20 con incisive argomentazioni sulla sussistenza del dolo nel delitto in questione. Peraltro è stato osservato che la fragilità di fondo della vittima, in relazione al delitto di truffa, funziona da fattore di agevolazione dell'esecuzione della condotta illecita, per le ridotte capacità di resistenza psicologica del soggetto passivo di reato. E del resto, in linea generale, è stato accertato che alle parti offese veniva promessa la guarigione di mali fisici e psichici, attraverso terapie pagate, in un contesto contrassegnato da condotte fraudolente, traendo profitto dalla disponibilità di soggetti facilmente raggiungibili. Non sussiste la nullità delle perizie, anche sotto il profilo di un'asserita violazione dell'art. 19 della Costit., attesa l'irrilevanza, sul punto, degli scopi asseritamente religiosi di Scientology. Le situazioni personali del S. e del R. richiedevano una serie di accertamenti sanitari e specialistici, volti ad accertare natura e caratteristiche della terapia e dei trattamenti ricevuti, nonché la loro efficacia causale sullo stato fisico e psichico dei predetti. Non si possono garantire impunità o zone franche, in relazione a condotte penalmente rilevanti, ponendosi al riparo di un'asserita confessione religiosa: questo assunto va ribadito. Né sussistono, in particolare, vizi di forma in ordine a tali perizie [Ronco e Balloni], dalle quali emerge lo stato di malattia psichica del S. [concausalmente derivata dai trattamenti e dalle terapie adottate da parte del Centro, innestatisi con effetti scatenanti sulla persistente precaria situazione del S.], nonché l'appartenenza al mondo della medicina ufficiale delle pratiche e delle terapie connesse al cd. "Purification Rundown", in quanto ininfluenti su tutto il metabolismo. Non sussitono ulteriori profili di nullità e, segnatamente, devono ritualmente ritenersi contestati al B. i reati, ivi compreso quello di lesioni colpose ai danni del S., posto che in sede di interrogatorio il prevenuto è stato chiamato a rispondere sul fatto, con riferimento al programma ed alle saune predisposti per il S. Ciò premesso, risulta dagli atti l'insussistenza delle condizioni richieste ex lege per l'assoluzione nel merito degli appellanti, stanti le univoche e convergenti risultanze probatorie a carico sia del B. che dello S. Come è stato rilevato già in primo grado i contributi causali dei prevenuti in ordine ai delitti per i quali è intervenuta condanna in primo grado risultano convincenti e convincenti. Per il B. il giudizio di correità è imposto dall'attività promozionale e di persuasione da lui condotta nel reperimento degli utenti del Centro Dianetics e dall'ammissione di aver anche avuto un ruolo sostitutivo del L. nella gestione del trattamento delle saune. Quale ex agente di commercio il B. si rivelava come l'uomo adatto per l'attività assegnatagli. Quanto allo S., medico, ben al corrente dell'attività del Centro, rileva quanto affermato dal L. circa la diretta supervisione da parte dell'appellante, e dell'altro sanitario A.M., delle attività connesse alle pratiche di sauna. Emerge, al di là delle difese riduttive e minimizzatrici, il ruolo centrale di entrambi i medici nell'attività del Centro, che si giovava delle loro prestazioni professionali. Particolarmente incisive risultano, peraltro, le argomentazioni del Pretore, con riferimento specifico all'imputazione sub. E) ascritta allo S., circa la responsabilità di quest'ultimo, poiché era per sua opera "che la prassi saunistica sconsiderata del L. poteva perdurare, con gravi rischi per tutti i fedeli che praticavano saune così lunghe, stante l'affidamento della vigilanza a persona come il L.", carente di preparazione e di attrezzatura professionale, al riguardo. Per aver agevolato e, in definitiva, contribuito con il proprio sostegno professionale alla realizzazione della complessa attività del Centro, rettamente è stato affermato dal primo giudice anche il concorso dello S. nel delitto ex art. 348 C.P., sulla premessa della natura tipicamente medico-sanitaria del cd. programma di purificazione di Scientology, supportata dalla perizia Balloni. In particolare il ruolo riservato allo sprovveduto L. nell'ambito delle attività connesse al programma di "purificazione" trova evidente sostegno a favore del comportamento dello S., che ha consentito al primo di operare secondo metodiche e prescrizioni proprie della medicina ufficiale. Vanno confermate le statuizioni di ordine civilistico nei confronti dei predetti imputati. Letti gli artt. 241 S. Leg.vo n. 271/89; 323 C.P.P./30; e segg. D.P.R. n. 75/80; pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione; in parziale riforma della sentenza del Pretore di Modena in data 3.6.1989, appellata dagli imputati, Non doversi procedere nei confronti di B.G. e S.R. poiché i reati a loro ascritti risultano estinti per intervenuta amnistia. Conferma sul resto. Bologna, 28.4.93 La presente sentenza è passata in giudicato il 29.6.93 per B.G. e il 15.6.93 per S.R. Bologna 28 luglio 1993 |
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