Articolo 1
(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione
della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere
o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra
i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito,
per il solo fatto della partecipazione o
Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono
o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della
legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle
seguenti sanzioni accessorie:
A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività
per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità
stabilite ai sensi del comma 1-ter;
B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo
non superiore ad un anno;
C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione
validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto
di detenzione di armi proprie di ogni genere;
D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale
per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per
un periodo non inferiore a tre anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto,
le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della
collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da
svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di
dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da
non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del
condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore
della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere
di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri
o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore
di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei
confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile,
di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche
individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture
pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.
Articolo 2
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi
o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di
cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena
della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore
è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto,
nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute
dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza
o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo
comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso,
conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento
di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione
ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327.
Articolo 3
(Circostanza aggravante)
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità
di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine
di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata
fino alla metà.
Articolo 4
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito
dal seguente:
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti,
principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da
uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.
Articolo 5
(Perquisizioni e sequestri)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei
reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone
la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che
consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito
o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali
di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed
urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato
competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza
ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale,
se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in
esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari
ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli
altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda
propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi
9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano
le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora
l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea
al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui alltarticolo 444 del codice
di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la
confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso
appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli
oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.
Articolo 6
(Disposizioni processuali)
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede
in ogni caso d'ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto
e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando
ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno
dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n.
110 del 1975.
2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non
appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al
giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Articolo 7
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei
reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può
essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio
1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è
presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso
il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo
3 della legge n. 17 del 1982.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono
meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati
indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione,
associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
AMATO - MANCINO - CONSO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note
[1] Il management dell'organizzazione appare invocare la
protezione delle garanzie accordate alla religione per ciascuna attività nella
quale è coinvolta. Scientology presenta regolarmente se stessa come una "minoranza
religiosa perseguitata" esclusivamente per le sue credenze di natura religiosa, e
non al contrario soggetta a riserve e maggiori controlli a seguito di condanne subite
in tribunale per l'accertata commissione di attività illegali in campi che
esulano dalla sfera religiosa. Per una nota esaustiva sull'argomento, vedi
qui.