Raccomandazione 1178 (1992) su "Sette e nuovi movimenti religiosi" e Raccomandazione 1202 (1993) su "Tolleranza Religiosa nella Società Democratica". Vedi l'indice di riferimento, che contiene una traduzione dell'ultimo Rapporto (1999). Traduzione in italiano e trasposizione in formato HTML: Copyright © 1999 Martini & Harry, Allarme Scientology, 26 Giugno 1999. Liberamente distribuibile - con una nota restrittiva per il CESNUR. [*]
Raccomandazione
1178 (1992)
Su sette e nuovi movimenti religiosi 1) L’assemblea è preoccupata da certi problemi connessi alle attività di sette e nuovi movimenti religiosi. 2) E’ stata allertata da varie associazioni e famiglie che ritengono di essere state danneggiate dalle attività delle sette. 3) Ha tenuto conto dell’invito, dato al Consiglio d’Europa dal Parlamento Europeo nel rapporto Cottrell, a considerare questo problema. 4) Ha chiesto a tutti gli stati membri di indicare quali pratiche seguano, e quali sono i problemi legali. 5) Ritiene che la libertà di coscienza e religione garantiti dall’Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani renda non auspicabile una legislazione specifica in materia di sette, dal momento che tale legislazione potrebbe interferire con questi diritti fondamentali, e danneggiare le religioni tradizionali. 6) Ritiene, tuttavia, che misure educative, così come legislative e di altra natura, dovrebbero essere prese in risposta ai problemi sollevati da alcune delle attività di sette e nuovi movimenti religiosi. 7) A tal fine, l’Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri inviti gli stati membri del Consiglio d’Europa ad adottare le seguenti misure: I) il curriculum educativo di base dovrebbe comprendere informazioni fattuali oggettive relative alle religioni costituite e le loro principali varianti, in relazione ai principi della comparazione delle religioni, etica e diritti personali e sociali; II) informazioni supplementari di natura simile, ed in particolare sulla natura delle attività di sette e nuovi movimenti religiosi, dovrebbero altresì circolare ampiamente tra il pubblico generale. Si dovrebbero istituire corpi indipendenti che raccolgano e facciano circolare queste informazioni; III) si dovrebbe considerare l’introduzione di leggi, se non già esistenti, che concedano status associativo a tutte le sette e nuovi movimenti religiosi che siano stati registrati, unitamente a tutte le derivazioni della setta madre; IV) per la protezione dei minori e per prevenire rapimenti e trasferimenti all’estero, gli stati membri che non l’hanno ancora fatto dovrebbero ratificare la Convenzione Europea su Riconoscimento e Applicazione delle Decisioni relative alla Custodia dei Fanciulli, e su Restaurazione della Custodia dei Fanciulli (1980), ed adottare leggi che rendano possibile la loro attuazione; V) le leggi esistenti relative alla protezione dei fanciulli dovrebbe essere applicata più rigorosamente. Inoltre, gli appartenenti alle sette dovrebbero essere informati sul fatto che hanno il diritto di andarsene; VI) chi lavora per le sette dovrebbe essere iscritto agli enti di assistenza sociale, e dovrebbe avere garanzia di copertuta di tale assistenza, e le disposizioni di tale assistenza sociale dovrebbero essere disponibili anche per chi decide di lasciare le sette. Si veda Doc. 6535, rapporto del Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani, relatore Sir John Hunt, e Doc. 6546, parere del Comitato Cultura ed Istruzione, relatore Sig. de Puig. Testo adottato dall’Assemblea il 5 Febbraio 1992 (23esima Seduta). Su Tolleranza Religiosa nella Società Democratica 1) L’Assemblea ha già adottato
numerosi testi su materie correlate, e ricorda in particolare: Raccomandazione
963 (1983) su mezzi educativi e culturali per ridurre la violenza, Risoluzione
885 (1987) sul contributo Ebraico alla culture europea, Raccomandazione
1086 (1988) sulla situazione della Chiesa e la libertà di religione
in Europa Orientale, Raccomandazione 1162 (1991) sul contributo della civiltà
Islamica alla cultura europea, e Raccomandazione 1178 (1992) su sette
e nuovi movimenti religiosi.
3) La religione arricchisce l’individuo
in relazione a se stesso e al suo dio, così come nei confronti del
mondo esterno e della società in cui vive.
5) L’incontro di credenze religiose diverse può portare a grande e reciproca comprensione e arricchimento, sebbene possa anche risultare in un rafforzamento di tendenze separatiste ed incoraggiare il fondamentalismo. 6) L’Europa Occidentale ha sviluppato un modello di democrazia laica all'interno del quale sono teoricamente tollerate una varietà di credenze religiose. La storia ha dimostrato, tuttavia, che questa tolleranza è possibile anche con governi religiosi (per esempio gli Arabi in Spagna, e l'Impero Ottomano). 7) È motivo di preoccupazione il fatto che in numerosi paesi ci sia stato il rinnovato verificarsi di xenofobia, razzismo, e intolleranza religiosa. 8) La religione spesso consolida, o ha l'abitudine di, i conflitti minoritari internazionali, sociali e nazionali. 9) Nell'Europa attuale esiste una riconoscibile crisi di valori (o piuttosto una mancanza degli stessi). La pura società di mercato si rivela inadeguata, come lo era il comunismo, al benessere individuale e alla responsabilità sociale. Il ricorso alla religione come alternativa deve, tuttavia, conciliarsi ai principi della democrazia e dei diritti umani. 10) Nel contesto delle tendenze sociali attuali e future, e della crescente pressione delle comunità multiculturali, fino ad ora è stata prestata inadeguata attenzione all'incoraggiamento della tolleranza religiosa. 11) In ogni una delle tre principali religioni monoteiste si può trovare una base di tolleranza e rispetto reciproco verso chi ha credenze diverse o verso i non-credenti. Ogni essere umano è visto come creatura di un solo Dio e pertanto degno della stessa dignità e degli stessi diritti, a prescindere dalle sue convinzioni. 12) La questione della tolleranza tra le religioni deve essere ulteriormente sviluppata. Le tre religioni monoteiste dovrebbero essere incoraggiate a dare maggiore enfasi a quei valori morali fondamentali che sono essenzialmente simili e tolleranti. 13) La storia europea dimostra che la coesistenza tra la cultura ebraica, cristiana e islamica, quando basata su reciproca tolleranza e rispetto, ha contribuito alla prosperità delle nazioni. 14) L'importanza universale della libertà religiosa, come esposta nell'Articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nell'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, deve essere riaffermata. Su questa libertà poggiano le radici della dignità dell'uomo e la sua realizzazione implica la realizzazione di una società libera e democratica. 15) Lo stato laico non dovrebbe imporre ai suoi cittadini alcun dovere religioso. Dovrebbe inoltre incoraggiare il rispetto per tutte le comunità religiose riconosciute, e facilitare la relazione delle stesse con la società come insieme. 16) L'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri inviti i governi degli stati membri, la Comunità Europea e tutte le autorità e organizzazioni responsabili delle garanzie legali e della loro osservanza a: I) garantire libertà religiosa, libertà di coscienza e libertà di culto con riferimento specifico ai diritti indicati nella Raccomandazione dell'Assemblea 1086 (1988) paragrafo 10; II) permettere flessibilità in accordo con le diverse pratiche religiose (per esempio nell'abbigliamento, cibo e osservanza dei giorni sacri); III) assicurare che lo studio delle religioni e dell'etica siano parte di un generale curriculum scolastico, e lavorare verso una raffigurazione attenta e differenziata delle religioni nei libri scolastici (compresi i libri di storia) e nell'insegnamento in classe, allo scopo di ottenere una migliore e più profonda comprensione delle diverse religioni; IV) enfatizzare che la conoscenza della propria religione e principi etici è un pre-requisito per la vera tolleranza e che potrebbe agire anche come salvaguardia contro l'indifferenza e il pregiudizio; V) istituire un "convegno sui libri scolastici religioso-storici" che consista in una selezione rappresentativa di teologi, storici e filosofi allo scopo di compilare testi, documenti e commentari di base, per l'insegnamento scolastico; VI) rendere possibile la presentazione ai giovani di idee e azioni di individui viventi di diverse credenze religiose come esempio di tolleranza religiosa messa in pratica; VII) facilitare, nell'ambito degli esistenti scambi di programmi per gli studenti di scuola secondaria, universitari e altri giovani, incontri e discussioni con persone informate sui diversi credo; VIII) promuovere incontri e organizzazioni inter-religiosi che servano allo scopo di aumentare la comprensione reciproca tra le religioni, e quindi la pace e il rispetto per i diritti umani; IX) considerare condizioni di agevolazioni per scuole religiose di tutte le religioni riconosciute; Informazione e "sensibilizzazione" X) assicurare che i testi fondamentali religiosi e la letteratura correlata vengano tradotti e resi disponibili nelle biblioteche pubbliche; XI) organizzare progetti culturali su argomenti religiosi nel contesto della promozione di programmi culturali; Ricerche XII) facilitare in Europa lo sviluppo di una rete di istituti di ricerca che dovrebbe: - raccogliere, analizzare e valutare la letteratura sulla tolleranza religiosa; - fornire un servizio informativo con una buona selezione di questa letteratura; - servire da fonte di pubblica informazione competente ed autorevole; XIII) stimolare il lavoro accademico (seminari, corsi di laurea, tesi di dottorato) nelle università europee su questioni concernenti la tolleranza religiosa. Si veda Doc. 6732, rapporto del Comitato Cultura ed Educazione, Relatore Sig.ra Fischer. Testo adottato dall'Assemblea il 2 Febbraio 1993 (23esima Seduta). |
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