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Rapporto 1999 del Consiglio d'Europa in materia di sette

Relazione del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani.

Rapporto a cura di Adrian Nastase, 13 Aprile 1999. Il 22 Giugno dello stesso anno il presente documento è stata adottato all'unanimità dal Consiglio d'Europa.

Vedi l'indice di riferimento. Il testo in lingua originale è accessibile presso: http://stars.coe.fr/index_f.htm

Traduzione in italiano e trasposizione in formato HTML: Copyright © 1999 Martini & Harry, Allarme Scientology, 24 Giugno 1999.

 
 
 
 
 
 
Sommario

Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste credenze.

La libertà di religione e coscienza è garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Tuttavia le attività di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società democratiche.

L'informazione deve essere di primaria importanza, e deve essere rivolta in particolare agli adolescenti all'interno del curriculum scolastico. Un'altra priorità è la protezione dei membri più vulnerabili della società, in particolare i figli dei seguaci di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica.

Si raccomanda pertanto di sostenere la creazione di centri e organizzazioni non-governative a carattere nazionale o regionale per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali. Infine si richiede la creazione di un Osservatorio Europeo per rendere più semplice lo scambio di informazioni tra ai centri nazionali.

 
 
 
I. Bozza della Raccomandazione

1. L'Assembrea ricorda la sua Raccomandazione 1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile una più significativa legislazione in materia di sette, sulla base del fatto che tale legislazione avrebbe potuto interferire con la libertà di coscienza e religione garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, così come rappresentare un danno per le religioni tradizionali.
 
2. L'Assembrea riafferma il suo impegno verso la libertà di coscienza e religione. Riconosce il pluralismo religioso come naturale conseguenza della libertà di religione. Ritiene la neutralità dello Stato come pari protezione dinanzi alla legge a fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione, e perciò richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze.
 
3. Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava semplicemente che il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per informare ed educare i giovani e il pubblico in generale, e richiedeva che lo status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi movimenti religiosi che si fossero registrati.
 
4. Dal momento in cui si è adottata la Raccomandazione, si sono verificati diversi incidenti seri che hanno spinto l'Assemblea a studiare ancora una volta il fenomeno.
 
5. L'Assemblea è giunta alla conclusione che la definizione di che cosa costituisca una setta e decidere se si tratti o meno di religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa preoccupazione riguardo a gruppi che vengono considerati sette, qualsiasi sia la descrizione di sé stessi che adottano: religiosa, esoterica o spirituale, e questo deve essere tenuto in conto.
 
6. D'altro canto ritiene essenziale assicurare che le attività di questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica o spirituale, siano in linea con i principi delle nostre società democratiche.
 
7. È di primaria importanza avere informazioni attendibili su questi gruppi che non siano esclusivamente emanate né dalle sette stesse né da associazioni fondate per difendere le vittime delle sette, e che esse circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da chi si ritiene abbia avuto la possibilità di essere ascoltato per l'obiettività di queste informazioni.
 
8. L'Assemblea reitera la necessità di includere nel curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione, in special modo in quello degli adolescenti.
 
9. L'Assemblea attribuisce grande importanza alla protezione dei più vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di gruppi religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie, stupro, abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di assistenza sociale esercitare una sorveglianza.
 
Pertanto l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:

 
 
    I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
     
    II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;
     
    III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
     
    IV. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale;
     
    V. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca comprensione, tolleranza dialogo e risoluzione dei conflitti;
     
    VI. prendere misure ferme contro qualsiasi azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.
 
 
Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
 
 
    I. dove necessario, fornisca azioni specifiche alla fondazione di centri di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca aiuto a quelle nazioni;
     
    II. istituisca un Osservatorio Europeo su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di informazioni tra centri nazionali.
 
 
 
II. Memorandum esplicativo del Sig. Nastase

A. Introduzione

1. Perché scrivere un rapporto sulle attività illegali di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale solo sei anni dopo l'adozione, da parte dell'Assemblea, della Raccomandazione 1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi?

La sostanza della Raccomandazione, che è stata usata e citata dalla maggioranza di rapporti nazionali sulle sette, è ancora rilevante e sarebbe auspicabile che i governi membri la rendessero effettiva. Tuttavia esistono due ragioni importanti per le quali l'Assemblea sta riesaminando questo fenomeno. La prima è che il numero di persone che entrano nelle sette sta salendo costantemente (del 60% in Francia tra il 1982, data del rapporto Vivien, e il 1995, data del rapporto Guyard), a dispetto delle informazioni fornite sulle attività di certe sette - in particolare seri disordini per la legge e l'ordine (le carneficine causate dall'Ordine del Tempio Solare e dalla setta giapponese Aum, e il fatto che membri di setta siano stati ritenuti colpevoli di stupri, truffa ecc.), o l'accusa di intolleranza religiosa e razzismo portate contro il governo tedesco dalla Chiesa di Scientology (vedere ad esempio il rapporto stilato dal Landesamt für Verfassungsschutz of Baden-Württemberg, "Scientology - ein Fall für den Verfassungsschutz"). La seconda ragione è la costituzione di sette nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dove il corollario della riscoperta della libertà ha visto l'emergere di una grande numero di gruppi che proponevano spiritualità, esoterismo o religione a individui a cui a lungo ne era stato negato l'accesso.

 
 
B. Lavoro su cui si basa questo rapporto

1. Innanzitutto il presente rapporto tiene conto del rapporto di Sir John Hunt (Doc. 6535) le cui conclusioni sono ancora interamente valide e che portarono alla Raccomandazione 1178 (1992). Tuttavia, alla luce degli sviluppi avvenuti nel frattempo, certi punti necessitano di essere chiariti e altri studiati in maggior dettaglio.
 
2. Questo rapporto inoltre si basa sulla relazione del consulente Sig. Francois Bellanger [si veda doc. AS/Jur (1998) 5] in allegato ed è parte essenziale di questo documento.
 
3. È inoltre basato sulle informazioni fornite all'udienza tenuta a Parigi l'8 aprile 1997 dal Sotto-Comitato sui Diritti Umani, in collaborazione con l'Associazione Europea degli ex-Parlamentari degli Stati membri del Consiglio d'Europa [si veda doc. AS/Jur/DH (1997) 2].

4. A seguito di questa udienza, che ha dato l'opportunità ad un certo numero di parlamentari presenti di divenire consapevoli delle realtà proposte da certi gruppi, il comitato è stato istruito a preparare un rapporto e mi ha delegato come relatore il 13 giugno 1997. Perciò la realizzazione finale di questo rapporto ci ha preso due anni, ed è stato oggetto di molte discussioni estremamente interessanti all'interno del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani. Tutti i membri del Comitato sono stati invitati ad avanzare proposte di emendamento, e si è tenuto conto praticamente di tutte.
 
5. Si è tenuto conto dei seguenti rapporti parlamentari nazionali: Rapporto dell'Assemblea Nazionale Francese (Rapporto Guyard) del 1995, rapporto del Comitato di Inchiesta Parlamentare Belga intitolato "Sette in Belgio" dell'aprile 1997 (Relatori: Sigg. Duquesne e Willems), rapporto del Bundestag tedesco del luglio 1997, così come della revisione sugli eccessi delle sette del gruppo di esperti di Ginevra del febbraio 1997. Infine il relatore ha avuto a sua disposizione la bozza del rapporto del Parlamento Europeo sul soggetto, ed ha avuto uno scambio di vedute con il relatore del Parlamento, Sig.ra Berger. Si noti che il Parlamento Europeo ha già dedicato alle sette un precedente rapporto (1) nel 1984 (il Rapporto Cottrell).

 
 
C. Definizione

1. Il primo problema che si pone quando si affronta il problema delle sette è quello della definizione, dal momento che non esiste definizione accettata del termine "setta". Tutte le definizioni suggerite sono state criticate perché erano troppo vaste e comprendevano necessariamente movimenti che avrebbero dovuto essere lasciati fuori, o, al contrario, perché erano troppo restrittive ed escludevano gruppi che sarebbero dovuti essere compresi.

2. Il rischio intrinseco nel raggruppare assieme tutte le sette deriva principalmente dall'uso generalizzato del termine "setta" per definire un fenomeno multiforme.

3. Oggigiorno la parola "setta" ha assunto una connotazione estremamente peggiorativa. Agli occhi del pubblico stigmatizza movimenti le cui attività sono pericolose sia per i suoi membri che per la società. Il triplice dramma dell'Ordine del Tempio Solare e il suicidio collettivo del membri di un gruppo californiano contribuiscono a rafforzare questo punto di vista e aumentano l'ansietà o l'intolleranza verso il mondo delle sette.

4. Oggi al mondo esistono decine, forse anche centinaia di gruppi più o meno grandi con credenze e osservanze di varia natura, che non sono necessariamente pericolose o pregiudizievoli alla libertà. È vero che tra questi gruppi ne esistono alcuni che hanno commesso azioni criminali. Ciononostante l'esistenza di alcuni movimenti pericolosi non è sufficiente a condannare tutti gli altri.
 
5. Il primo pericolo che le autorità che desiderano ridurre i rischi associati alle sette si trovano ad affrontare è la tentazione di raggruppare assieme gruppi innocui e pericolosi. Un approccio che raggruppi tutto, pericoloso o no, sarebbe manifestamente sproporzionato nel contesto di libertà di credenza, se non troppo restrittivo, oltre che una porta aperta ad ogni abuso se permettesse a gruppi pericolosi di svolgere le loro attività in modo incontrollato, sulla stessa base dei gruppi innocui.

6. La seconda insidia che le autorità statali dovrebbero evitare è fare distinzioni tra sette e religioni (2). Un'immagine perfetta di questo potenziale rischio, collegato al termine "setta", è l'atteggiamento di certi gruppi che affermano intolleranza religiosa, o addirittura razzismo, non appena uno stato progetta contromisure. Questi gruppi affermano, rapporti di esperti alla mano, di non essere sette ma, di fatto, religioni e che conseguentemente lo stato non ha il diritto ad agire contro di loro. Se lo stato, messo a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito del cercare di dimostrare che il gruppo in questione non è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla controversia spirituale o religiosa.
 
7. Le autorità statali possono facilmente evitare questi due pericoli, a patto che siano prudenti nell'uso del vocabolario e nella scelta di azioni da intraprendere il relazione ai comportamenti di tali gruppi.
 
8. Naturalmente è chiaro che per le autorità dello stato l'uso del termine "setta" è una grossa tentazione, visto che è facilmente comprensibile da tutti. Tuttavia le autorità statali vengono consigliate a rinunciare all'uso di tale termine, dal momento che non ne esiste definizione legale (3) e ha una connotazione peggiorativa eccessiva. Al giorno d'oggi agli occhi del pubblico una setta è estremamente cattiva o pericolosa. Esistono tre possibili modi per evitare l'uso del termine "setta".
 
9. Primariamente la definizione come setta può essere eliminata classificando tutti questi gruppi come religioni. Ciononostante, secondo noi, questo approccio sarebbe fuorviante perché eccessivamente restrittivo, essendo il mondo delle sette così variegato. Un gruppo basato su dottrina esoterica non è necessariamente una religione fondata, in teoria, sulla relazione tra gli individui e un essere o forza supremi.
 
10. Secondariamente, lo stato potrebbe accettare l'adozione della linea suggerita da certi gruppi, e distinguere tra religioni - per definizione buone - e sette - necessariamente pericolose - o anche tra sette buone e cattive. Di nuovo pensiamo che questo approccio non sia accettabile. Secondo l'Articolo 9 dell'ECHR, agli stati viene proibito distinguere tra diversi credi e creare una scala di credi che è, secondo noi, inaccettabile. Il semplice operare tale distinzione costituirebbe una violazione di dimensioni sproporzionate all'Articolo 9 dell'ECHR, visto che la base fondamentale di questa libertà è l'assenza di distinzioni tra credi, il che spiega il dovere dello stato a mantenersi neutrale.
 
11. Inoltre questo tipo di approccio è pericoloso perché in caso di disputa il dibattito non si incentrerebbe sulle attività del gruppo in oggetto, ma sulla natura del loro credo. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di illegalità. In questo caso, se le autorità dello stato accettano di entrare in una discussione ideologica sono obbligati a determinare la classificazione del credo in oggetto, e si troveranno in una situazione inestricabile. O accettano che il credo in oggetto non sia una religione, e quindi vengono accusate di violare la libertà religiosa e di perseguitare il gruppo relativo oppure, in alternativa, reputano che le credenze del gruppo costituiscano effettivamente una religione, e in questo modo si abusa del riconoscimento dello stato per giustificare tutte le azioni, anche quelle illegali. In entrambi i casi le autorità dello stato entrano in una controversia e quindi falliscono il loro compito di osservare la neutralità, come da Articolo 9 dell'ECHR. Questo tipo di dibattito è perciò una trappola in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di attrarre le autorità, e queste ultime devono sforzarsi di evitarla.
 
12. In realtà il solo modo per evitare questa trappola è astenersi da ogni genere di classificazione sulle credenze, sia credi non-religiosi che religiosi. Questo ci porta alla terza e finale possibile linea che, secondo noi, è l'unica accettabile.
 
13. Ci permette di evitare le insidie sopra sottolineate adottando un approccio più descrittivo al mondo delle sette, concentrandosi non sulla classificazione delle credenze, ma sulle azioni commesse in nome o sotto la copertura del credo.
 
14. Pertanto possiamo riferirci a gruppi di natura "religiosa, spirituale o esoterica". In questo modo le varie sfaccettature delle credenze vengono raggruppate in una formula generale di per sé non negativa.

 
 
D. Libertà di pensiero, coscienza e religione

1. La maggioranza di gruppi religiosi, esoterici o spirituali affermano il diritto alla libertà di religione, e si descrivono come religioni. Sebbene non esista una definizione accettata di religione, la libertà religiosa viene garantita e salvaguardata in particolare dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
 
2. Determinare se gruppi religioni, esoterici o spirituali siano o meno religioni non è un problema. Libertà di pensiero, coscienza e religione sono diritti garantiti ad ogni essere umano, e questi diritti non possono essere ristretti in altro modo che per ragioni stabilite nel secondo paragrafo dell'Articolo 9 della Convenzione:
 
3. "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo deve essere assoggettata alle sole limitazioni prescritte dalla legge e sono necessarie, un uno stato democratico, nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."
 
4. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha giudicato diversi casi relativi a tali restrizioni.
 
5. Contrariamente alle affermazioni di alcuni gruppi, che vorrebbero godere di totale libertà di azione sotto la copertura della loro fede, come tutte le libertà individuali anche la libertà religiosa non è illimitata (si veda l'Articolo 9 § 2 dell'ECHR sipra citato.)
 
6. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani ha dato giudizi su questa nozione in un caso relativo ai Testimoni di Geova. In Grecia, a seguito di una denuncia, due membri dei Testimoni di Geova sono stati condannati per proselitismo. Il caso è stato deferito al Tribunale Europeo sui Diritti Umani che, seguendo il rapporto della Commissione, ha considerato che questa condanna violava l'Articolo 9 dell'ECHR perché la proibizione a fare opera di proselitismo in questo caso specifico non era una misura necessaria in una società democratica, all'interno del significato dell'Articolo 9, paragrafo 2° dell'ECHR (4). Tuttavia il Tribunale ha accettato che il proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito o limitato, visto che a volte prende "la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità", e a volte implica addirittura "l'uso della violenza o del lavaggio del cervello".
 
7. Nello stesso senso l'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR non sempre garantisce il diritto ad agire in pubblico nel modo dettato dalle proprie credenze religiose. Perciò il fatto di diffondere idee religiose contro l'aborto vicino ad una clinica dove si eseguono aborti non è espressione di credo come definito dall'Articolo 9 paragrafo 1° dell'ECHR (5). Similmente restrizioni ad alcune manifestazioni pubbliche di libertà religiosa sono ammissibili per ragioni di pianificazione, a patto che siano in proporzione e corrispondano ad un legittimo interesse.
 
8. È altresì ammissibile, all'interno del significato dell'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR, richiedere ai motociclisti di indossare il casco per ragioni di sicurezza, anche se questo significa che membri praticanti di certe religioni devono togliersi il turbante (6). Parimenti la Corte Federale Svizzera ha recentemente confermato il ritiro della licenza di operatività ad una compagnia privata di sorveglianza sulla base del fatto che i dirigenti della compagnia avevano giurato fedeltà e obbedienza ad un gruppo le cui idee sembravano essere manifestamente pericolose (7).
 
9. Infine dovrebbe essere tenuto presente che la Commissione ha accettato che possano esistere incompatibilità tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio civile. Perciò gli ecclesiastici di una Chiesa nello stato hanno sia obblighi religiosi che obblighi verso lo stato. Se le esigenze dello stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa. La Commissione Europea sui Diritti Umani lo considera come "fondamentale garanzia al diritto della persona alla libertà di pensiero, coscienza e religione (8)".
 
10. Il nome del credo in osservanza del quale questa o quella attività viene svolta è irrilevante al problema che stiamo studiando; ciò che ci interessa sono quelle attività che in senso stretto rientrano nelle attività limitate dalla legge.
 
11. Come affermato nel Rapporto Hunt, non sono solo le sette che hanno avuto successo ad essere religiose? Al di là della formulazione che potrebbe sembrare provocatoria, si può osservare che la società è stata generalmente ostile verso qualsiasi religione originata attorno ad uno o più individui che predicavano nuove idee, precisamente a causa di questo atteggiamento innovativo e pertanto inquietante.
 
12. Tenendo presente questo, è di conseguenza importante preoccuparsi di non permettere l'esercizio discriminatorio contro gruppi le cui idee possano essere oggi ritenute inquietanti o shoccanti. Solo le azioni commesse in nome di queste idee, se illegali o anti-democratiche, devono influenzare l'atteggiamento da tenere al loro riguardo.

 
 
E. Proposte avanzate in vari rapporti nazionali e internazionali
 
1. Il Rapporto Guyard (Francia) propone che:
 
 
    - venga istituito un osservatorio interministeriale per acquisire maggiore conoscenza delle sette, e renda il pubblico più consapevole al riguardo;

    - si migliori l'organizzazione per lo studio di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale in ogni ministero interessato;

    - i giovani vengano informati a scuola;

    - si dovrebbe organizzare una campagna di informazione pubblica, usando in particolare i canali televisivi;

    - dovrebbe essere estesa e migliorata la formazione professionale di persone (come per esempio gli impiegati statali) che, nel contesto del loro lavoro, abbiano a che fare con problemi di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale.

 
 
2. Il comitato parlamentare del rapporto belga propone:
 
 
    - l'introduzione di nuove misure penali speciali correlate all'abuso di persone in situazioni di debolezza, e di provocazione attiva al suicidio;

    - l'emendamento delle misure esistenti per la protezione dei giovani e sullo status delle associazioni;

    - il miglioramento della sorveglianza sullo status delle associazioni no-profit:

    - l'istituzione di un osservatorio indipendente.

 
 
3. La mozione del Parlamento Europeo per una Risoluzione sulle sette nell'Unione Europea, avanzata dalla Sig.ra Bergen, osserva che esiste una preoccupazione crescente sul fatto che le attività delle sette e pericoli connessi possano aumentare, e una ricerca Europea a largo raggio per raccogliere dati quantitativi e inchieste più dettagliate su questi fenomeni appare (perciò) desiderabile e giustificata; prosegue dicendo che "dal momento che anche i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale affrontano ora in modo crescente il problema delle sette, queste misure dovrebbero essere estese anche a loro e dovrebbero essere aiutate nel contesto del PHARE e del TACIS per affrontare questo tipo di problema in modo compatibile con i diritti fondamentali."
 
4. Al Convegno su "Adolescenza - una sfida alla famiglia" tenutosi a Vienna nel giugno del 1997, i Ministri responsabili degli affari della famiglia degli stati membri del Consiglio d'Europa hanno proposto l'istituzione di un centro europeo per il monitoraggio delle attività delle sette che potrebbero indottrinare psicologicamente i giovani vulnerabili.
 
 
F. Conclusioni

1. Alla luce di quanto sopra, si proporrebbero le seguenti misure - tutte raccomandate in ogni summenzionato rapporto e la maggior parte delle quali presenti nella Raccomandazione 1178. Il motivo di fare raccomandazioni è ora più che mai necessario perché gli Stati si sono spesso astenuti dall'intraprendere azioni a causa della preoccupazione di rispettare le libertà fondamentali. In relazione a questo la Raccomandazione 1178 riteneva che non fosse desiderabile una legislazione specifica sulle sette, visto che avrebbe potuto interferire con la libertà di coscienza e la salvaguardia della religione come da Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Le sette hanno largamente beneficiato di questa tolleranza, e hanno approfittato della porta lasciata loro aperta. Per usare le parole dell'esperto, l'atteggiamento delle autorità statali deve essere da un lato tollerante e dall'altro di vigilanza.
 
2. Sebbene non esista ancora il problema di patrocinare una legislazione più significativa, è possibile proporre un certo numero di misure a protezione dei membri più vulnerabili della società e rendere possibile, come ultima risorsa, il bandire certi gruppi che sono conosciuti per ospitare gli esecutori di attività criminali.

 
 
I. Prevenzione

- La prevenzione può essere realizzata attraverso la diffusione di informazioni e una accurata educazione. Si dovrebbero pertanto istituire centri di informazione nazionale, come già patrocinato dalla Raccomandazione 1178. Questi centri dovrebbero essere indipendenti dallo stato. Sarebbero inoltre più efficaci se fossero coordinati da un Osservatorio Europeo sui gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale. L'educazione dovrebbe essere indirizzata in particolare agli adolescenti, e i curriculum scolastici dovrebbero comprendere informazioni sulla storia delle scuole importanti di pensiero, con particolare riguardo alla neutralità dello Stato.
 
- Dovrebbe essere posto l'accento sulla protezione dei bambini con uno sguardo all'esercitazione di maggior controllo sulle condizioni di vita e sulla scolarità dei bambini che vivono in comunità. La frequentazione scolastica è obbligatoria per i bambini di tutti gli stati membri; tra stato e stato cambia solo il minimo di età in cui è possibile lasciare la scuola. Dobbiamo quindi assicurare l'ottemperanza a questo obbligo.
 
- Dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di organizzazioni non-governative che raccolgano e distribuiscano informazioni su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, in modo particolare nelle nazioni dell'Europa Orientale.

 
 
II. Limitazioni

- Nel casi in cui bambini non frequentino la scuola, dovrebbero intervenire i servizi di assistenza sociale.
 
- Sembra che sia frequente l'abuso della professione medica; questa pratica deve essere punita.
 
- Sarebbe necessario riflettere sulle conseguenze legali dell'indottrinamento dei membri di setta, spesso chiamata "manipolazione mentale".
 
- Uno sforzo particolare dovrebbe essere fatto nei paesi dell'Europa centrale e orientale in cui al momento non esistono ancora centri di informazione o associazioni per le vittime di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale. In questi paesi l'informazione e l'educazione sono ancora più urgentemente necessari.

 
 
 
Riferimenti completi

Titolo del Rapporto: Attività illegali delle sette.

Documento 8373, 13 Aprile 1999.

Comitato estensore del Rapporto: Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani

Relatore: Sig. Adrian Nastase, Romania, Gruppo Socialista

Implicazioni finanziarie per l'Assemblea: nessuna.

Riferimento al comitato: Doc. 7826 e Riferimento N. 2192 del 28 Maggio 1997.

Bozza di raccomandazione adottata dal Comitato il 29 Marzo 1999 con 24 voti a favore, 1 voto contrario e 3 astenuti.

Membri del comitato: Sigg. Jansson (Presidente), Bindig, Frunda, Moeller (Vice-Presidenti), Sig.ra Aguiar, Sigg. Akçali, Arzilli, Attard Montalto, Bartumeu Cassany (alternato a: Alis Font), Brand, Bulic, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Demetriou, Dreyfus-Schmidt, Enright, Sig.ra Frimansdóttir (alternato a: Sig.ra Ragnarsdóttir), Sig. Fyodorov, Sig.ra Gelderblom-Lankhout, Sigg. Holovaty, Jaskiernia, Jurgens, Sig.ra Karlsson, Sigg. Kelam, Kelemen, Lord Kirkhill (alternato a: Sig.ra McCafferty), Sig. Kresak (alternato a: Fico), Sig.ra Krzyzanowska, Sig. Le Guen, Sig.ra Libane, Sigg. Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina, Sig.ra Markovic-Dimova, Sigg. Martins, Marty, McNamara (alternato a: Sig.ra Cryer), Mozetic, Sig.ra Näslund, Sigg. Nastase, Pavlov, Pollo, Polydoras, Sig.ra Pourtaud, Sigg. Rippinger, Robles Fraga, Rodeghiero (alternato a: Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov (alternato a: Sig.ra Pobedinskaya), Simonsen, Solé Tura, Solonari, Staciokas (alternato a: Dagys), Sungur, Svoboda, Symonenko (alternato a: Khunov), Tabajdi, Verivakis (alternato a: Liapis), Vishnyakov (alternato a: Glotov), Vyvadil, Weyts, Sig.ra Wohlwend.

Segretari del comitato: Sig. Plate, Sig.ra Coin e Sig.ra Kleinsorge

 
 
 
Note del relatore
 
1) Questo rapporto è stato ritirato il 13 luglio 1998.

2) Sull'uso di questa falsa controversia pro o contro le "sette" si veda in particolare C. ERHEL e R. de la BAUME (ed), Le procès de l'Eglise de Scientologie, Paris 1997; M. INTROVIGNE e J. GORDON MELTON (ed), Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport de la Commission parlementaire, Turin, 1997.

3) La definizione tradizionale del termine "setta", secondo il Petit Larousse 1996, è un "insieme di persone che professa la stessa dottrina filosofica o religiosa" o "un gruppo religioso chiuso in se stesso e fondato in opposizione alle pratiche o idee della religioni prevalenti". Sebbene questa definizione contenga diversi elementi rilevanti, non include l'intero mondo moderno delle sette: numerosi movimenti non hanno nulla in comune con le idee religiose tradizionali e propongono una dottrina sincretica che combina elementi di varie religioni, oppure sostengono teorie scientifiche o esoteriche.

4) Sentenza del 25 maggio 1993 nel caso Minos Kokkinakis contro Grecia, Revue universelle des droits de l'homme, 1993, pp. 251/254-255.

5) DR 1995/80B, pp. 147/150-151, Sig. van den Dungen.

6) DR 1979/14, pp. 234/236, X.

7) ATF non pubblicato del 2 settembre 1997 nel caso U.SA contro Dipartimento di Giustizia, Polizia e Trasporti del Cantone di Ginevra.

8) DR 1985/42, pp. 247/268, Borre Arnold Knudsen.

 
 
 
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