Sommario
Qualunque siano le credenze mantenute da
certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero
prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di
queste credenze.
La libertà di religione e coscienza
è garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti
Umani. Tuttavia le attività di gruppi di natura religiosa, spirituale
o esoterica devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società
democratiche.
L'informazione deve essere di primaria
importanza, e deve essere rivolta in particolare agli adolescenti all'interno
del curriculum scolastico. Un'altra priorità è la protezione
dei membri più vulnerabili della società, in particolare
i figli dei seguaci di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica.
Si raccomanda pertanto di sostenere la
creazione di centri e organizzazioni non-governative a carattere nazionale
o regionale per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi,
esoterici o spirituali. Infine si richiede la creazione di un Osservatorio
Europeo per rendere più semplice lo scambio di informazioni tra
ai centri nazionali.
I. Bozza della Raccomandazione
1. L'Assembrea ricorda la sua Raccomandazione
1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi, in cui riteneva indesiderabile
una più significativa legislazione in materia di sette, sulla base
del fatto che tale legislazione avrebbe potuto interferire con la libertà
di coscienza e religione garantita dall'Articolo 9 della Convenzione Europea
sui Diritti Umani, così come rappresentare un danno per le religioni
tradizionali.
2. L'Assembrea riafferma il suo impegno
verso la libertà di coscienza e religione. Riconosce il pluralismo
religioso come naturale conseguenza della libertà di religione.
Ritiene la neutralità dello Stato come pari protezione dinanzi
alla legge a fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione,
e perciò richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere
misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze.
3. Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava
semplicemente che il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per
informare ed educare i giovani e il pubblico in generale, e richiedeva
che lo status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi
movimenti religiosi che si fossero registrati.
4. Dal momento in cui si è adottata
la Raccomandazione, si sono verificati diversi incidenti seri che hanno
spinto l'Assemblea a studiare ancora una volta il fenomeno.
5. L'Assemblea è giunta alla conclusione
che la definizione di che cosa costituisca una setta e decidere se
si tratti o meno di religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa
preoccupazione riguardo a gruppi che vengono considerati sette, qualsiasi
sia la descrizione di sé stessi che adottano: religiosa, esoterica
o spirituale, e questo deve essere tenuto in conto.
6. D'altro canto ritiene essenziale assicurare
che le attività di questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica
o spirituale, siano in linea con i principi delle nostre società
democratiche.
7. È di primaria importanza avere
informazioni attendibili su questi gruppi che non siano esclusivamente
emanate né dalle sette stesse né
da associazioni fondate per difendere le vittime delle sette, e che esse
circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da chi si ritiene
abbia avuto la possibilità di essere ascoltato per l'obiettività
di queste informazioni.
8. L'Assemblea reitera la necessità
di includere nel curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia
di scuole di pensiero importanti e sulla religione, in special modo in
quello degli adolescenti.
9. L'Assemblea attribuisce grande importanza
alla protezione dei più vulnerabili, in modo particolare ai figli
di membri di gruppi religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura
di malattie, stupro, abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non
iscrizione scolastica, cosa che rende impossibile ai servizi di assistenza
sociale esercitare una sorveglianza.
Pertanto l'Assemblea richiede ai governi
degli stati membri:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno
di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi
di natura religiosa, esoterica o spirituale;
II. l'inclusione di informazioni sulla
storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum
scolastici generali;
III. l'uso delle normali procedure della
legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi
di natura religiosa, esoterica o spirituale;
IV. dove necessario, incoraggiare l'istituzione
di organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime,
di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi
dell'Europa centro-orientale;
V. incoraggiare un approccio ai nuovi
gruppi religiosi che favorisca comprensione, tolleranza dialogo e risoluzione
dei conflitti;
VI. prendere misure ferme contro qualsiasi
azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.
Inoltre, l'Assemblea raccomanda che il
Comitato dei Ministri:
I. dove necessario, fornisca azioni specifiche
alla fondazione di centri di informazione su gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca
aiuto a quelle nazioni;
II. istituisca un Osservatorio Europeo
su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più
facile lo scambio di informazioni tra centri nazionali.
II. Memorandum esplicativo
del Sig. Nastase
A. Introduzione
1. Perché scrivere un rapporto sulle
attività illegali di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale
solo sei anni dopo l'adozione, da parte dell'Assemblea, della Raccomandazione
1178 (1992) su sette e nuovi movimenti religiosi?
La sostanza della Raccomandazione, che
è stata usata e citata dalla maggioranza di rapporti nazionali sulle
sette, è ancora rilevante e sarebbe auspicabile che i governi membri
la rendessero effettiva. Tuttavia esistono due ragioni importanti per le
quali l'Assemblea sta riesaminando questo fenomeno. La prima è che
il numero di persone che entrano nelle sette sta salendo costantemente
(del 60% in Francia tra il 1982, data del rapporto Vivien, e il 1995, data
del rapporto Guyard), a dispetto delle informazioni fornite sulle attività
di certe sette - in particolare seri disordini per la legge e l'ordine
(le carneficine causate dall'Ordine del Tempio Solare e dalla setta giapponese
Aum, e il fatto che membri di setta siano stati ritenuti colpevoli di stupri,
truffa ecc.), o l'accusa di intolleranza religiosa e razzismo portate contro
il governo tedesco dalla Chiesa di Scientology (vedere ad esempio il rapporto
stilato dal Landesamt für Verfassungsschutz of Baden-Württemberg,
"Scientology - ein Fall für den Verfassungsschutz"). La seconda ragione
è la costituzione di sette nei paesi dell'Europa centrale e orientale,
dove il corollario della riscoperta della libertà ha visto l'emergere
di una grande numero di gruppi che proponevano spiritualità, esoterismo
o religione a individui a cui a lungo ne era stato negato l'accesso.
B. Lavoro su cui si basa questo rapporto
1. Innanzitutto il presente rapporto tiene
conto del rapporto di Sir John Hunt (Doc. 6535) le cui conclusioni sono
ancora interamente valide e che portarono alla Raccomandazione 1178 (1992).
Tuttavia, alla luce degli sviluppi avvenuti nel frattempo, certi punti
necessitano di essere chiariti e altri studiati in maggior dettaglio.
2. Questo rapporto inoltre si basa sulla
relazione del consulente Sig. Francois Bellanger [si veda doc. AS/Jur (1998)
5] in allegato ed è parte essenziale di questo documento.
3. È inoltre basato sulle informazioni
fornite all'udienza tenuta a Parigi l'8 aprile 1997 dal Sotto-Comitato
sui Diritti Umani, in collaborazione con l'Associazione Europea degli ex-Parlamentari
degli Stati membri del Consiglio d'Europa [si veda doc. AS/Jur/DH (1997)
2].
4. A seguito di questa udienza, che ha
dato l'opportunità ad un certo numero di parlamentari presenti di
divenire consapevoli delle realtà proposte da certi gruppi, il comitato
è stato istruito a preparare un rapporto e mi ha delegato come relatore
il 13 giugno 1997. Perciò la realizzazione finale di questo rapporto
ci ha preso due anni, ed è stato oggetto di molte discussioni estremamente
interessanti all'interno del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti
Umani. Tutti i membri del Comitato sono stati invitati ad avanzare proposte
di emendamento, e si è tenuto conto praticamente di tutte.
5. Si è tenuto conto dei seguenti
rapporti parlamentari nazionali: Rapporto dell'Assemblea Nazionale Francese
(Rapporto Guyard) del 1995, rapporto del Comitato di Inchiesta Parlamentare
Belga intitolato "Sette in Belgio" dell'aprile 1997 (Relatori: Sigg. Duquesne
e Willems), rapporto del Bundestag tedesco del luglio 1997, così
come della revisione sugli eccessi delle sette del gruppo di esperti di
Ginevra del febbraio 1997. Infine il relatore ha avuto a sua disposizione
la bozza del rapporto del Parlamento Europeo sul soggetto, ed ha avuto
uno scambio di vedute con il relatore del Parlamento, Sig.ra Berger. Si
noti che il Parlamento Europeo ha già dedicato alle sette un precedente
rapporto (1) nel 1984 (il Rapporto Cottrell).
C. Definizione
1. Il primo problema che si pone quando
si affronta il problema delle sette è quello della definizione,
dal momento che non esiste definizione accettata del termine "setta". Tutte
le definizioni suggerite sono state criticate perché erano troppo
vaste e comprendevano necessariamente movimenti che avrebbero dovuto essere
lasciati fuori, o, al contrario, perché erano troppo restrittive
ed escludevano gruppi che sarebbero dovuti essere compresi.
2. Il rischio intrinseco nel raggruppare
assieme tutte le sette deriva principalmente dall'uso generalizzato del
termine "setta" per definire un fenomeno multiforme.
3. Oggigiorno la parola "setta" ha assunto
una connotazione estremamente peggiorativa. Agli occhi del pubblico stigmatizza
movimenti le cui attività sono pericolose sia per i suoi membri
che per la società. Il triplice dramma dell'Ordine del Tempio Solare
e il suicidio collettivo del membri di un gruppo californiano contribuiscono
a rafforzare questo punto di vista e aumentano l'ansietà o l'intolleranza
verso il mondo delle sette.
4. Oggi al mondo esistono decine, forse
anche centinaia di gruppi più o meno grandi con credenze e osservanze
di varia natura, che non sono necessariamente pericolose o pregiudizievoli
alla libertà. È vero che tra questi gruppi ne esistono alcuni
che hanno commesso azioni criminali. Ciononostante l'esistenza di alcuni
movimenti pericolosi non è sufficiente a condannare tutti gli altri.
5. Il primo pericolo che le autorità
che desiderano ridurre i rischi associati alle sette si trovano ad affrontare
è la tentazione di raggruppare assieme gruppi innocui e pericolosi.
Un approccio che raggruppi tutto, pericoloso o no, sarebbe manifestamente
sproporzionato nel contesto di libertà di credenza, se non troppo
restrittivo, oltre che una porta aperta ad ogni abuso se permettesse a
gruppi pericolosi di svolgere le loro attività in modo incontrollato,
sulla stessa base dei gruppi innocui.
6. La seconda insidia che le autorità
statali dovrebbero evitare è fare distinzioni tra sette e religioni
(2). Un'immagine perfetta di questo potenziale rischio,
collegato al termine "setta", è l'atteggiamento di certi gruppi
che affermano intolleranza religiosa, o addirittura razzismo, non appena
uno stato progetta contromisure. Questi gruppi affermano, rapporti di esperti
alla mano, di non essere sette ma, di fatto, religioni e che conseguentemente
lo stato non ha il diritto ad agire contro di loro. Se lo stato, messo
a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito del cercare di dimostrare
che il gruppo in questione non è una religione fallisce nel suo
compito di neutralità e partecipa direttamente alla controversia
spirituale o religiosa.
7. Le autorità statali possono
facilmente evitare questi due pericoli, a patto che siano prudenti nell'uso
del vocabolario e nella scelta di azioni da intraprendere il relazione
ai comportamenti di tali gruppi.
8. Naturalmente è chiaro che per
le autorità dello stato l'uso del termine "setta" è una grossa
tentazione, visto che è facilmente comprensibile da tutti. Tuttavia
le autorità statali vengono consigliate a rinunciare all'uso di
tale termine, dal momento che non ne esiste definizione legale (3)
e ha una connotazione peggiorativa eccessiva. Al giorno d'oggi agli occhi
del pubblico una setta è estremamente cattiva o pericolosa. Esistono
tre possibili modi per evitare l'uso del termine "setta".
9. Primariamente la definizione come setta
può essere eliminata classificando tutti questi gruppi come religioni.
Ciononostante, secondo noi, questo approccio sarebbe fuorviante perché
eccessivamente restrittivo, essendo il mondo delle sette così variegato.
Un gruppo basato su dottrina esoterica non è necessariamente una
religione fondata, in teoria, sulla relazione tra gli individui e un essere
o forza supremi.
10. Secondariamente, lo stato potrebbe
accettare l'adozione della linea suggerita da certi gruppi, e distinguere
tra religioni - per definizione buone - e sette - necessariamente pericolose
- o anche tra sette buone e cattive. Di nuovo pensiamo che questo approccio
non sia accettabile. Secondo l'Articolo 9 dell'ECHR, agli stati viene proibito
distinguere tra diversi credi e creare una scala di credi che è,
secondo noi, inaccettabile. Il semplice operare tale distinzione costituirebbe
una violazione di dimensioni sproporzionate all'Articolo 9 dell'ECHR, visto
che la base fondamentale di questa libertà è l'assenza di
distinzioni tra credi, il che spiega il dovere dello stato a mantenersi
neutrale.
11. Inoltre questo tipo di approccio è
pericoloso perché in caso di disputa il dibattito non si incentrerebbe
sulle attività del gruppo in oggetto, ma sulla natura del loro credo.
Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare
che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare
di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione
di illegalità. In questo caso, se le autorità dello stato
accettano di entrare in una discussione ideologica sono obbligati a determinare
la classificazione del credo in oggetto, e si troveranno in una situazione
inestricabile. O accettano che il credo in oggetto non sia una religione,
e quindi vengono accusate di violare la libertà religiosa e di perseguitare
il gruppo relativo oppure, in alternativa, reputano che le credenze del
gruppo costituiscano effettivamente una religione, e in questo modo si
abusa del riconoscimento dello stato per giustificare tutte le azioni,
anche quelle illegali. In entrambi i casi le autorità dello stato
entrano in una controversia e quindi falliscono il loro compito di osservare
la neutralità, come da Articolo 9 dell'ECHR. Questo tipo di dibattito
è perciò una trappola in cui alcuni gruppi sistematicamente
cercano di attrarre le autorità, e queste ultime devono sforzarsi
di evitarla.
12. In realtà il solo modo per
evitare questa trappola è astenersi da ogni genere di classificazione
sulle credenze, sia credi non-religiosi che religiosi. Questo ci porta
alla terza e finale possibile linea che, secondo noi, è l'unica
accettabile.
13. Ci permette di evitare le insidie
sopra sottolineate adottando un approccio più descrittivo al mondo
delle sette, concentrandosi non sulla classificazione delle credenze, ma
sulle azioni commesse in nome o sotto la copertura del credo.
14. Pertanto possiamo riferirci a gruppi
di natura "religiosa, spirituale o esoterica". In questo modo le varie
sfaccettature delle credenze vengono raggruppate in una formula generale
di per sé non negativa.
D. Libertà di pensiero, coscienza
e religione
1. La maggioranza di gruppi religiosi,
esoterici o spirituali affermano il diritto alla libertà di religione,
e si descrivono come religioni. Sebbene non esista una definizione accettata
di religione, la libertà religiosa viene garantita e salvaguardata
in particolare dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
2. Determinare se gruppi religioni, esoterici
o spirituali siano o meno religioni non è un problema. Libertà
di pensiero, coscienza e religione sono diritti garantiti ad ogni essere
umano, e questi diritti non possono essere ristretti in altro modo che
per ragioni stabilite nel secondo paragrafo dell'Articolo 9 della Convenzione:
3. "La libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo deve essere assoggettata alle sole
limitazioni prescritte dalla legge e sono necessarie, un uno stato democratico,
nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine
pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti
e delle libertà altrui."
4. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani
ha giudicato diversi casi relativi a tali restrizioni.
5. Contrariamente alle affermazioni di
alcuni gruppi, che vorrebbero godere di totale libertà di azione
sotto la copertura della loro fede, come tutte le libertà individuali
anche la libertà religiosa non è illimitata (si veda l'Articolo
9 § 2 dell'ECHR sipra citato.)
6. Il Tribunale Europeo sui Diritti Umani
ha dato giudizi su questa nozione in un caso relativo ai Testimoni di Geova.
In Grecia, a seguito di una denuncia, due membri dei Testimoni di Geova
sono stati condannati per proselitismo. Il caso è stato deferito
al Tribunale Europeo sui Diritti Umani che, seguendo il rapporto della
Commissione, ha considerato che questa condanna violava l'Articolo 9 dell'ECHR
perché la proibizione a fare opera di proselitismo in questo caso specifico
non era una misura necessaria in una società democratica, all'interno
del significato dell'Articolo 9, paragrafo 2° dell'ECHR (4).
Tuttavia il Tribunale ha accettato che il proselitismo scorretto dovrebbe
essere proibito o limitato, visto che a volte prende "la forma di attività
che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi
membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato
di disagio o necessità", e a volte implica addirittura "l'uso della
violenza o del lavaggio del cervello".
7. Nello stesso senso l'Articolo 9, paragrafo
1° dell'ECHR non sempre garantisce il diritto ad agire in pubblico
nel modo dettato dalle proprie credenze religiose. Perciò il fatto
di diffondere idee religiose contro l'aborto vicino ad una clinica dove
si eseguono aborti non è espressione di credo come definito dall'Articolo
9 paragrafo 1° dell'ECHR (5). Similmente restrizioni
ad alcune manifestazioni pubbliche di libertà religiosa sono ammissibili
per ragioni di pianificazione, a patto che siano in proporzione e corrispondano
ad un legittimo interesse.
8. È altresì ammissibile,
all'interno del significato dell'Articolo 9, paragrafo 1° dell'ECHR,
richiedere ai motociclisti di indossare il casco per ragioni di sicurezza,
anche se questo significa che membri praticanti di certe religioni devono
togliersi il turbante (6). Parimenti la Corte Federale
Svizzera ha recentemente confermato il ritiro della licenza di operatività
ad una compagnia privata di sorveglianza sulla base del fatto che i dirigenti
della compagnia avevano giurato fedeltà e obbedienza ad un gruppo
le cui idee sembravano essere manifestamente pericolose (7).
9. Infine dovrebbe essere tenuto presente
che la Commissione ha accettato che possano esistere incompatibilità
tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio
civile. Perciò gli ecclesiastici di una Chiesa nello stato hanno
sia obblighi religiosi che obblighi verso lo stato. Se le esigenze dello
stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare
il loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa. La Commissione
Europea sui Diritti Umani lo considera come "fondamentale garanzia al diritto
della persona alla libertà di pensiero, coscienza e religione (8)".
10. Il nome del credo in osservanza del
quale questa o quella attività viene svolta è irrilevante
al problema che stiamo studiando; ciò che ci interessa sono quelle
attività che in senso stretto rientrano nelle attività limitate
dalla legge.
11. Come affermato nel Rapporto Hunt,
non sono solo le sette che hanno avuto successo ad essere religiose? Al
di là della formulazione che potrebbe sembrare provocatoria, si
può osservare che la società è stata generalmente
ostile verso qualsiasi religione originata attorno ad uno o più
individui che predicavano nuove idee, precisamente a causa di questo atteggiamento
innovativo e pertanto inquietante.
12. Tenendo presente questo, è
di conseguenza importante preoccuparsi di non permettere l'esercizio discriminatorio
contro gruppi le cui idee possano essere oggi ritenute inquietanti o shoccanti.
Solo le azioni commesse in nome di queste idee, se illegali o anti-democratiche,
devono influenzare l'atteggiamento da tenere al loro riguardo.
E. Proposte avanzate in vari rapporti
nazionali e internazionali
1. Il Rapporto Guyard (Francia) propone
che:
- venga istituito un osservatorio interministeriale
per acquisire maggiore conoscenza delle sette, e renda il pubblico più
consapevole al riguardo;
- si migliori l'organizzazione per lo studio
di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale in ogni ministero
interessato;
- i giovani vengano informati a scuola;
- si dovrebbe organizzare una campagna
di informazione pubblica, usando in particolare i canali televisivi;
- dovrebbe essere estesa e migliorata la
formazione professionale di persone (come per esempio gli impiegati statali)
che, nel contesto del loro lavoro, abbiano a che fare con problemi di gruppi
di natura religiosa, esoterica o spirituale.
2. Il comitato parlamentare del rapporto
belga propone:
- l'introduzione di nuove misure penali
speciali correlate all'abuso di persone in situazioni di debolezza, e di
provocazione attiva al suicidio;
- l'emendamento delle misure esistenti
per la protezione dei giovani e sullo status delle associazioni;
- il miglioramento della sorveglianza sullo
status delle associazioni no-profit:
- l'istituzione di un osservatorio indipendente.
3. La mozione del Parlamento Europeo per
una Risoluzione sulle sette nell'Unione Europea, avanzata dalla Sig.ra
Bergen, osserva che esiste una preoccupazione crescente sul fatto che le
attività delle sette e pericoli connessi possano aumentare, e una
ricerca Europea a largo raggio per raccogliere dati quantitativi e inchieste
più dettagliate su questi fenomeni appare (perciò) desiderabile
e giustificata; prosegue dicendo che "dal momento che anche i paesi dell'Europa
Centrale ed Orientale affrontano ora in modo crescente il problema delle
sette, queste misure dovrebbero essere estese anche a loro e dovrebbero
essere aiutate nel contesto del PHARE e del TACIS per affrontare questo
tipo di problema in modo compatibile con i diritti fondamentali."
4. Al Convegno su "Adolescenza - una sfida
alla famiglia" tenutosi a Vienna nel giugno del 1997, i Ministri responsabili
degli affari della famiglia degli stati membri del Consiglio d'Europa hanno
proposto l'istituzione di un centro europeo per il monitoraggio delle attività
delle sette che potrebbero indottrinare psicologicamente i giovani vulnerabili.
F. Conclusioni
1. Alla luce di quanto sopra, si proporrebbero
le seguenti misure - tutte raccomandate in ogni summenzionato rapporto
e la maggior parte delle quali presenti nella Raccomandazione 1178. Il
motivo di fare raccomandazioni è ora più che mai necessario
perché gli Stati si sono spesso astenuti dall'intraprendere azioni
a causa della preoccupazione di rispettare le libertà fondamentali.
In relazione a questo la Raccomandazione 1178 riteneva che non fosse desiderabile
una legislazione specifica sulle sette, visto che avrebbe potuto interferire
con la libertà di coscienza e la salvaguardia della religione come
da Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Le sette hanno
largamente beneficiato di questa tolleranza, e hanno approfittato della
porta lasciata loro aperta. Per usare le parole dell'esperto, l'atteggiamento
delle autorità statali deve essere da un lato tollerante e dall'altro
di vigilanza.
2. Sebbene non esista ancora il problema
di patrocinare una legislazione più significativa, è possibile
proporre un certo numero di misure a protezione dei membri più vulnerabili
della società e rendere possibile, come ultima risorsa, il bandire
certi gruppi che sono conosciuti per ospitare gli esecutori di attività
criminali.
I. Prevenzione
- La prevenzione può essere realizzata
attraverso la diffusione di informazioni e una accurata educazione. Si
dovrebbero pertanto istituire centri di informazione nazionale, come già
patrocinato dalla Raccomandazione 1178. Questi centri dovrebbero essere
indipendenti dallo stato. Sarebbero inoltre più efficaci se fossero
coordinati da un Osservatorio Europeo sui gruppi di natura religiosa, esoterica
o spirituale. L'educazione dovrebbe essere indirizzata in particolare agli
adolescenti, e i curriculum scolastici dovrebbero comprendere informazioni
sulla storia delle scuole importanti di pensiero, con particolare riguardo
alla neutralità dello Stato.
- Dovrebbe essere posto l'accento sulla
protezione dei bambini con uno sguardo all'esercitazione di maggior controllo
sulle condizioni di vita e sulla scolarità dei bambini che vivono
in comunità. La frequentazione scolastica è obbligatoria
per i bambini di tutti gli stati membri; tra stato e stato cambia solo
il minimo di età in cui è possibile lasciare la scuola. Dobbiamo
quindi assicurare l'ottemperanza a questo obbligo.
- Dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione
di organizzazioni non-governative che raccolgano e distribuiscano informazioni
su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, in modo particolare
nelle nazioni dell'Europa Orientale.
II. Limitazioni
- Nel casi in cui bambini non frequentino
la scuola, dovrebbero intervenire i servizi di assistenza sociale.
- Sembra che sia frequente l'abuso della
professione medica; questa pratica deve essere punita.
- Sarebbe necessario riflettere sulle
conseguenze legali dell'indottrinamento dei membri di setta, spesso chiamata
"manipolazione mentale".
- Uno sforzo particolare dovrebbe essere
fatto nei paesi dell'Europa centrale e orientale in cui al momento non
esistono ancora centri di informazione o associazioni per le vittime di
gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale. In questi paesi l'informazione
e l'educazione sono ancora più urgentemente necessari.
Riferimenti completi
Titolo del Rapporto: Attività
illegali delle sette.
Documento 8373, 13 Aprile 1999.
Comitato estensore del Rapporto: Comitato
per gli Affari Legali e i Diritti Umani
Relatore: Sig. Adrian Nastase, Romania,
Gruppo Socialista
Implicazioni finanziarie per l'Assemblea:
nessuna.
Riferimento al comitato: Doc. 7826 e Riferimento
N. 2192 del 28 Maggio 1997.
Bozza di raccomandazione adottata dal Comitato
il 29 Marzo 1999 con 24 voti a favore, 1 voto contrario e 3 astenuti.
Membri del comitato: Sigg. Jansson (Presidente),
Bindig, Frunda, Moeller (Vice-Presidenti), Sig.ra Aguiar, Sigg. Akçali,
Arzilli, Attard Montalto, Bartumeu Cassany (alternato a: Alis Font), Brand,
Bulic, Clerfayt, Columberg, Contestabile, Demetriou, Dreyfus-Schmidt, Enright,
Sig.ra Frimansdóttir (alternato a: Sig.ra Ragnarsdóttir),
Sig. Fyodorov, Sig.ra Gelderblom-Lankhout, Sigg. Holovaty, Jaskiernia,
Jurgens, Sig.ra Karlsson, Sigg. Kelam, Kelemen, Lord Kirkhill (alternato
a: Sig.ra McCafferty), Sig. Kresak (alternato a: Fico), Sig.ra Krzyzanowska,
Sig. Le Guen, Sig.ra Libane, Sigg. Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina,
Sig.ra Markovic-Dimova, Sigg. Martins, Marty, McNamara (alternato a: Sig.ra
Cryer), Mozetic, Sig.ra Näslund, Sigg. Nastase, Pavlov, Pollo, Polydoras,
Sig.ra Pourtaud, Sigg. Rippinger, Robles Fraga, Rodeghiero (alternato a:
Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov (alternato a: Sig.ra Pobedinskaya),
Simonsen, Solé Tura, Solonari, Staciokas (alternato a: Dagys), Sungur,
Svoboda, Symonenko (alternato a: Khunov), Tabajdi, Verivakis (alternato
a: Liapis), Vishnyakov (alternato a: Glotov), Vyvadil, Weyts, Sig.ra Wohlwend.
Segretari del comitato: Sig. Plate, Sig.ra
Coin e Sig.ra Kleinsorge
Note del relatore
1) Questo rapporto è
stato ritirato il 13 luglio 1998.
2) Sull'uso di questa falsa
controversia pro o contro le "sette" si veda in particolare C. ERHEL e
R. de la BAUME (ed), Le procès de l'Eglise de Scientologie,
Paris 1997; M. INTROVIGNE e J. GORDON MELTON (ed), Pour en finir avec
les sectes - Le débat sur le rapport de la Commission parlementaire,
Turin, 1997.
3) La definizione tradizionale
del termine "setta", secondo il Petit Larousse 1996, è un "insieme
di persone che professa la stessa dottrina filosofica o religiosa" o "un
gruppo religioso chiuso in se stesso e fondato in opposizione alle pratiche
o idee della religioni prevalenti". Sebbene questa definizione contenga
diversi elementi rilevanti, non include l'intero mondo moderno delle sette:
numerosi movimenti non hanno nulla in comune con le idee religiose tradizionali
e propongono una dottrina sincretica che combina elementi di varie religioni,
oppure sostengono teorie scientifiche o esoteriche.
4) Sentenza del 25 maggio
1993 nel caso Minos Kokkinakis contro Grecia, Revue universelle des droits
de l'homme, 1993, pp. 251/254-255.
5) DR 1995/80B, pp. 147/150-151,
Sig. van den Dungen.
6) DR 1979/14, pp. 234/236,
X.
7) ATF non pubblicato del
2 settembre 1997 nel caso U.SA contro Dipartimento di Giustizia, Polizia
e Trasporti del Cantone di Ginevra.
8) DR 1985/42, pp. 247/268,
Borre Arnold Knudsen.