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Rapporto 1999 del Consiglio d'Europa in materia di sette

Il parere del Comitato Cultura ed Istruzione.

Relatore: Sig. Mr Lluis Maria de Puig, Spagna, Gruppo Socialista. Parere approvato dal Comitato il 19 Aprile 1999. Il testo in lingua originale è accessibile presso: http://stars.coe.fr/index_e.htm.

Vedi l'indice di riferimento, che contiene una traduzione del Rapporto.

Traduzione in italiano e trasposizione in formato HTML: Copyright © 1999 Martini & Harry, Allarme Scientology, 26 Giugno 1999. Liberamente distribuibile - con una nota restrittiva per il CESNUR. [*]

 
 
 
 
 
 
Introduzione

Nel febbraio 1992 l'Assemblea Parlamentare ha adottato la Raccomandazione 1178 su sette e nuovi movimenti religiosi, sulla base del rapporto di Sir John Hunt del Comitato per gli Affari Legali e dei Diritti Umani e sul parere che io stesso ho presentato per conto del Comitato Cultura ed Istruzione. In quella raccomandazione l'Assemblea affermò che una specifica legislazione sulle sette non era desiderabile, e proponeva misure educative e informative.

Un anno più tardi, nel febbraio 1993, l'Assemblea adottò la Raccomandazione 1202 sulla tolleranza religiosa nella società democratica, sulla base del rapporto che Leni Fischer aveva presentato per conto del nostro comitato. Ancora una volta insistevamo sia sull'inviolabilità della libertà religiosa, di coscienza e libertà di culto, sia sulla necessità di attribuire maggior importanza, nei nostri sistemi scolastici, alla conoscenza delle religioni.

Nel maggio 1997 il Sig. Nastase ed altri sottoposero una nuova mozione per una raccomandazione sulle attività delle sette. In particolare proponevano l'istituzione di un Osservatorio Europeo sulle sette.

Il Rapporto del Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani (relatore il sig. Nastase) sulle attività illegali delle sette è stato adottato dal comitato il 29 marzo 1999.

Questa bozza di parere reitera in larga misura il nostro parere del 1992. Prende anche in considerazione il lavoro del nostro comitato su religione e democrazia, che è risultato, nella sessione del gennaio 1999, nell'adozione da parte dell'Assemblea della Raccomandazione 1396 sulla base del rapporto che ho presentato per conto del Comitato Cultura ed Istruzione.

 
 
 
Sette, istruzione e cultura

Come abbiamo detto nel 1992, l'impatto avverso delle sette sulla società è un fenomeno sociologico e culturale abnorme, che ci riguarda al di là dei i semplici aspetti legali, costituzionali e di mantenimento dell'ordine. La particolare preoccupazione del comitato Cultura ed Educazione riguarda le misure che possono essere prese in campo educativo e culturale per prevenire non solo la contravvenzione al diritto di libertà religiosa ma anche il cattivo uso che certe sette fanno del Diritto, portando ad interferenze con l'equilibrio e l'indipendenza degli individui e conseguentemente con le loro relazioni libere e creative con famiglia, lavoro e società.

È precisamente a causa di ciò che dobbiamo proteggere la piena libertà intellettuale e morale, ed anche perché consideriamo l'appartenenza ad un gruppo religioso un arricchimento spirituale e una opportunità di realizzazione e creatività personale, che dobbiamo combattere ogni forma di assorbimento in comunità che comportano alienazione, lavaggio del cervello, annientamento della personalità o asservimento personale, anche nel contesto del misticismo religioso o della fede trascendentale.

Le attività che possiamo chiamare apertamente illegali - proselitismo vietato, trattenere persone contro la loro volontà, frode, abuso sessuale, minacce e violenza, punizioni corporali, interferenze con libertà e sicurezza personali - che sono le più comuni offese perpetrate dalle sette "distruttive" - non possono essere tollerate, così come non lo possono essere le ripercussioni educative, culturali e sociali per figli, parenti e amici di membri di una setta. Esiste un aspetto culturale e sociale del problema che dovrebbe preoccuparci tanto quanto, se non maggiormente, delle reali infrazioni alla legge.

In tutti i casi è importante accrescere la protezione dei bambini, in particolar modo esercitare maggior controllo sulle loro condizioni di vita e frequentazione scolastica nelle comunità.

 
 
 
Libertà di religione

Al giorno d'oggi è ovvio che il fenomeno delle sette a volte porta a illegalità e, in alcuni casi, ha effetti distruttivi. Tuttavia non tutte le sette sono criminali o distruttive. Parimenti, come l'Assemblea ha puntualizzato nella Raccomandazione 1396 (1999) l' Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani garantisce il diritto individuale alla libertà religiosa, a manifestare il proprio credo, in pubblico e in privato, libertà di culto, insegnamento, pratica e osservanza.

Perciò dobbiamo fare molta attenzione a non causare ingiustizie. Non possiamo, per esempio, trattare ogni gruppo che ha credenze non tradizionali come una setta, con tutte le connotazioni negative che il termine implica; possiamo incriminare le attività di sette che sono state dimostrate essere illegali (e solo quelle), ma non possiamo incriminare un gruppo come tale basandosi sulle sue credenze - eccetto che in pochi casi speciali.

La nostra posizione, pertanto, deve essere, come era nel 1992, che gli stati non dovrebbero essere raccomandati a introdurre leggi sulle sette che potrebbero violare diritti come la libertà di religione o coscienza. Per quanto toccanti e umanamente comprensibili siano le richieste delle vittime di setta, non possono essere giustificate dal punto di vista legale e democratico, perché è impossibile proteggere diritti e libertà sopprimendo o limitando quelle altrui. Ci troviamo di fronte la necessità di stabilire un equilibrio tra la protezione di diritti e libertà individuali e la protezione di diritti pubblici come la libertà di religione, associazione ed espressione, che sono altresì assolutamente fondamentali.

Il nostro scopo deve essere rendere impossibile l'uso di associazionismo religioso a copertura di attività illegali. In altre parole, lo scopo deve essere di far osservare la legge - leggi che già esistono in tutti i paesi, il codice penale - e non proibire l'esistenza di gruppi religiosi o culturali, anche se di idee e credenze non convenzionali. Chiunque dovrebbe essere libero di evolversi come persona, o di cambiare radicalmente credo, ma non deve esistere coercizione o interferenza psicologica o fisica; deve esistere la libertà di unirsi a qualsiasi gruppo ideologico o religioso, ma anche di decidere di andarsene in qualsiasi momento. Questo significa che, in democrazia, è necessario rispettare la libertà di tutti i gruppi religiosi, culturali o altro, a patto che essi non interferiscano con l'integrità personale dei loro seguaci, con le loro relazioni emotive, culturali o di lavoro, o, naturalmente, con le loro proprietà o i loro diritti di lavoratori. Le interferenze in questi campi sono già classificate come offese.

 
 
 
Conclusioni ed emendamenti

Il problema delle sette non può sempre essere risolto dalla legge. Il problema delle sette che commettono offese esiste e, come il sig. Nastase fa notare nel suo rapporto, è addirittura aumentato dal 1992, ma esistono anche le leggi che puniscono queste offese. Ciò di cui abbiamo bisogno è una maggior consapevolezza del problema, misure preventive e assunzione di responsabilità da parte della società. Dobbiamo, naturalmente, essere più vigili, ma i migliori risultati si otterrano, nel medio e lungo periodo, attraverso l'educazione sulle sette, l'informazione generale, club e associazioni che diano ai giovani scopi per attività creative, un clima in cui l'individuo e i gruppi possano relazionarsi e sviluppo, culturalmente parlando, di una maggior capacità di riflessione critica.

Sebbene rifiutiamo l'idea di leggi che trattino specificamente il problema sette, crediamo sia necessario introdurre misure per osservare e vigilare più da vicino il fenomeno. Riteniamo pertanto che le autorità pubbliche debbano aumentare la sorveglianza su tutte le associazioni che mostrino segni di essere sette dannose, ispezionarle più frequentemente ed istituire apparati di polizia che permettano costante sorveglianza, indagine e sanzione di tutte le attività illegali.

Pertanto mi trovo ancora d'accordo con le conclusioni raggiunte nel 1992 e reiterate dal Sig. Nastase (e dal Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani) che non siano auspicabili leggi significative sulle sette. Ciò che si può fare è irrigidire le norme che regolano le associazioni imponendo condizioni minime più severe, e monitorare le loro attività registrando tutte le istituzioni religiose, terapeutiche o similari, che alcune sette usano come copertura per le loro attività. La proposta di istituire un Osservatorio Europeo sulle sette mi sembra ugualmente buona.

Ci sono due aspetti sull'informazione sulle sette. Da un lato esiste l'informazione generale che le autorità pubbliche dovrebbero fornire e diffondere attraverso i media, che sono forse i mezzi più adatti per attirare l'attenzione pubblica sul problema. Dall'altro lato, nelle società prevalentemente laiche dell'Europa occidentale - ma non solo in queste società - abbiamo bisogno di gettare le fondamenta per giudizi di valore.

Fornire informazioni su sette e nuovi movimenti religiosi dovrebbe essere parte integrante del curriculum scolastico generale degli adolescenti, e non dovrebbe essere responsabilità esclusiva di corpi indipendenti. A scuola, quando si parla con bambini o ragazzi di etica e diritti personali e sociali in riferimento alla libertà religiosa, gli insegnanti dovrebbero sollevare l'argomento sette. A questo riguardo l'Assemblea aveva raccomandato al Comitato dei Ministri di invitare i governi degli stati membri a "promuovere l'educazione sulle religioni e, in particolare, a […] istituire un approccio attento e critico […][per] promuovere l'insegnamento scolastico della storia comparata delle diverse religioni" e "incoraggiare lo studio di storia e filosofia delle religioni" (Raccomandazione 1396 (1999)).

Gli stati hanno fatto pochi progressi sul problema del trasferimento di bambini all'estero, e dovrebbe esistere maggior collaborazione internazionale per monitorare più efficacemente le sette, ottenere informazioni e diffonderle. Sulla materia dovrebbero esistere accordi internazionali.

Infine devo sottolineare che, a differenza del memorandum esplicativo del sig. Nastase, la bozza di raccomandazione presentata dal Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani a volte sembra prendere un atteggiamento piuttosto indulgente verso le sette. Visto che il rapporto si incentra sulle attività illegali delle sette, questo tipo di indulgenza è inappropriato, e il Comitato Cultura ed Educazione propone pertanto i seguenti emendamenti:

Inserimento alla fine del paragrafo 6 le parole "e, in particolare, con le limitazioni stipulate dall'Articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani";

Nel paragrafo 7, la cancellazione della fine della frase dopo "pubblico generale";

Inserimento nel paragrafo 8 dopo "la storia" le parole "e filosofia";

Sottoparagrafo 10 ii. Dovrebbe essere sostituito da "istituire centri di informazione nazionale sulle sette";

Inserimento, nel sottoparagrafo 10 ii. Dopo "la storia", le parole "e filosofia";

Inserimento dopo il sottoparagrafo 10 iii. Un nuovo sottoparagrafo che dica "per assicurare che la legge sull'obbligo di iscrizione scolastica dei fanciulli sia rigorosamente applicata, e che i servizi di assistenza sociale dei ragazzi intervenga in caso di inosservanza";

Il sottoparagrafo 10 iv. Dovrebbe essere sostituito da "incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime di sette e loro famiglie": il sottoparagrafo 10 v. dovrebbe essere cancellato.

 
 
 
Riferimenti completi

Attività Illegali delle Sette. Doc. 8383. 21 Aprile 1999.

Comitato Relatore: Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani (Doc. 8373).

Comitato di parere: Comitato Cultura ed Istruzione.

Relatore: Sig. Mr Lluis Maria de Puig, Spagna, Gruppo Socialista.

Riferimenti del comitato: Doc. 7826 e riferimento N° 2192 del 28 maggio 1997.

Parere approvato dal Comitato il 19 Aprile 1999.

Segretari del comitato: Sig. Ary, Sig.ra Theophilova-Permaul, Sig.ra Kostenko.

 
 
 
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