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Tribunale di Milano - Sentenza del 2 luglio 1991: capi di imputazione (seconda parte)
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Trascrizione a cura di Alessia Guidi.
Articolo di riferimento: Tribunale di Milano: Sentenza del 2 luglio 1991 (estratti) - seconda parte
torna alla prima parte dei capi di imputazione
Capo d'imputazione 15°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, abusando dello stato di deficienza psichica (forte esaurimento psicofisico in stato di gravidanza) anche sotto il profilo della dipendenza terapeutica di Z.B., la inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lei dannosi.
In particolare:
BA. e BR., nella loro qualità di responsabili della c.d. Chiesa di Scientology, sede di Brescia:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri operatori non identificati:
- Approfittando del grave momento di crisi psicologica esistenziale nel quale la Z. versava, per esercitare sulla stessa pressanti insistenze affinché, previo esborso della somma di 5.000.000, si sottoponesse ad un ciclo di sedute
terapeutiche denominate “auditing” con il quale avrebbe potuto risolvere i suoi problemi;
- ricorrendo, a tal fine, all’artificio di non esplicitarle preventivamente la necessità che ella sospendesse l’assunzione di qualsiasi medicinale prima di dare inizio alle sedute terapeutiche;
- impedendo dunque alla Z., che pur aveva pagato anticipatamente, di beneficiare delle sedute terapeutiche che le spettavano;
BR., inoltre
- assumendo atteggiamenti evasivi e vagamente minatori nei confronti della Z. quando questa, manifestando palese insoddisfazione per la spesa sostenuta (vista anche l’impossibilità di fruire dei trattamenti per i quali aveva pagato) chiedeva informazioni circa le modalità di richiesta di rimborso;
altri non identificati operatori:
In Brescia, dalla seconda metà di settembre 1984 all’agosto 1985.
Capo d'imputazione 16°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica (fobie di varia natura ed instabilità di ordine mentale e
psicologico già oggetto, per sei anni, di sedute di psicanalisi) anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica di U.P.F., la inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lei dannosi.
In particolare:
BA., LA., VE., TR. e TU., nelle loro qualità di responsabili
dell’organizzazione denominata Hubbard Dianetics di Torino e c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri non identificati operatori della medesima organizzazione, dopo che la U.P. si era avvicinata di sua iniziativa attratta dall’illusione di vedere finalmente risolti i problemi psicologici dei quali soffriva da anni:
- facendo leva sul forte stato di bisogno della predetta per indurla a credere che l’unica possibilità per capire meglio le tecniche e le possibilità terapeutiche dell‘organizzazione era rappresentata dalla iscrizione ai corsi che ivi erano effettuati ricorrendo, a tal fine, all’artificio di farle credere che qualora si fosse indotta ad un immediato acquisto, avrebbe potuto beneficiare
di sconti particolari ed irripetibili (ove invece, in seguito, la stessa U. ebbe occasione di constatare il frequente ripetersi di “offerte speciali” di vario tipo);
- facendo altresì leva sul desiderio di guarigione espresso dalla U. per farle credere che, con sedute terapeutiche del tipo “auditing” avrebbe avuto il 50% di possibilità di risolvere i suoi problemi ma che, effettuando anche dei corsi di studio avrebbe avuto la pienezza dei risultati sperati;
- inducendo dunque, con i modi di cui ai punti precedenti , la U.P. ad effettuare un primo esborso di L. 15.000.000 come corrispettivo di una serie di corsi e sedute terapeutiche;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di non illustrare adeguatamente alla P. la natura dei corsi e delle prestazioni alle quali essa avrebbe in tal modo avuto diritto ed impedendole, altresì, di reimpiegare la stessa somma per servizi diversi da quelli poi in concreto offertile ma rispetto ai quali ella non mostrava alcun gradimento;
- facendo leva sullo stato di difficoltà e disagio incontrato dalla U.P., nello studio dei corsi proposti dall’organizzazione, per indurla a credere che, grazie ad una serie di sedute terapeutiche denominate “auditing”, ella sarebbe stata notevolmente agevolata, di talché ella si induceva a sborsare altri 4.500.000 di lire;
- esercitando, subito dopo l’esborso di cui al punto precedente, ulteriori e pressanti insistenze volte a farle credere che, ove si fosse indotta a sottoscrivere subito altre ore del c.d. “auditing” avrebbe fruito di uno sconto del 50% prospettato come speciale ma del quale poi la U. ebbe a scoprire che era una prassi;
- inducendola, dunque, in tal modo a versare altri 10.000.000 di lire circa;
- esercitando ulteriori e pressanti insistenze sia telefoniche che personali sulla U. al fine di indurla a credere che ciò avrebbe accresciuto la velocità di risultati della terapia ed arrivando altresì a convincerla della necessità di acquistare altre ore di “auditing” pari a quasi 12.000.000 di lire per pagare i quali la U. dovette ricorrere a prestiti ed alla vendita di beni di
famiglia sempre oltremodo pressata, in ciò, da un non meglio identificato Giulio, operatore dell‘organizzazione addetto alle vendite;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di far sottoscrivere alla U.P., sebbene questa non ne fosse affatto convinta, delle attestazioni di soddisfazione (c. d. “successo”) circa i risultati conseguiti con le terapie dell’organizzazione, minacciando, in caso contrario, di impedirle la
prosecuzione delle terapie intraprese e già pagate anticipatamente;
- abusando ulteriormente dello stato di bisogno e di suggestionabilità della U. per prospettarle, come essenziale per il suo miglioramento, la necessità che ella, sebbene dichiaratamente affetta dalla fobia di viaggiare, si recasse a Milano per l’effettuazione di speciali sedute terapeutiche del tipo “auditing” ove però la stessa veniva fatta attendere per ore e le veniva impedito l’inizio di dette sedute con l’asserito pretesto che non risultava ancora effettuato il pagamento di quell‘ulteriore terapia e ciò sebbene la U., sino a quel momento, avesse già sborsato oltre 35.000.000 di lire;
TUTTI conseguivano in tal modo il risultato di far effettuare alla U.P.F. in più riprese versamenti pari ad un totale di L. 35.000.000.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (BA., LA., VE., TR. e TU.) nell’esercizio della loro autorità
direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Torino e Milano, dal 4 febbraio 1985 al luglio dello stesso anno.
Capo d'imputazione 18°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni e dell’inesperienza di P.U., persona minore degli anni 18 e comunque approfittando delle condizioni di deficienza psichica anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica e di fragilità psicologica dello stesso derivanti, da un lato, dalla malattia mentale di cui la madre era affetta (e per la quale questa aveva subito continui ricoveri in ospedali psichiatrici) e, dall’altro, dalla situazione conflittuale venutasi a creare con il padre, e facendo inoltre leva su miraggi di occupazione ben retribuita e gratificante per le possibilità di pubbliche relazioni, lo inducevano a compiere atti comportanti effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
TR. e TU., nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano,
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
TUTTI inducevano, in tal modo, il P.:
- ad abbandonare la famiglia, rinunciando così ad essere da questa mantenuto, per recarsi presso la sede della Chiesa di Scientology in Copenaghen, ove gli era stata assicurata, tramite il fratello, la possibilità di impiego sopra precisata;
- a lavorare pressoché gratuitamente (50.000 L. circa alla settimana) presso la sede di Copenaghen con orari di lavoro massacranti e mansioni non qualificanti rinunciando ad un regolare contratto di lavoro, tale da garantirgli un trattamento economico, previdenziale e pensionistico adeguati.
Con le aggravanti:
di avere (TR. e TU.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d‘opera.
In Milano ed altrove, fino all’11 gennaio 1985.
Capo d'imputazione 19°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, abusando dello stato di infermità mentale (stati deliranti dissociativi) e comunque di deficienza psichica (anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica) inducevano M.R. a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
il FA., nella sua qualità di responsabile della c.d. “Chiesa di Scientology” di Bergamo:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
CR.G. e CR.GIU., nella loro qualità di operatori della citata organizzazione, dopo che il M. aveva contattato l’organizzazione della c.d. “Chiesa di Scientology” di Bergamo essendo reduce da crisi acute dei disturbi psichici di cui era affetto, e dopo aver seguito il trattamento terapeutico denominato “purification”:
- facendo leva sullo stato di malessere del M. per convincerlo che l’unica via di uscita alla sua infermità, laddove sia medicine che psicanalisi si sarebbero rivelate impotenti, era rappresentata da un ulteriore ciclo di sedute terapeutiche (c.d. training Processing + Pacco Speciale) del valore di L. 8.466.500;
- inducendo il M. ad abbandonare la propria attività lavorativa (insegnamento presso un istituto tecnico) aumentando così il suo stato di dipendenza dall’organizzazione;
- esercitando ulteriori pressioni nei confronti del M. che, dopo un iniziale senso di benessere, aveva continuato a soffrire dei disturbi psichici sopra indicati, approfittando anche delle particolari condizioni psicofisiche in cui il M. versava durante sedute di sauna ad alta temperatura;
Altri non identificati operatori:
- approfittando delle sedute terapeutiche per venire a conoscenza delle reali disponibilità economiche del M. ed in particolare del fatto che egli, insieme ai fratelli, aveva ereditato dal padre la somma di L. 74.000.000;
- potendo così prospettare un utile impiego della predetta somma con il miraggio della completa guarigione attraverso l’effettuazione di ulteriori sedute terapeutiche;
TUTTI conseguivano in tal modo l’intento di indurre il M. a versare all‘organizzazione, nell‘arco di soli due mesi, l’intera somma di cui disponeva, L. 74.000.000, utilizzando così, indebitamente, anche la quota dei fratelli.
Con le aggravanti:
- di aver agito in numero di persone non inferiore a cinque;
- di avere, il FA., nell’esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone a lui soggette;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver tentato di aggravare le conseguenze del reato esercitando, in data successiva alla presentazione della denuncia da parte del fratello M.G., pressioni su M.R. attraverso insistenti telefonate perché inducesse il fratello a ritirare la predetta denuncia;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Bergamo ed altrove, dal settembre 1985 all’ottobre 1986.
Capo d'imputazione 20°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, abusando dello stato di infermità psichica della quale M.M. soffriva da tempo, (sindrome dissociativa) e, comunque, delle sue condizioni di deficienza psichica, anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
BA., VE. e LA. nella loro qualità di responsabili del c.d. Istituto di Dianetica di Torino:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
VA. e GU., dopo che il M. si era avvicinato all’organizzazione di sua iniziativa nell’illusione che ivi avrebbe trovato soluzione dei suoi problemi:
- facendogli credere che se avesse voluto migliorare avrebbe dovuto comprare dei libri ed effettuare delle sedute terapeutiche denominate “auditing” del costo di circa 8.000.000;
- inducendo quindi il M. a recarsi in compagnia di un operatore dell’associazione, GU., ad Ariano Irpino (AV) suo paese d’origine ove, presso l’ufficio postale era appunto depositata tale somma, provento di una eredità paterna, che egli prelevava consegnando subito 6.000.000n al suo accompagnatore;
altri non identificati operatori:
- adottando tecniche dilatorie e vagamente intimidatorie nei confronti del M. che, non avendo conseguito alcun miglioramento dalle tecniche terapeutiche praticate chiedeva il rimborso della somma data, con il fargli credere che il suo eventuale rimborso sarebbe dovuto avvenire dopo quello di molti altri prima di lui e che, comunque, l’eventuale denuncia alle autorità di polizia, che egli minacciava, sarebbe stata come un “alto crimine”;
- riuscendo, quindi, nell’intento di dissuadere il M. dall‘insistere nella richiesta di rimborso.
Con le aggravanti:
- di avere (BA., VE. e LA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro sottoposte;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di avere aggravato le conseguenze del reato determinando un peggioramento delle condizioni psichiche e delle manifestazioni comportamentali del M. che:
a) in data (omissis) tentava il suicidio a mezzo di avvelenamento da gas provocando invece un incendio che determinava la morte della madre;
b) il (omissis) si suicidava mediante impiccagione;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Torino tra i primi mesi del 1985 ed i primi mesi del 1986.
Capo d'imputazione 21°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica (abulia, confusione e profondo stato di depressione) di D.A., anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, lo inducevano a compiere
atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
FA., DA. e PA., nelle loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Bergamo il primo e di Milano i secondi:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri operatori non identificati della citata organizzazione:
- facendo leva sullo stato di confusione e di disagio psichico del D. (persona introversa e con difficoltà di rapporti relazionali) per indurlo a credere che attraverso i corsi di studio e le sedute terapeutiche praticati presso l’organizzazione già citata avrebbe potuto quantomeno migliorare le proprie condizioni;
- inducendo in tal modo il D. a chiedere prestiti di denaro al proprio cognato P.R. (circa 5.000.000) ed alla propria madre (cifra non meglio precisata) al fine di pagare i corsi e le sedute prima menzionati;
il PA., inoltre, in qualità di operatore presso la sede di Milano della citata organizzazione:
- recandosi personalmente presso l’abitazione del D. e dei suoi anziani genitori, facendo leva sul fatto che questi ultimi erano malati da tempo (il padre, in particolare, del morbo di Parkinson) e, che, quindi, il D. fosse particolarmente vulnerabile sull’argomento (avendo, cioè, paura di contrarre anch’egli qualche malattia) per indurlo a credere che l’associazione disponeva “di una macchina con la quale prevedere eventuali malattie future”;
- inducendo in tal modo il D. a farsi prestare dall’anziana madre il frutto dei suoi risparmi lavorativi di tutta la vita depositati sul libretto postale pari a L. 27.000.000 con il quale il D. pagava ulteriori prestazioni promesse dall’organizzazione più volte citata;
SM. ed altri non identificati operatori, dopo che il D. aveva manifestato l’intento di allontanarsi dall‘organizzazione,
- facendo leva sulla condizione di soggezione psicologica nella quale il paziente (c.d. “audito”) si viene a trovare nel corso delle sedute terapeutiche denominate “auditing” per indurlo a credere che egli “per avere guadagni” dovesse comunicare “tutto al suo auditor” e potere, di fatto, in questo modo, porre al DEDEI tutta una serie di domande, anche personali, al fine di verificare tutte le ragioni retrostanti i propositi di abbandono e di richiesta di risarcimento onde essere quindi in grado di esercitare pressioni più mirate per indurlo a recedere;
Con le aggravanti:
- di aver agito in numero di persone non inferiori a cinque;
- di avere (FA., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di avere agito abusando di relazioni di prestazione d’opera.
In Bergamo e Milano, dal dicembre 1985 all’aprile 1986.
Capo d'imputazione 22°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, abusando del grave stato di infermità mentale (psicosi paranoide) e comunque di deficienza psichica di M.G., anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
MA. e BE. nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Modena:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
MA. ed altri non identificati operatori:
- reiterando di persona e telefonicamente le insistenti richieste più volte rivolte al M. per indurlo a frequentare l’organizzazione (richieste alle
quali il M. aveva sempre dato risposta negativa) riuscendo, in tal modo a cogliere quest’ultimo in un momento di fase acuta del male (delirio persecutorio);
- abusando delle suddette condizioni per indurre quindi il M. a frequentare i corsi e le sedute terapeutiche attuate presso l’organizzazione assicurandogli che essi avrebbero fatto bene al la sua salute mentale;
- facendo credere al M. che per pagare le sedute terapeutiche, consistenti tra l’altro nella sottoposizione a saune e nell‘assunzione di ingenti quantità di vitamine, avrebbe dovuto sborsare la somma di circa 80.000.000 pari all’effettiva disponibilità del M. che aveva appunto ereditato detta somma dal padre, di recente deceduto;
- riuscendo nell’intento di farsi consegnare dal M. due assegni (uno di L. 50.145.000 e l’altro di 30.000.000 il 20.1.86) per un totale di L. 80.145.000.
Con le aggravanti:
- di avere (MA. e BE.) nell’esercizio della loro autorità direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Modena, nel gennaio 1986.
Capo d'imputazione 23°)
perché, in concorso tra loro, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di G.L. (persona affetta da tempo di disturbi alla tiroide e, conseguentemente, al sistema nervoso e versante in stato di prostrazione a seguito del perdurare di tali disturbi) anche in
relazione allo stato di dipendenza terapeutica , la inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lei dannosi.
In particolare:
MA. e BE., nella loro qualità di responsabili della sede di Modena della c.d. “Chiesa di Scientology”:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
tale M. non meglio identificato, in qualità di operatore della citata organizzazione:
- facendo leva sullo stato di malessere della G. per indurla a credere e, quindi, a sborsare per il suo pagamento, che la effettuazione di un corso denominato “Alti e Bassi” avrebbe potuto esserle di giovamento;
- esercitando ulteriori pressioni sulla G., che nonostante il corso di cui al punto precedente soffriva ancora dei medesimi malesseri, affinché ella si sottoponesse, previo pagamento dello stesso, ad una serie di sedute terapeutiche denominate “purification”;
- reiterando le predette insistenze con l’affermare certamente che altre persone sottopostesi a quella terapie si erano poi sentite bene e ciò sebbene la G., sin dalle prime sedute, si fosse sentita molto male ed avesse riportato conseguenze negative dal fatto di aver dovuto sospendere l’assunzione delle medicine abituali;
- ostacolando decisamente, anche mediante accuse di pavidità, la volontà espressa dalla G. di non proseguire la terapia e farsi quindi restituire l’importo speso e riuscendo nell’intento al punto che la G., solo in un secondo tempo, otteneva il rimborso di quanto versato, per una terapia non effettuatale, grazie all’intervento deciso di un parente sindacalista che minacciò l’organizzazione di adire vie legali.
Con le aggravanti:
- di aver (MA. e BE.) nell’esercizio della loro autorità direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver aggravato le conseguenze del reato per essersi la G. vista costretta a ricorrere alle prestazioni di un medico di fiducia al fine di curare le conseguenze negative della terapia praticatale presso l’organizzazione;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Modena, dal marzo al novembre 1986.
Capo d'imputazione 24°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando dello stato di infermità psichica (personalità disturbata con tratti paranoidei e momenti di discontinuità del rapporto di realtà nel contesto di una situazione depressiva) e comunque di deficienza psichica (anche sotto il profilo della dipendenza
terapeutica), di G. A., la inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lei dannosi ed inoltre la costringevano con violenza a fare e tollerare quanto più avanti specificato.
In particolare:
BR. e BA., nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Brescia:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri non identificati adepti:
- inducendo la G. a sottoscrivere un foglio in bianco con il pretesto che si trattava della ricevuta di acquisto di un corso (c.d. "book");
- trascinandola a forza, dopo averla afferrata per entrambe le braccia, e vincendo così l'opposizione della G. a sostenere un esame conclusivo di un corso già effettuato.
Con le aggravanti:
a) per entrambi gli episodi:
- di avere (BR. e BA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di avere agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera;
b) per il secondo episodio:
- di aver commesso il reato per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto del reato di cui al punto precedente;
- di aver profittato della minorata difesa della parte lesa, persona affetta da infermità e, comunque, da deficienza psichica.
In Brescia, fra il giugno e il novembre 1986.
Capo d'imputazione 25°)
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di
deficienza psichica (psicosi di innesto come conseguenza della emiplegia spastica della quale era affetto), anche sotto il profilo della sua dipendenza terapeutica, inducevano F.R.P. a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi; ed inoltre mediante gli artifici e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore il padre di F., procuravano a sé e ad
altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.
In particolare:
DA. e PA., nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
PA., nella sua qualità di operatore della citata organizzazione, dopo che il F. era stato convinto da altri adepti a frequentare delle sedute organizzate dalla c.d. Chiesa di Scientology a Piombino:
- facendogli credere che durante i suddetti corsi egli si era dimostrato allievo particolarmente dotato e, come tale, in grado di ottenere risultati migliorativi della propria vita intellettiva qualora avesse partecipato a sedute terapeutiche ed avesse letto pubblicazioni poste a sua disposizione;
- rafforzando le lusinghe di cui al punto precedente con l’affermare che il raggiungimento di una particolare condizione di benessere psicofisico (c.d. “clear”) o di un’altra ancora superiore (c.d. livelli “O.T.”) fossero mete agevoli per il F. in quanto egli “non aveva nulla da invidiare ad altre persone in termini di capacità sia fisica che mentale”, e, citando a tale proposito il caso di una ragazza spastica di Milano che, grazie alle sedute di Scientology
aveva, a dire del PA., superato completamente il proprio handicap;
- facendo leva sulle aspirazioni del F. ad ottenere un miglioramento della propria condizione lavorativa ed economica con il lasciargli intendere che anche per coloro che, come il PA. stesso, lavorano all’interno di Scientology, al raggiungimento dei gradi superiori di cui ai punti precedenti corrispondevano significativi aumenti di stipendio;
TUTTI lo inducevano in tal modo a sborsare:
- una somma complessiva di L. 8.000.000 circa a titolo di sottoscrizione a corsi vari;
- la somma di L. 5.200.000 per l’acquisto di un apparecchio (E - Meter) di un valore effettivo oscillante tra L. 200.000 e 375.000, da utilizzarsi nelle sedute terapeutiche denominate “auditing”;
- l’importo di L. 45.275.000 mediante emissione di un assegno tratto sulla filiale di Piombino della Cassa di Risparmio di Livorno, come corrispettivo per la partecipazione ad una serie di sedute terapeutiche e corsi da tenersi in Milano, somma in parte materialmente sborsata dal padre del F., M., a ciò erroneamente indotto, mediante artifizi e raggiri costituiti:
- dal prospettargli la possibilità di miglioramenti delle condizioni psicofisiche e materiali del figlio;
- dal prospettargli il pericolo che, in caso di mancato pagamento, egli PA. sarebbe stato espulso dall‘organizzazione.
Con le aggravanti:
a) per entrambi gli episodi:
- - di avere (DA. e PA.) nell‘esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere i reati persone loro soggette;
- di aver cagionato alle parti lese un danno economico di rilevante gravità sul piano oggettivo e su quello soggettivo;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera;
b) di aver commesso il fatto ingenerando nelle parti lese il timore di un pericolo immaginario e di aver agito profittando della minorata difesa del padre del F..
In Piombino e Milano, dal maggio all’ottobre 1986.
Capo d'imputazione 26°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica (condizione di debilitazione e vulnerabilità come conseguenza di
sindrome epilettica, nella quale egli versava da oltre 11 anni), anche in relazione al suo stato di dipendenza terapeutica, inducevano B.M. a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
DA. e PA., nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
PA., in qualità di operatore della citata organizzazione, in concorso con altri operatori non identificati, dopo che lo stesso B. si era avvicinato all’organizzazione nella speranza di poter risolvere i gravi problemi derivanti dal suo stato psicofisico:
- facendo leva sul dichiarato stato di bisogno del B. e sulle aspettative dallo stesso espresse rispetto alle tecniche divulgate dall’organizzazione, per indurlo a trasferirsi a Milano ove il B., malgrado le promesse fattegli, non riceveva alcun tipo di assistenza alloggiativa e si vedeva dunque costretto, in un primo tempo, a scomode sistemazioni di fortuna che incidevano negativamente sul suo stato di salute ed, in un secondo tempo, ad ulteriori esborsi per abitazioni varie;
- esercitando pressanti insistenze sul B. perché questi, previo versamento di L. 34.000.000, si sottoponesse ad una serie di sedute terapeutiche denominate “auditing”, ricorrendo, a tal fine, all’artificio di prospettare l’acquisto di quella serie di sedute terapeutiche come una “offerta speciale” e, come tale, irripetibile, sebbene il B. avesse avuto in seguito occasione di verificarne numerose altre dello stesso tipo;
- impedendo con pretesti vari, non menzionati all‘atto della vendita, I‘inizio delle sedute terapeutiche di cui sopra, sebbene fossero state regolarmente pagate;
- inducendo il B., con le modalità di cui al punto precedente, a sottoscrivere e frequentare altri corsi terapeutici e di studio non ricompresi nella spesa iniziale di 34.000.000;
- insistendo ripetutamente con il B. (che nonostante i corsi e le terapie di cui ai punti precedenti non registrava miglioramenti – al contrario qualche sintomo peggiorativo) circa il fatto che, grazie alle terapie praticate nell’organizzazione egli sarebbe, prima o poi, riuscito a rimuovere la causa della sua sindrome epilettica;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di ridurre le ore di “auditing” alle quali il B. avrebbe avuto diritto in base agli esborsi fatti, adducendo ragioni non esplicitate inizialmente;
TUTTI inducevano, in tal modo, il B. a versare in più riprese all’organizzazione l’importo complessivo di L. 45.226.400.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (DA. e PA.) nell‘esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano, tra il febbraio ed il novembre 1986.
Capo d'imputazione 27°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica (nella forma di disturbo della personalità) nonché, comunque, dello stato di dipendenza
terapeutica di S.F., lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.
In particolare:
DA. e la PA. nelle loro rispettive qualità di presidente e vice presidente della c.d. Chiesa di Scientology, sede di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri operatori non identificati della c.d. Chiesa di Scientology, incaricati della tenuta dei rapporti con il paziente, fra i quali tale C.PA. e G.CU.:
- convincendo il S., che aveva aderito all’associazione con l’iniziale intenzione di seguire i corsi della c.d. “Accademia”, nella speranza di risolvere i suoi problemi psicologici legati ad una grave forma di ansia depressiva, corsi per i quali era disposto a spendere fino a 20.000.000, ed impegnarsi a fare sedute terapeutiche, c.d. “auditing”, per una spesa complessiva di 40.000.000, dissuadendolo dal proposito originario e facendo in ciò leva sul suo stato di malessere psicologico che, a loro dire, non avrebbe potuto essere rimosso in altro modo che con le loro sedute, ricorrendo altresì, al fine di vincerne le resistenze, ad estenuanti incontri nel corso dei quali il S., dopo essere stato distolto dagli studi della c.d. “Accademia”, veniva sottoposto ad un martellamento psicologico che si protraeva per varie ore
e veniva ripetuto in diverse circostanze, nel corso delle quali più volte al S. gli veniva impedito materialmente di allontanarsi dalla stanza;
- ricorrendo ad ulteriori pressioni nei confronti del S. allorché questi ebbe a manifestare i primi propositi di abbandono della organizzazione interrompendo la frequentazione dei corsi per circa un mese, tempestando lui e la moglie S.L. di telefonate, ed avvertendolo che, ove non fosse tornato, la somma da lui versata (40.000.000) anziché venirgli restituita avrebbe dovuto essere utilizzata, indipendentemente dal suo consenso, per la fornitura di
materiale asseritamente didattico, materiale da lui originariamente non richiesto e al quale veniva attribuito in modo arbitrario un valore equivalente al credito del S.;
- conseguendo l’intento di cui sopra, con l’invio al S. di materiale vario (un registratore, delle cassette magnetiche ed alcuni libri) per un valore asserito di L. 30.000.000, facendo altresì balenare al S. il miraggio che, grazie a quel materiale, sarebbe diventato a sua volta terapeuta (c.d. “auditor”) pur non avendo il S. né alcuna preparazione specifica in tal senso né avendo ancora egli superato la grave forma di ansia depressiva che lo aveva
indotto ad aderire all’organizzazione;
- convincendo il S., che aveva ripreso la frequentazione dell’organizzazione, ad utilizzare la restante somma di L. 10.000.000, di cui era creditore, per dei corsi di studio di modesta importanza, instillandogli nel contempo l’idea che per raggiungere il desiderato benessere fisio psichico avrebbe dovuto comunque sottoporsi alle c.d. sedute di “auditing”, con
ulteriori esborsi di denaro;
TUTTI conseguivano così l’intento di indurre il S. (che per affrontare l’impegno economico, aveva dovuto ricorrere a prestiti) a sborsare l’importo complessivo di L. 40.000.000, in due soluzioni, con pari danno per il S..
Con le aggravanti:
- di aver agito in numero non inferiore a cinque;
- di avere (DA. e PA.) nell'esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante entità;
- di aver aggravato le conseguenze del reato, determinando un peggioramento delle condizioni di deficienza psichica del S. a seguito dei trattamenti praticatigli;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera.
In Milano, dall'agosto 1986 al gennaio 1987.
Capo d'imputazione 28°)
perché, in concorso tra loro, e con N.R. e P.L., persone non punibili
perché tratte in errore con inganno, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, maltrattavano ed abbandonavano P.M., persona loro affidata, nell'ambito delle attività della c.d. "Chiesa di Scientology", per ragioni di cura, vigilanza e custodia, essendo inoltre persona incapace di provvedere a sé stessa, in quanto affetta da infermità psichica (schizofrenia
ebefreno-paranoide cronica).
In particolare:
CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA., TU., nelle loro rispettive qualità di presidenti e/o vicepresidenti della c.d. "Chiesa di Scientology" di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Il PO. ed il GU., nella loro qualità di operatori della predetta organizzazione,
svolgenti attività terapeutica presso il centro NARCONON di Pavia, dopo che i genitori del P., rivoltisi all‘Istituto di Dianetica di Milano per curare I‘infermità mentale del figlio, erano stati convinti che condizione preliminare alla guarigione di questi fosse che essi stessi si sottoponessero ai corsi
e alle terapie ivi praticati e dopo che costoro, in ottemperanza a queste indicazione, pur di riuscire a curare il figlio, avevano per due anni frequentato assiduamente la sede dell’organizzazione;
- convincendo i genitodi del P., persona già all‘epoca affetta da schizofrenia ebefreno -paranoide cronica, a ricoverare quest‘ultimo presso un centro NARCONON, ove, con il dichiarato scopo di disintossicarlo dagli psicofarmaci, lo sottoponevano, per una ventina di giorni, ad un trattamento quotidiano che prevedeva quattro ore di sauna ad elevate temperature;
- inducendo altresì i genitori del P. a ricoverarlo in ospedale tutte le volte che il figlio si allontanava dal centro NARCONON e ciò con l'espresso proposito di ricattarlo ponendogli drasticamente l'alternativa fra il centro NARCONON e l'ospedale;
- inducendo ancora i genitori del P., che non era migliorato, malgrado le terapie di cui al punto precedente, a portare il figlio in una casa che il PO. possedeva a Carenno, dove il giovane veniva ripetutamente percosso per un una settimana circa dal PO. e dal GU. e, in seguito, anche dal padre P.L., a ciò indotto dai primi due, nell‘erroneo convincimento che si trattasse di una valida tecnica terapeutica, facendo ricorso, talora, a sevizie come il rovesciare ripetutamente e violentemente addosso al P.M. secchiate d’acqua per tenerlo sveglio, il lasciarlo senza mangiare e bere, l'obbligarlo a scrivere ripetutamente frasi quali “io sono un delinquente, io sono un assassino, io sono un criminale", nel costringerlo a dormire in un sottoscala;
- nell‘indurre i genitori del P. a proseguire i maltrattamenti di cui al punto precedente anche dopo che il figlio era ripetutamente fuggito;
- nell‘installarsi quindi a casa dei genitori del P., durante l’assenza di quest’ultimo (nuovamente fuggito) con il dichiarato proposito di impedire agli stessi di riaccogliere in casa il figlio, in quanto, a loro dire, “persona antisociale e pericolosa”;
- nell‘indurre i genitori del P. a disinteressarsi del figlio, detenuto in carcere (per fatti commessi durante il periodo in cui perdurava lo stato di abbandono di cui al punto precedente) con la falsa prospettazione che il carcere avesse una funzione terapeutica, rispetto ai disturbi mentali del figlio.
Con le aggravanti:
a) per entrambi le ipotesi criminose:
- di aver agito in numero di non inferiore a cinque persone;
- di avere (CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA. e TU.) nell‘esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato,
persone loro soggette;
b) per la prima ipotesi criminosa:
- di aver adoperato sevizie nei confronti della parte lesa P.M.;
- di aver profittato della minorata difesa del predetto, in relazione allo stato di infermità psichica nonché di dipendenza terapeutica;
c) per la seconda ipotesi criminosa:
- di aver agito, la N.R. ed il P.L., a seguito di induzione in errore da parte del PO. e del GU., in danno del proprio figlio.
In Milano, Pavia e Carenno dall’inizio del 1982 al luglio 1984.
Capo d'imputazione 29°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, maltrattavano Z.G., S.P., A.G., A.V., D’A.F., I.F., M.E., SIS.M., S.M. nonché altre persone non meglio identificate, persone loro affidate per ragioni di istruzione e di lavoro nell’ambito delle attività dell’associazione c.d. “Chiesa di Scientology”.
In particolare:
gli operatori non potuti identificare:
- inducendoli, sebbene sostanzialmente indigenti (perché disoccupati) ad affrontare a proprie spese un viaggio sino in Danimarca (Copenaghen) con la prospettiva di lavoro, miglioramenti e carriera;
- facendoli ivi lavorare e studiare ininterrottamente dalla mattina alle 7.30 sino alla sera alle 23.30 (talvolta anche 0,30) includendo nelle attività lavorative compiti faticosi quali pulizie generali, imbiancature o lavori in muratura;
- costringendoli a studiare per ore anche al termine di una giornata di duro lavoro;
- somministrando loro, in cambio, cibo scarso ed inadeguato al fabbisogno energetico (mancava anche il pane o si dovevano mangiare gli avanzi degli altri);
- costringendoli a dormire in ambienti sovraffollati e scarsamente igienici vista la presenza di scarafaggi ed altri insetti;
- impedendo la possibilità di allontanarsi, a scopo di svago, dalla sede di lavoro e di studio, pena il rischio di rimanere chiusi fuori e di perdere gli oggetti personali;
- corrispondendo paghe settimanali assolutamente risibili in proporzione al lavoro svolto ed al potere di acquisto (circa 16.000 lire settimanali) e ciò sebbene si trattasse di persone avvicinatesi alla organizzazione con lo scopo dichiarato di essere in cerca di un’attività lavorativa;
- adottando metodi di intimidazione indiretti consistenti nel prospettare quella condizione come priva di alternative visto che numerose altre persone erano assoggettate allo stesso trattamento di cui ai punti precedenti, trattamento in alcuni casi aggravato dal fatto che:
a) venivano costrette a lavorare anche le persone malate;
b) coloro che tentavano di allontanarsi dai luoghi venivano inseguiti e raggiunti anche sul treno a bordo del quale cercavano di lasciare Copenaghen, ovvero subivano angherie quali la sottrazione della biancheria personale, dei documenti di identità e dei soldi in modo tale che essi erano impossibilitati a dare attuazione ai loro progetti di partenza;
c) coloro i quali, malgrado le angherie di cui al punto precedente, riuscivano comunque ad allontanarsi dalla sede della organizzazione non percepivano neppure la modesta paga maturata e venivano abbandonati a sé stessi;
CI., TR., MA., BA., DA. e PA., rispettivamente nelle loro qualità di presidenti e vice presidente della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano all’epoca dei fatti, essendo consapevoli dei metodi di cui ai punti precedenti:
- provvedendo al reclutamento delle ignare vittime attraverso insistenti metodi di propaganda (volantinaggi, inserzioni sui giornali ecc.);
- dando ulteriori direttive sulle tecniche di reclutamento alle quali attenersi:
a) reclutare il maggior numero possibile di persone;
b) promettere un lavoro nell’organizzazione con asserite possibilità di miglioramenti e carriera anche all’estero - Copenaghen – ;
c) utilizzare costantemente a fini di bassa manovalanza persone c. d. “prodotto zero”, ai primi gradi del percorso (denominato “bridge” o “ponte”) secondo i criteri dell’organizzazione;
- controllando infine l’attuazione delle predette direttive in osservanza dei regolamenti interni dell‘organizzazione Chiesa di Scientology.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (CI., TR., MA., BA., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone a loro soggette;
- di aver profittato della minorata difesa delle parti lese (stato di disoccupazione);
- di aver agito abusando di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano e Copenaghen, tra l’autunno 1983 e l’autunno 1984.
Capo d'imputazione 30°)
perché, in concorso tra loro, mediante artifizi e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore D’A.B., procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.
In particolare:
SE., CA., MO., CE., PO., VE., CA. e CI., nelle loro qualità di presidente e/o vicepresidente dell’associazione all’epoca denominata dell’Hubbard Dianetics Institute:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al punto 1). )
CE., in qualità di operatore presso la predetta organizzazione:
- inducendo D’A.U. con insistenti ed articolate tecniche persuasive, facenti leva sull’asserita possibilità di dare una risposta alle sue problematiche di natura psicologica e spirituale, ad effettuare versamenti anticipati per il pagamento di sedute terapeutiche (c.d. auditing e purification) nel corso delle quali egli avrebbe dovuto verificare l’avvenuto
raggiungimento dello stato di benessere psicofisico promesso (c.d. clear);
- facendosi rilasciare dal D’A., sebbene non avesse realmente avvertito alcun vantaggio, dichiarazioni elogiative dei benefici risultati conseguiti attraverso le predette pratiche mediante la prospettazione, in caso contrario, della necessità di ripetere (e pagare nuovamente) il corso appena ultimato;
- ricorrendo all‘ulteriore artificio di sostenere che l’iniziale dichiarazione di “clear” riconosciuta al D’A. fosse frutto di un errore sì che egli, per poter raggiungere tale livello, necessitava di ulteriori sedute terapeutiche (c.d. auditing);
- inducendo dunque in tal modo il D’A. nell‘erronea convinzione di non aver ancora raggiunto il grado di benessere spirituale sperato e di avere ancora bisogno di sedute e corsi che, quindi, egli pagava anticipatamente salvo poi apprendere che, secondo i parametri dell’organizzazione, il primo riconoscimento di “clear” fattogli era da ritenersi esatto;
TUTTI, in tal modo, ed il NO. materialmente, si facevano versare dal D‘A., in più riprese, la somma complessiva. di L. 16.213.250.
Con le aggravanti:
- di aver agito in un numero di persone non inferiore a cinque;
- di avere (SE., CA., MO., CE., PO., VE., CA. e CI.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver profittato della minorata difesa della parte lesa in relazione al suo stato di dipendenza nell’ambito di un rapporto di natura psicoterapeutica;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver tentato di aggravare le conseguenze del reato esercitando insistenti pressioni sul D’A. con reiterate telefonate anche in ore notturne al fine di indurlo a riprendere la frequentazione dell‘organizzazione;
- di aver agito abusando di relazioni di prestazione d‘opera.
In Milano, dal 1979 al giugno 1983.
Capo d'imputazione 31°)
perché, in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore DEF.D., procuravano a sé e ad altri ingiusto profitto con danno alla parte lesa.
In particolare:
CI., TR., MA., AV., BA., TU., DA. e PA. nelle loro qualità di presidente e/o vicepresidente dell’associazione variamente denominata “Hubbard Dianetics Institute” e c.d. “Chiesa di Scientology”:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
PA. e PA., in qualità di operatori della suddetta organizzazione:
- convincendo il DEF., il cui figlio F. era da tempo affetto da disturbi di ordine psicologico, che per curarlo avrebbe dovuto fargli frequentare un corso terapeutico (c.d. auditing) consistente in 300 ore di sedute del costo complessivo di L. 22.000.000;
- inducendo il DEF., dopo che il figlio aveva già effettuato la suddetta terapia senza apprezzabili miglioramenti, a proseguire il trattamento mediante ulteriori ore di sedute terapeutiche (auditing e purification) per un importo di altri 34.000.000 di lire;
PA., RI., CA. e SM.
- convincendo il DEF. che il figlio avrebbe potuto progredire moltissimo qualora si fosse recato presso la sede dell‘organizzazione in Copenaghen, ove si tenevano corsi superiori;
- ricorrendo all’artifizio, al fine di rendere la proposta più allettante, di far credere al DEF. che le spese di viaggio a Copenaghen del figlio sarebbero state assunte dall’organizzazione mentre in realtà esse venivano integralmente sostenute dal DEF. stesso attraverso un complesso sistema di reimpiego di somme a lui spettanti a titolo di provvigione;
- vincendo le perplessità del DEF. circa la utilità di un ulteriore esborso di L. 50.000.000 (costo delle terapie dal praticarsi in Copenaghen) con l’assicurargli e ribadirgli la bontà delle tecniche da loro praticate che avrebbero portato il figlio ad uno stato di benessere fisico e spirituale (c.d. clear);
- convincendo il DEF., che aveva manifestato l’intenzione di far interrompere al figlio i trattamenti rivelatisi del tutto inefficaci, a recedere dai suoi propositi, garantendogli per un certo periodo delle sedute terapeutiche “gratuite”;
- inducendo il DEF. ad ulteriori esborsi con il pretesto dì far sottoporre il figlio ad una “preparazione di base” con il supporto di un “supervisore”;
TUTTI inducevano così il DEF. ad un esborso complessivo di L. 160.000.000 circa senza che i disturbi del figlio fossero guariti.
Con le aggravanti:
- di aver agito in numero non inferiore a cinque persone;
- di aver (CI., TR., MA., AV., SA., TU., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver profittato della minorata difesa della parte lesa, persona disposta a qualunque sacrificio, non soltanto economico, pur di far guarire il figlio;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno economico di rilevante gravità;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano ed altrove, dal luglio 1983 all’ottobre 1986.
Capo d'imputazione 32°)
perché, in concorso tra loro, con M.M. persona non punibile perché tratta in errore con inganno, e con altre persone non identificate, con artifici e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore M.P., padre del tossicodipendente M., circa la bontà ed efficacia delle terapie attuate presso i vari centri Narconon e presso la c.d. “Chiesa di Scientology”, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.
In particolare:
AV., TR., BA., TU., DA., PA., PA., nelle loro qualità di presidente e/o vicepresidente della Chiesa di Scientology e ZA., CA., CA., ME. e FI. nella loro qualità di responsabili della Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga e della Futura S.r.l. che riunivano e coordinavano le varie comunità Narconon:
Dando disposizioni sui metodi e programmi ai quali gli operatori, in attuazione alle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l'osservanza; metodi e programmi consistenti in particolare:
quanto alla c.d. "Chiesa di Scientology":
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
metodi e programmi:
quanto ai centri Narconon:
A) intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente in quanto:
- facenti leva essenzialmente su una metodologia incentrata sulla creazione di un rapporto di dipendenza psicologica, nei confronti dell‘organizzazione, da conseguirsi con le stesse tecniche suggestive e coinvolgenti adottate dalla c.d. Chiesa di Scientology ed attuate fra l’altro
attraverso:
- la sottoposizione del tossicodipendente a sedute di natura terapeutica ( c.d. Purification) consistenti nella somministrazione di ingenti quantità di vitamine di vario tipo, e nella effettuazione anche contestuale di estenuanti sedute di sauna protratte per numerose ore ad alte temperature;
- l’imposizione ai tossicodipendenti di corsi di studio totalmente incentrati sull’indottrinamento alle teorie dianetiche, prive peraltro di alcuna specificità rispetto alle problematiche della tossicodipendenza;
- l’imposizione ai tossicodipendenti di attività di proselitismo, di questua e di volantinaggio a favore dell‘organizzazione;
- la sottoposizione del tossicodipendente, incorso in infrazioni di varia natura, a pratiche asseritamente punitive (c.d. cicli di etica), con la redazione di confessione scritte (c.d. Overts/ Withhold) che venivano custodite nei fascicoli personali (c.d. Folders) di cui il privato perdeva la disponibilità anche in caso di recesso dall’organizzazione;
- l’induzione del tossicodipendente alla stesura di dichiarazioni sottoscritte denominate “successo”, asseritamente espressione spontanea dei benefici tratti ma, di fatto, obbligatorie sia nel contenuto (indirettamente elogiativo della bontà delle pratiche svolte dall’organizzazione) sia nella loro natura di “conditio sine qua non” per proseguire il trattamento terapeutico;
- caratterizzati da un totale disinteresse per la persona del tossicodipendente sotto i seguenti profili:
- condizioni ambientali degradate (stanze sovraffollate, ambienti sudici, mancanza di adeguati servizi igienici, assenza di misure di prevenzione di possibili contagi, inadeguatezza degli impianti di riscaldamento ecc.)
- alimentazione scarsa e scadente, anche sotto il profilo igienico;
- assenza di controlli adeguati al fine di prevenire attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei centri o comunque di assunzione delle stesse;
- omissione di cautele doverose (ricerca del fuggitivo, avviso ai parenti, segnalazione alle autorità di polizia) nel caso che il tossicodipendente si al lontani senza autorizzazione dal centro;
B) affidati a responsabili (c.d. staff) all’interno delle varie comunità, non soltanto privi di preparazione professionale specifica, con particolare riferimento a trattamenti di tipo medico, ma addirittura, in taluni casi, essi stessi ancora tossicodipendenti;
- dando direttive agli operatori circa i metodi, da essi stessi attuati, al fine di convincere i genitori dei tossicodipendenti a rilevanti esborsi di denaro, metodi consistenti in particolare:
- nel garantire la certezza o la elevata probabilità di un totale recupero del tossicodipendente, fornendo dati statistici falsi circa i risultati già conseguiti dall’organizzazione e vantando indimostrata validità scientifica dei metodi utilizzati;
- nel circondare apparentemente detti metodi di cautele sanitarie (visite mediche, prescrizioni preventive, saune);
- nel prospettare detto recupero come attuabile in tempi brevi (generalmente da 3 a 5 mesi) senza tenere in alcun conto la situazione specifica del singolo tossicodipendente e delle sue specifiche esigenze terapeutiche;
- nel convincere i genitori ad ulteriori esborsi di denaro in caso di insuccesso al termine del periodo prefissato attribuendo tal e insuccesso esclusivamente alla condotta colpevole del tossicodipendente e sottacendo quindi le inadeguatezze delle tecniche operative adottate;
- nel presentare l‘intera struttura (Narconon, Lega e Futura) come enti senza fini di lucro in modo tale da impedire preventivamente possibili obiezioni circa l’entità delle richieste economiche, asseritamente giustificate dalle esigenze terapeutiche e di mantenimento del tossicodipendente; - nel rafforzare il convincimento circa l’assenza di finalità speculative della struttura, presentando il pagamento della retta come “libera donazione” in realtà obbligatoria sia nelle sue scadenze che nel suo ammontare;
- nel sottacere che gran parte delle somme versate a titolo di retta, anziché essere destinate al mantenimento ed al recupero del tossicodipendente, venivano utilizzate prevalentemente per l’arricchimento dell‘organizzazione;
- nel ricorrere ad avvolgenti tecniche di convincimento dei genitori attraverso forme di capillare ed insistente contatto personale e telefonico tese a ridurre la possibilità di ripensamento e riflessione da parte degli stessi;
- nell’utilizzare gli stessi tossicodipendenti, una volta convinti della bontà dei loro metodi, per indurre i genitori ad effettuare od a proseguire i versamenti, anche in vista della prosecuzione dei trattamenti nell‘ambito della c.d. Chiesa di Scientology sia in Italia che all‘estero, prospettati come necessario per il completamento delle tecniche terapeutiche;
- nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico, le somme versate sarebbero state rimborsate e sottacendo quindi il fatto che, abitualmente in casi del genere, l’organizzazione frapponeva difficoltà di ogni genere alla concessione di tali
rimborsi;
Altri operatori non identificati,
dopo che il M.P. si era spontaneamente recato presso il centro Narconon di
Ronago ad assumere informazioni sulle tecniche terapeutiche colà attuate;
- affermando testualmente che, grazie ai loro metodi “sulle cicatrici delle siringhe non sarebbero state poste delle pezze ma esse sarebbero proprio state saldate”, inducendo il tal modo il M. nell’erroneo convincimento di credere che presso i centri Narconon il recupero del figlio sarebbe stato certo;
Lo ZA., al quale il M. si era quindi rivolto per far ricoverare il proprio figlio:
- attivandosi per trovare un posto libero presso una qualche comunità Narconon al figlio del M. dopo aver convinto quest’ultimo della necessità di sborsare 1.400.000 lire mensili per sei mesi;
US., in concorso con altri operatori non identificati e con M.M. persona non
punibile:
- rafforzando l’erroneo convincimento del M. tramite il suo stesso figlio, che le condizioni di quest’ultimo sarebbero potute ulteriormente migliorare se
si fosse iscritto ad un corso di studio, denominato “accademia” del costo di 13.000.000 ed in particolare l’US., prospettando al M. la ineluttabilità di tale corso con l’affermazione che, in caso contrario, il di lui figlio sarebbe stato “come in cima ad una scala dalla quale non sarebbe salito né sceso;
Il NO., dopo che il M.M., sebbene fossero trascorsi più di sei mesi, continuava ad assumere droga:
- raggirando il M.P. con il fargli credere che la sola “accademia’ non sarebbe stata sufficiente a risolvere i problemi del figlio e che essa avrebbe dovuto essere affiancata da ore di sedute terapeutiche denominate “auditing";
- ricorrendo all’artifizio, per superare le perplessità del M.P., di fargli credere che nel suo caso, per ragioni non meglio precisate, gli sarebbe stato praticato uno sconto speciale del 50% rispetto al prezzo iniziale di 92.000.000 di modo che egli avrebbe dovuto versare solo 46.000.000 o, più precisamente, altri 33.000.000 rispetto ai 13.000.000 già sborsati per la c.d. "accademia";
- cercando di vincere le ulteriori resistenze della moglie del M., di fronte all'entità dell'esborso, con affermazioni del tipo "signora, lei a cosa tiene di più, a 33 milioni o alla salute di suo figlio che non vada più in piazza a farsi le pere?"
- ricorrendo all'ulteriore artificio di assicurare che, fino a quel momento si era verificato solo un caso di persona rimasta insoddisfatta ed assicurando,
comunque, che in tale eventualità i genitori del M. sarebbero stati rimborsati;
- soggiungendo falsamente che il figlio del M., una volta a Milano per praticare le sedute terapeutiche di "auditing", sarebbe stato affidato alle cure di uno “staff” che “non lo avrebbe perso di vista" là dove invece, molto presto, il M.P. ebbe a constatare che il figlio, alloggiato presso un albergo di Milano, era, talmente abbandonato a sé stesso da avere tutte le opportunità di continuare a drogarsi ed ubriacarsi;
il RI., quando il M. si era recato a protestare per le condizioni del figlio descritte al punto precedente e per il fatto che, a seguito di ciò, tale Ornella, non meglio identificata dell'organizzazione aveva cacciato il M.M.:
- usando ulteriori argomenti per indurlo a credere che il figlio avrebbe potuto guarire grazie ad altre ore di sedute terapeutiche denominate "auditing”;
- ricorrendo all'artificio di dichiarare il M.M. “clear" (ossia uno stato di benessere psicofisico incompatibile con lo stato di tossicodipendenza) per far credere al di lui padre che le sedute di cui al punto precedente avevano avuto successo;
- inducendo in tal modo nuovamente in errore il M. circa la bontà delle terapie praticate al figlio di talché egli accettava di sborsare altre 600.000 lire circa per l'acquisto di un braccialetto d'argento simboleggiante lo stato di "clear";
- facendo inoltre credere al M.P. che il fatto che il figlio continuasse, ciò malgrado, ad assumere droga fosse da riferire esclusivamente a sue colpe che avrebbero potuto essere rimosse con i c.d. "cicli di etica" per i quali il M. veniva indotto a sborsare altri 6.000.000 salvo poi apprendere da altro operatore non identificato dell'organizzazione giunto da Copenaghen, che il M.M. non era affatto da ritenersi "clear";
altri non identificati operatori:
- esercitando ulteriori tecniche di raggiro nei confronti del M.P. tali da indurlo a credere di volta in volta che la tossicodipendenza del figlio avrebbe potuto risolversi ora con la sottoposizione ad altri c.d. "cicli di etica", ora con la effettuazione di una terapia denominata "Purification", ora infine con il suo ricovero in questo o in un altro centro Narconon ditalché, di volta in volta, il M. effettuava, a tali fini, ulteriori esborsi non precisati;
- inducendo, infine il M. a ricoverare nuovamente il proprio figlio presso la nuova comunità terapeutica di Cervia ove asseritamente si sarebbero presi cura del suo caso ed ottenendo, a tal fine, l'ulteriore esborso di L. 2.000.000 salvo poi venir meno al proprio impegno quando, dopo soli otto giorni di ricovero, il M.M. scappò dal centro e nessuno dei responsabili avvertì i familiari.
TUTTI, in tal modo, procuravano a sé e ad altri l'ingiusto profitto di complessive L. 100.000.000 circa.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (AV., TR., BA., TU., DA., PA., ZA., CA., CA., ME. e FI.) nell'esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di avere determinato a commettere il reato M.M. persona in stato di deficienza psichica a causa della sua condizione di tossicodipendente;
- di aver agito con abuso delle condizioni di minorata difesa di M.P.
grandemente prostrato dalla lunga tossicodipendenza del figlio;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera.
In Milano ed altrove, dal 1983 alla fine del 1986.
Capo d'imputazione 33°)
[manca pagina 208]
Dando disposizioni sui metodi e programmi ai quali gli operatori, in attuazione alle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l'osservanza; metodi e programmi consistenti in particolare:
quanto alla c.d. "Chiesa di Scientology":
((omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
metodi e programmi:
quanto ai centri Narconon:
(omissis – da “intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente…” a “nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico…”, uguale agli imputati di cui al capo 32).)
gli operatori, non potuti identificare, di vari centri Narconon tra i quali Osnago, Montesegale, Civitella, Grosseto ed Albissola:
- assicurando alla B. che la guarigione del figlio avrebbe avuto elevate (70%) possibilità di successo ove si fosse sottoposto al trattamento presso i centri Narconon;
- nascondendo alla madre il reale andamento del trattamento del figlio (celandole, ad esempio, che egli, durante la permanenza presso Narconon continuava ad assumere droga);
- inducendo la B., che aveva già versato 1.400.000 lire al mese, per quattro mesi circa, per la permanenza ed il trattamento del figlio presso i centri Narconon di Osnago, Montesegale, Civitella e Grosseto, senza che questi si fosse ancora disintossicato, ad inviare il ragazzo presso la Chiesa di Scientology di Milano garantendo che, con i metodi ivi applicati il figlio della B. “avrebbe certamente superato ogni problema”;
- rilasciando alla B. ricevute di versamenti denominati “donazioni” sebbene la stessa non avesse intenzione di fare alcuna liberalità;
- convincendo la B., dopo che anche i corsi presso la Chiesa di Scientology erano stati un insuccesso, ad inviare nuovamente il figlio presso altri centri Narconon e cioè quelli di Albissola e Civitella;
Altri non identificati operatori sia dei centri Narconon che della c.d. Chiesa di Scientology:
- recandosi in qualità di “esattori”, talora anche a gruppi di quattro, presso l’abitazione della B. a riscuotere, settimanalmente, importi rateizzati (6/7 milioni) per un valore complessivo di 24/25 milioni (costo dei corsi presso la Chiesa di Scientology);
TUTTI, in tal modo, inducevano in errore la B. sulla idoneità dei metodi praticati a disintossicare il figlio G.M., in guisa tale che la B., pur di liberare il predetto figlio dalla grave situazione di tossicodipendenza, accettava di effettuare ripetuti versamenti sino alla concorrenza della somma complessiva di L. 31.000.000 così ripartiti:
L. 1.400.000 mensili per 4 mesi
L. 25.000.000 circa in quattro rate settimanali
L. 700. 000 per le saune presso il Narconon di Albissola
L. 800.000 per il corso di “punizione” durante l’ultimo periodo in cui il figlio era divenuto “staff” presso il Narconon di Civitella senza che il predetto G. conseguisse alcun sensibile miglioramento o recupero.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (ZA., CA., CA., ME., FI., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver profittato della minorata difesa della parte lesa e cioè della particolare condizione psicologica di vulnerabilità della B. come madre, vedova, con il figlio unico tossicodipendente;
- di aver cagionato alla parte lesa un danno economico rilevante sia oggettivamente che soggettivamente (trattandosi di collaboratrice domestica);
- l‘aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d’opera costituita dal trattamento terapeutico disintossicante fornito alla B. per il figlio G. M..
In Milano ed altrove, nel 1984.
Capo d'imputazione 34°)
perché in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, inducendo con artifizi e raggiri in errore M.D., padre di M.M.T., procuravano a sé stessi e ad altri l’ingiusto profitto di complessive L. 37.925.210, con pari danno per la parte lesa.
In particolare:
AV., TR., BA. e TU., nelle loro qualità di presidenti e/o vicepresidenti della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1).)
il RI. ed il CO., inoltre, nella loro qualità di operatori:
- recandosi personalmente presso l’abitazione del M.D. ed assicurandolo di
essere in grado, dietro corresponsione della somma di 23.000.000, di far guarire, in 40 giorni e con 200 ore di pratiche terapeutiche denominate “auditing”, la figlia M.M.T. dallo stato di infermità mentale (inizialmente stato psicotico poi sfociato in un quadro diagnostico qualificato come depressione reattiva in personalità istrionica dipendente ed immatura) di cui essa soffriva da tempo;
- inducendo in tal modo il M.D. a sborsare in una sola soluzione la suddetta somma di 23.000.000;
- garantendo il M.D. che avrebbe avuto diritto al rimborso della somma
sborsata qualora, entro tre mesi, non fossero stati raggiunti i risultati sperati ed avvalorando tale affermazione col mostrare una copia di ricevuta in loro possesso sul retro della quale figurava la clausola di cui sopra;
- ricorrendo all‘ulteriore artificio di consegnare al M.D. ricevute non recanti tale clausola;
Il RI. ed il NO., quali operatori:
- inducendo il M.D., dopo soli 20 giorni dall’inizio della terapia, a sborsare ulteriori 15.000.000 di lire asseritamente necessarie al pagamento di altre 100 ore di sedute terapeutiche (c.d. auditing);
- inducendo M.D. a pagare ulteriori somme non precisate per le spese di
viaggio di un terapeuta (c.d. auditor) non identificato, dell’organizzazione, nonché a sobbarcarsi ulteriori oneri di accompagnarlo e di offrirgli il vitto onde consentire che le sedute terapeutiche (c.d. auditing) si svolgessero a domicilio;
il RI. ancora:
- ricorrendo a tecniche defatigatorie nei confronti del M.D. per impedirgli di ottenere la richiesta restituzione delle somme versate, in particolare adducendo di non essere più il responsabile del settore ed indirizzandolo allo SM.;
lo SM.:
- rifiutando il rimborso con il pretesto che esso veniva richiesto fuori dei termini massimi a suo dire contenuti in una clausola peraltro non figurante nella copia delle ricevute rilasciate al M.D.;
il CO., infine:
- cercando di dissuadere il M.D. a ritirare la denuncia sporta contro
l’associazione, con l’ulteriore artificio di affermare che era già pronto l’assegno di 38.000.000 a titolo di restituzione;
inducevano in errore il M.D. sulla idoneità dei metodi praticati a conseguire la guarigione della figlia M.M.T., in guisa tale che il M.D. pur di raggiungere detto risultato, accettava di effettuare i versamenti richiesti, dando fondo a tutti i suoi risparmi, senza che la predetta figlia avesse conseguito alcun
miglioramento.
Con le aggravanti:
- di aver agito in numero non inferiore a cinque persone;
- di avere (AV., BA., TR. e TU.) nell’esercizio della loro autorità direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone a loro soggette;
- di aver agito profittando della minorata difesa delle parti lese M.M.T., e M.D., la prima in quanto versante in condizioni di infermità psichica e
comunque in situazione di dipendenza terapeutica (dipendenza ulteriormente accresciuta da atteggiamenti derisori assunti durante le terapie, anche in presenza di terzi), il secondo in quanto versante in uno stato di prostrazione determinato dalle condizioni psichiche della figlia;
- di aver cagionato alla parte lesa M.D. un danno patrimoniale di rilevante
gravità sia oggettivamente che soggettivamente (trattandosi di ex operaio in pensione);
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano, dai primi di marzo 1984 alla fine dello stesso anno.
Capo d'imputazione 35°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifizi e raggiri più avanti meglio specificati, inducendo in errore B.L., B.L. e B.E. (rispettivamente genitori e sorella di B.M.) circa la possibilità del recupero di quest’ultimo dallo stato di tossicodipendenza in cui versava, procuravano a sé e ad altri l’ingiusto profitto di L. 33.000.000 con danno dlla parte lesa; ed inoltre al fine di conseguire l’impunità ed il profitto del delitto di cui sopra, costringendo la B.E. a fare ed omettere quanto più avanti meglio specificato, si procuravano un ingiusto profitto con danno della stessa.
In particolare:
BA. e TR., nelle loro qualità di presidenti e/o vicepresidenti della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
RI. e NO., in qualità di operatori della citata organizzazione, dopo che altro adepto aveva magnificato ai familiari del B.M. le possibilità terapeutiche dei metodi praticati, anche per i casi di tossicodipendenze, della summenzionata organizzazione, sì che B.L., B.L. e B.E. avevano espresso il desiderio di contattare tale organizzazione nella speranza di disintossicare il figlio M.:
- recandosi presso la loro abitazione ed ivi affermando ripetutamente “che il loro metodo era tale per cui potevano garantire che in tre mesi il loro figlio, non solo sarebbe uscito dalla droga ma avrebbe potuto addirittura mandare avanti l’azienda familiare”;
- garantendo loro che, ove il figlio non si fosse recato puntualmente presso la sede dell’organizzazione a seguire le sedute terapeutiche, essi avrebbero immediatamente avvertito la famiglia ed iniziato ricerche anche a mezzo della polizia;
- facendo quindi credere che il costo complessivo della cura, per la durata di mesi 3, sarebbe stato di 21.000.000 di lire e che avrebbero tempestivamente avvisato nell’eventualità si fossero resi necessari altri 15 giorni di terapia, ma, ciò malgrado, ripresentandosi dopo soli 3 o 4 giorni dall’inizio del trattamento al fine di indurre la madre e la sorella del B. a credere che
l’andamento della cura del ragazzo era tanto buono che sarebbe stato utile sottoporlo, nel suo interesse, ad un ulteriore trattamento per il quale si facevano rilasciare la somma di altri 12.000.000 di lire;
- omettendo di adottare, ai fini del recupero del B., terapie e tecniche idonee allo scopo, limitandosi invece al mero indottrinamento ideologico dello stesso, accompagnato da pratiche attinenti a tale indottrinamento (c.d. purification) e non specifiche di un programma di recupero dalla tossicodipendenza;
- asserendo che l’inottemperanza all’impegno assunto di avvertire immediatamente la famiglia in caso di assenza del B.M. alle sedute terapeutiche, era da riferirsi ad un mero disguido dovuto al mutamento dell’incaricato;
RI. ancora, in concorso con altri operatori non identificati, dopo che il B.M. era deceduto:
- costringendo B.E., che si era recata presso di lui per chiedere il rimborso di quanto già versato dalla famiglia, a sottoporsi, da parte di più persone, a stringenti interrogatori posti come condizione del semplice rilascio del modulo di domanda del rimborso stesso;
- costringendo la B.E. a proseguire per un mese circa e per più ore al giorno i predetti interrogatori, ponendo l’ulteriore condizione, per la consegna del modulo di rimborso, che la B. dicesse la verità ed asserendo, al contempo, in modo del tutto arbitrario e vessatorio che ella stava mentendo;
- formulando l’ulteriore minaccia di ritardare il rimborso ove la B. avesse, come dichiarava, fatto ricorso ad un legale;
TUTTI costringevano, in tal modo, la B.E., che pur di non subire le angherie di cui ai punti precedenti aveva cessato di frequentare la sede della c.d. Dianetica/Scientology, ad omettere di inoltrare la richiesta di restituzione di quanto era alla sua famiglia dovuto.
Con le aggravanti:
a) per entrambi gli episodi:
- di aver agito in numero non inferiore a cinque;
- di avere (BA. e TR.) nell‘esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere i delitti persone loro soggette;
- di aver profittato della minorata difesa delle parti lese;
b) per il primo episodio:
- di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver tentato di aggravare le conseguenze del reato insistendo ripetutamente, immediatamente dopo la morte del B.M., affinché i familiari riutilizzassero i versamenti già fatti per praticare essi stessi le terapie ed i corsi dell’organizzazione;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera;
c) per il secondo episodio:
- di aver agito in più persone riunite.
In Milano, nel maggio 1984.
Capo d'imputazione 36°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con artifici e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore DIM.M.G. circa l'idoneità delle tecniche terapeutiche attuate presso la c.d. "Chiesa di Scientology" di Roma e presso il centro Narconon di Castelmadama, procuravano a sé e ad altri l'ingiusto profitto di L. 27.000.000 con danno della parte lesa.
In particolare:
CO., ZA., CA., CA., ME., FI., nelle loro qualità di responsabili (la prima) della c.d. Chiesa di Scientology di Roma e (gli altri) della Lega Nazionale
per la Civiltà Libera dalla Droga e della Futura s.r.l. che riunivano e coordinavano i vari centri Narconon:
Dando disposizioni sui metodi e programmi ai quali gli operatori, in attuazione alle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l'osservanza; metodi e programmi consistenti in particolare:
quanto alla c.d. "Chiesa di Scientology":
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
metodi e programmi:
quanto ai centri Narconon:
(omissis – da “intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente…” a “nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico…”, uguale agli imputati di cui al punto 32).)
Tale A.S., in concorso con altro operatore, entrambi non identificati,
dopo che il DIM. si era spontaneamente recato presso la sede della c.d. Chiesa di Scientology di Roma per assumere informazioni in ordine alla possibilità di disintossicare il figlio L. che assumeva droga da circa cinque o sei anni:
- abusando dello stato di ansia e prostrazione del DIM., a causa della tossicodipendenza del figlio, per ricorrere all’artificio di assicurargli che, grazie ai metodi praticati presso l'associazione, “certamente il figlio avrebbe potuto recuperarsi… in soli due o quattro mesi al massimo” senza bisogno di recarsi presso il centro Narconon di Castelmadama (del quale il DIM. chiedeva notizie);
- reiterando i comportamenti di cui al punto precedente con il ripetere “che la loro terapia era certa perché affidata a personale qualificato” ma che essa non avrebbe potuto avere inizio se non previo pagamento dell’importo complessivo di L. 27.000.000;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di praticare uno sconto di L. 3.000.000 al fine di far apparire al DIM. come più vantaggiosa la proposta terapeutica;
- inducendo in tal modo il DIM. in errore circa la bontà e la utilità delle predette tecniche terapeutiche di talché egli, previa contrazione di un prestito
presso la banca versava alla associazione Chiesa di Scientology di Roma la somma di L. 24.000.000, senza che il DIM. L. cessasse lo stato di tossicodipendenza.
Con le aggravanti:
- di aver agito in un numero di persone non inferiore a cinque;
- di avere (CO., ZA., CA., CA., ME. e FI.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro
soggette;
- di aver agito abusando dello stato di minorata difesa del DIM. grandemente prostrato dalla lunga pregressa tossicodipendenza del figlio;
- di aver causato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver aggravato e comunque tentato di aggravare le conseguenze del reato:
a) avendo prospettato al DIM. la “necessità” di inviare il figlio presso il Narconon di Castelmadama da dove però il DIM.L. fuggiva dopo soli 15 giorni;
b) inducendo nuovamente in errore il DIM. circa la necessità di far seguire il figlio da una persona che non lo perdesse mai di vista, persona che, in concreto, fu quindi ospitata e mantenuta presso la famiglia DIM.,
c) venendo meno all’impegno assunto di avvertire immediatamente la famiglia quando il DIM. scappò dalla sede dell'associazione e da casa dei genitori;
- di avere agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Roma ed altrove dal luglio 1984 al maggio 1985.
Capo d'imputazione 37°)
perché, in concorso tra loro, con B.E. persona non punibile perché tratta in errore con inganno, e con altre persone non identificate, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri più avanti specificati, inducendo in errore T.L. e B.E., rispettivamente madre e sorella del tossicodipendente B.E., procuravano a sé e ad altri l'ingiusto profitto di L. 32.000.000 con danno della parte lesa.
In particolare:
ZA., CA., CA., ME., FI., nelle loro qualità di responsabili della
Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga e della Futura s.r.l. che riunivano e coordinavano i vari centri Narconon, AV., TR., BA., TU., DA. e PA. nella loro qualità di presidente e(o vicepresidente della c.d. "Chiesa di Scientology":
Dando disposizioni sui metodi e programmi ai quali gli operatori, in attuazione alle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l'osservanza; metodi e programmi consistenti in particolare:
quanto alla c.d. "Chiesa di Scientology":
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
metodi e programmi:
quanto ai centri Narconon:
(omissis – da “intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente…” a “nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico…”, uguale agli imputati di cui al punto 32).)
NO., B.E. persona non punibile, ed altri operatori non potuti identificare della predetta organizzazione, dopo che B.E. aveva già seguito corsi asseritamente disintossicanti presso il centro Narconon di Ronago nonché il corso di studio denominato "Accademia” presso l’Istituto di Dianetica di Milano, senza avere, ciò malgrado, conseguito il risultato sperato;
- ricorrendo all'artificio di assicurare a T.L. e B.E. che, attraverso le
sedute terapeutiche denominate "auditing" ed il conseguente raggiungimento dello stato di benessere (c.d. "clear") il B.E. avrebbe avuto la certezza "al cento per cento" di "risolvere per sempre i suoi problemi di droga",
- convincendo in tal modo la T. e la B. a versare per le predette sedute
terapeutiche la somma di L. 20.000.000 senza che venisse conseguito il risultato promesso;
- inducendo le predette congiunte di B.E. ad ulteriori non precisati esborsi per far fronte alle ricorrenti richieste di denaro da parte dello stesso B.E. che, nel frattempo, malgrado il perdurare dello stato di tossicodipendenza, era stato assunto come responsabile (c.d. “staff”) presso un centro Narconon;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di far credere ai familiari del B.E. che questi fosse recuperato al punto da poter operare come responsabile (c.d. staff) presso un centro Narconon, senza peraltro ricevervi un compenso adeguato, in modo tale da indurli a far fronte ad ulteriori e continui esborsi di denaro richiesti a vario titolo dal B.;
- inducendo inoltre i predetti familiari del B. a sostenere per questi la spesa del viaggio presso la sede dell‘organizzazione in Copenaghen ove asseritamente il B. avrebbe dovuto “migliorare il suo livello” ma da dove egli venne mandato via, dopo solo una settimana, in condizioni peggiori;
- ricorrendo ai raggiri di far credere alla B.E., durante le sue frequenti visite di protesta presso la sede dell’istituto di Dianetica (alias Chiesa di Scientology) di Milano, che il fratello avrebbe ugualmente avuto la possibilità di recuperarsi se il suo fascicolo (c.d. “folder”) fosse stato inviato in America ove, asseritamente, personale più competente avrebbe potuto individuare eventuali errori nella terapia praticata sino a quel momento, e tentando, a tal fine, di ottenere dalla B.E. ulteriori esborsi che la stessa, però, rifiutava di fare;
- inducendo i familiari del B., sempre con il miraggio della disintossicazione del congiunto, ad ulteriori versamenti di denaro a titolo di pagamento di più corsi (c.d. “cicli di etica”) aventi in realtà, unicamente
un significato punitivo;
TUTTI, in tal modo, inducendo così i predetti familiari di B.E. in errore circa l’efficacia dei trattamenti terapeutici praticati al loro congiunto e facendo sì che gli stessi versavano, a più riprese, la somma complessiva di L. 32.000.000 circa.
Con le aggravanti:
- di aver agito in un numero di persone non inferiore a cinque;
- di avere (ZA., CA., CA., ME., FI., AV., TR., BA., TU., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di aver determinato a commettere il reato B.E. persona in stato di deficienza psichica a causa della sua condizione di tossicodipendente;
- di aver agito profittando delle condizioni di minorata difesa delle parti lese (grave ansia e prostrazione per lo stato di tossicodipendenza del congiunto);
- aver cagionato alle parti lese un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver aggravato le conseguenze del reato determinando un peggioramento delle condizioni di salute del B.E. il quale, dopo aver abbandonato definitivamente l’organizzazione, continuava ad assumere frequentemente ed in quantità massicce psicofarmaci che finivano per portarlo alla morte;
- di aver agito abusando di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano, dal 1984 a tutto il 1996.
Capo d'imputazione 38°)
perché, in concorso tra loro, con C.R. persona non punibile perché tratta in
errore con inganno, e con altre persone non potute identificare, con artifici e raggiri più avanti precisati, inducendo in errore C.P. e C.G., genitori di
C.R., circa la bontà ed efficacia delle terapie disintossicanti attuate presso i
centri Narconon e presso la c.d. “Chiesa di Scientology” procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.
In particolare:
TR., TU., DA. e PA. nella loro qualità di presidente e/o vicepresidente
della c.d. "Chiesa di Scientology" di Milano, nonché ZA., CA., CA., ME., FI. in qualità di responsabili della Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga e della Futura s.r.l. che riunivano e coordinavano le varie comunità Narconon:
Dando disposizioni sui metodi e programmi ai quali gli operatori, in attuazione alle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l'osservanza; metodi e programmi consistenti in particolare:
quanto alla c.d. "Chiesa di Scientology":
(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
metodi e programmi:
quanto ai centri Narconon:
(omissis – da “intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente…” a “nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico…”, uguale agli imputati di cui al punto 32).)
PA., in concorso con altri operatori non identificati:
- recandosi personalmente presso l’abitazione dei C. ove, facendo leva sullo stato di prostrazione dei genitori del C., che da anni assumeva droga, usavano il raggiro di affermare che, grazie alle terapie attuate presso i centri Narconon il loro figlio “sarebbe certamente uscito dalla droga”;
- inducendo in tal modo in errore i genitori del C. i quali acconsentivano al ricovero del proprio figlio presso il centro Narconon di Civitella di Romagna previo esborso di L. 1.400.000 mensili per due volte;
altri non identificati operatori, in concorso con C.R. persona non punibile;
- ricorrendo all’ulteriore artificio di far credere ai genitori del C., tramite il loro stesso figlio, che questi, dopo soli due mesi di permanenza presso il centro Narconon avesse superato ogni dipendenza fisica dalla droga ma necessitasse, per il superamento di quella psicologica, di altri trattamenti presso la c.d. “Chiesa di Scientology”;
- rafforzando tali argomenti con l’affermazione che la frequenza degli ulteriori corsi presso la Chiesa di Scientology avrebbe consentito al C.R. l'acquisizione di cultura e possibilità pari a quelle di una persona laureata tanto da poter anche giungere a forti guadagni;
- inducendo quindi, in tal modo nuovamente in errore i coniugi C. che, pur di assecondare i desideri del figlio, fecero più esborsi di 4/5 milioni per volta;
- aggravando la condizione di errore nella quale i coniugi C. ormai versavano circa la bontà dei trattamenti cui il figlio era sottoposto, con il far mostrare loro dal figlio attestati vari rilasciati dalla citata associazione e procurandosi così l'ulteriore profitto della vendita di un apparecchio denominato E-Meter per l'importo di 7.000.000 circa;
- superando le perplessità dei C. di fronte al fatto che il loro figlio continuasse ad avere atteggiamenti assenti ed evasivi e, soprattutto, guadagnasse solo 200.000 lire circa al mese, con il sostenere, tramite il loro stesso figlio, che una volta raggiunti i livelli più elevati previsti presso l'associazione, i guadagni sarebbero aumentati e cercando, a tal fine, di far sborsare a C.G. altri 30.000.000 per detti corsi superiori;
TUTTI in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto complessivo di 40/45.000.000 circa.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (TR., TU., DA., PA., ZA., CA., CA., ME. e FI.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;
- di avere determinato a commettere il reato C.R. persona in stato di
deficienza psichica a causa delle sue condizioni di tossicodipendente;
- di aver agito abusando delle condizioni di minorata difesa dei genitori del C. persone chiaramente sopraffatte dall’ansia per la lunga tossicodipendenza del figlio e facilmente raggirabili per la loro semplicità culturale;
- di aver causato alle parti lese un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- di aver aggravato le conseguenze del reato in quanto la condizione di tossicodipendenza del C.R., anziché cessare, peggiorava al punto che lo stesso il 24.8.87 decedeva per "overdose" e, comunque, di aver tentato di aggravare il danno economico della parte lesa attraverso l'induzione della stessa ad ulteriori esborsi poi non effettuati a causa dell'intervenuta morte del figlio;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Milano ed altrove, dal maggio 1985 alla data della morte.
Capo d'imputazione 39°)
perché, in concorso fra loro, con i tossicodipendenti sotto specificati, in trattamento presso le comunità Narconon (persone non punibili perché tratte in errore con inganno ed in quanto stretti congiunti delle parti lese), e con altre persone non identificate, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri più avanti precisati, inducendo in errore gli stretti congiunti dei predetti tossicodipendenti nonché alcuni enti pubblici (che hanno dato contributi al pagamento delle rette) circa la bontà ed efficacia delle terapie attuate, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno delle parti lese.
ZA.Gi. - CA.Fe. - CA.Al. - FI.Me. - ME.Ca. - CI.Gi. - DEZ.Ar. - PR.Mi. - BO.Ma. - BR.Lu. - CU.Pi. - FI.A.M. - DIR.Mi. - GA.Iv. - GE.Ma. - BE.Br. Bruno - BE.Gi. - FE.MA.Ma. - DEL.En. - CO.Mo. - LU.Fe., nelle loro qualità di persone ricoprenti ruoli di responsabilità in una o più delle seguenti organizzazioni:
- Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga;
- Società Futura S.r.l.
- Centri Narconon di Ronago, Castelnuovo Bormida, Prazzo, Villafranca d’Asti, Pallare, Conco, Ghirano di Prata, Scarlino, Castelmadama, Raviscanina
1) dettando, in attuazione di direttive di L. R. Hubbard, programmi per il recupero dei tossicodipendenti da effettuarsi presso le comunità Narconon, programmi:
A) intrinsecamente inidonei a conseguire in forma duratura il risultato del completo recupero del tossicodipendente in quanto:
- facenti leva essenzialmente su una metodologia incentrata sulla creazione di un rapporto di dipendenza psicologica, nei confronti dell‘organizzazione, da conseguirsi con le stesse tecniche suggestive e coinvolgenti adottate dal la c.d. Chiesa di Scientology ed attuate fra
l'altro attraverso:
- la sottoposizione del tossicodipendente a sedute di natura terapeutica (c. d Purification) consistenti nella somministrazione di ingenti quantità di vitamine di vario tipo, e nella effettuazione anche contestuale di estenuanti sedute di sauna protratte per numerose ore e ad alte temperatura;
- l'imposizione ai tossicodipendenti di corsi di studio totalmente incentrati sull'indottrinamento alle teorie dianetiche, prive peraltro di alcuna specificità rispetto alle problematiche della tossicodipendenza;
- l'imposizione ai tossicodipendenti di attività di proselitismo, di questua e di volantinaggio a favore dell'organizzazione;
- la sottoposizione del tossicodipendente, incorso in infrazioni di varia natura, a pratiche asseritamente punitive (c.d. cicli di etica), comportanti la redazione di confessione scritte (c.d. Overts/Withhold) che venivano custodite nei fascicoli personali (c.d. Folders) di cui il privato perdeva la disponibilità anche in caso di recesso dall’organizzazione;
- l'induzione del tossicodipendente alla stesura di dichiarazioni sottoscritte denominate “successo”, asseritamente espressione spontanea dei benefici tratti ma, di fatto, obbligatorie sia nel contenuto (indirettamente elogiativo della bontà delle pratiche svolte dall'organizzazione) sia nella loro natura di “conditio sine qua non" per proseguire il trattamento terapeutico;
- caratterizzati da un totale disinteresse per la persona del tossicodipendente sotto i seguenti profili:
- condizioni ambientali degradate (stanze sovraffollate, ambienti sudici, mancanza di adeguati servizi igienici, assenza di misure di prevenzione di possibili contagi, inadeguatezza degli impianti di riscaldamento, ecc.);
- alimentazione scarsa e scadente, anche sotto il profilo igienico;
- assenza di controlli adeguati al fine di prevenire attività di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dei centri o comunque di assunzione delle
stesse;
- omissione di cautele doverose (ricerca dal fuggitivo, avviso ai parenti, segnalazione alle autorità di polizia) nel caso che il tossicodipendente si allontani senza autorizzazione dal centro;
B) affidati a responsabili (c.d. staff) all'interno delle varie comunità, non soltanto privi di preparazione professionale specifica, con particolare riferimento a trattamenti di tipo medico, ma addirittura, in taluni casi, essi stessi ancora tossicodipendenti;
2) dando direttive agli operatori circa i metodi, da essi stessi attuati, al fine di convincere i genitori dei tossicodipendenti a rilevanti esborsi di denaro, metodi consistenti in particolare:
- nel garantire la certezza o la elevata probabilità di un totale recupero del tossicodipendente fornendo dati statistici falsi circa i risultati già conseguiti dall’organizzazione e vantando indimostrata validità scientifica dei metodi utilizzati;
- nel circondare apparentemente detti metodi di cautele sanitarie (visite mediche, prescrizioni preventive, saune);
- nel prospettare detto recupero come attuabile in tempi brevi (generalmente da 3 a 5 mesi) senza tenere in alcun conto le situazioni specifiche del singolo tossicodipendente e delle sue specifiche esigenze terapeutiche;
- nel convincere i genitori ad ulteriori esborsi di denaro in caso di insuccesso al termine del periodo prefissato attribuendo tale insuccesso esclusivamente alla condotta colpevole del tossicomane e sottacendo quindi le inadeguatezze delle tecniche operative adottate;
- nel presentare I‘intera struttura (Narconon, Lega e Futura) come enti senza fini di lucro in modo tale da impedire preventivamente possibili obiezioni circa l’entità delle richieste economiche, asseritamente giustificate dalle esigenze terapeutiche e di mantenimento del tossicodipendente;
- nel rafforzare il convincimento circa l’assenza di finalità speculative della struttura, presentando il pagamento della retta come “libera donazione”, in realtà obbligatoria sia nelle sue scadenze che nel suo ammontare;
- nel sottacere che gran parte delle somme versate a titolo di retta, anziché essere destinate al mantenimento ed al recupero del tossicodipendente, venivano utilizzate prevalentemente per l’arricchimento dell‘organizzazione;
- nel ricorrere ad avvolgenti tecniche di convincimento dei genitori attraverso forme di capillare ed insistente contatto personale e telefonico tese a ridurre le possibilità di ripensamento e riflessione da parte degli stessi;
- nell‘utilizzare gli stessi tossicodipendenti, una volta convinti della bontà dei loro metodi, per indurne i genitori ad effettuare od a proseguire i versamenti, anche in vista della prosecuzione dei trattamenti nell'ambito della c.d. Chiesa di Scientology sia in Italia che all‘estero, prospettati come
necessario completamento delle tecniche terapeutiche;
- nel garantire che in caso di insuccesso, peraltro improbabile, del trattamento terapeutico, le somme versate sarebbero state rimborsate e sottacendo quindi il fatto che, abitualmente in casi del genere, l'organizzazione frapponeva difficoltà di ogni genere alla concessione di tali
rimborsi;
Altri operatori non identificati eseguendo le direttive ed attuando i metodi di cui ai punti precedenti;
TUTTI, in tal modo inducendo i congiunti dei tossicodipendenti ai versamenti sottoelencati:
Parte Lesa (grado parent.)
(M = Madre)
(P = Padre)
(F = Fratello)
(S = Sorella) |
tossicodip. |
periodo |
somma |
|
|
|
|
A. A. (M) |
G. |
nov. 86/mar 87 |
8.800.000 |
A. M. (P) |
A. |
giu/ago 86 |
1.400.000 |
A. A. (P) |
V. |
apr/lu. 85 - Gen.86/apr.87 |
13.320.000 |
A. G. (P) |
E. |
dic.84/lu.85 |
c.ca 18.000.000 |
B. W. (P) |
M. |
mag.85/86 |
19.200.000 |
B. N. (M) |
G. |
set./dic.86 |
5.400.000 |
B. D. (M) |
L. |
mag./ago.86 |
6.630.000 |
B. G. (M) |
S. |
set./nov. 1986 |
5.000.000 |
B. C. (M) |
V. |
4.4/12.11.1986 |
15.600.000 |
M. N. (P) |
F. |
16-28 giu.86 27.1-9.2/87 + 3 mesi
|
18.500.000 |
M. G. (P) |
R. |
lu/ago.86 |
5.400.000 |
P. A. (P) |
N. |
mag.86/feb.87 |
23.218.000 |
P. D. (M) |
E. |
feb/ago 86 |
10.800.000 |
P. L. (M) |
F. |
nov/dic 86 |
4.600.000 |
P. E. (P) |
B. |
15-17 nov. 86 |
2.850.000 |
P. D. (M) |
M. |
mar/giu 1985 |
7.600.000 |
P. A. (P) |
S. |
dal 1984 (per 20 mesi) |
22.000.000 |
Q. A. (P) |
D. |
sett/dic 86 |
4.000.000 |
R. P. (M) |
A. |
giu/dic 86 |
6.600.000 |
R. F. (P) |
M. |
1986 (4 mesi) |
7.200.000 |
S. C. (S) |
C. |
set.82/apr.83, ott/dic 85, lu/dic. 86 |
9.650.000 |
S. A. (M) |
M. G. |
ago.86/gen.87 |
8.000.000 |
S. I. (M) |
M. |
set.85/ott.86 |
10.000.000 |
S. R. (M) |
M. |
ott./nov.86 |
5.000.000 |
S. G. (P) |
A. |
giu/lu.86 |
2.400.000 |
T. G. (P) |
I. |
nov.84/lu.85, sett/nov. 85 |
37.955.000 |
T. L. |
S. |
ott.85/dic.86 |
4.850.000 |
T. L. (M) |
F. |
maggio 85/86 |
16.560.000 |
T. I. (M) |
T. |
feb/mar.86 |
2.678.000 |
Z. E. (M) |
R. |
7 mesi c.ca |
3.500.000 |
Z. A. (P) |
L. |
giu/dic. 86 |
10.800.000 |
ZA., CA., CA., ME., FI., BO. e PR., nelle loro qualità sopra specificate, in concorso con i congiunti dei tossicodipendenti sotto specificati (persone non punibili perché tratte in errore con inganno) e con altri operatori non identificati, inoltre:
- inducendo enti pubblici a concedere contributi per la retta dei seguenti ospiti di comunità Narconon:
U.S.S.L. n. 77 Pavia |
G. G. |
Castelnuovo B. |
2.800.000 |
Comune di Pavia |
" |
" |
800.000 |
Comune di Modena |
B. R. Z. E. (M) |
" |
2.660.000 |
Comune di Celle L. |
C. A. F. G. (M) |
" |
somma impr. |
U.S.S.L. n. 19 Vignola |
P. D. B. E. (M) P. G C. R. (M) |
" |
2.400.000 |
Comune di S. Remo |
C. G. |
Pallare |
1.500.000 |
Regione Val d'Aosta |
O. F. I. E. (M) |
Castelnuovo B. |
4.650.000 |
Regione Val d'Aosta |
S. P. |
" |
somma impr. |
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (ZA., CA., CA., ME. e FI.) nell'esercizio della loro
autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone a loro soggette;
- di aver determinato a commettere il reato persone in stato di deficienza psichica a causa della loro condizione di tossicodipendenza;
- di aver agito con abuso delle condizioni di minorata difesa delle parti lese, persone disposte a qualunque sacrificio pur di recuperare i loro congiunti dallo stato di tossicodipendenza;
- di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità sia oggettiva che soggettiva, tenuto conto delle condizioni socio economiche di alcune delle seguenti parti lese:
G.LOG. A., DALP.R., S.R. (collaboratrice domestica), P.D. (portinaia), S. I., P.A., C.C., P.A., B.N. (vedova pensionata), M.N., C.E., B.W., N.D. (pensionato), T.G., G.B., F.M., A.A. (operaio), Z.E. (pensionata vedova), C.M., C.R. (pensionata), C.E., D.V., S.C., Z.A. (pensionato), A.A., S.A., L.B., R.F. (contadino), DEB.A., T.L. (vedova casalinga), M.G., G.F., C.A., B.C. (casalinga), B.D., C.G., F.L., C.P.;
- di aver agito con abuso di reIazioni di prestazione d’opera.
In Milano ed altrove, alle date sopra indicate.
Capo d'imputazione 40°)
perché, in concorso tra loro, nella loro qualità di presidenti dell’associazione variamente denominata Hubbard Dianetics Institute di
Milano e Chiesa di Scientology di Milano e più precisamente:
CA. Fl. dal 30.10.82 al 14.2.83
RO. Gi. dal 14.2.83 al 9.5.83
CI. Co. dal 9.5.83 al 25.10.83
MA. La. dal 25.10.83 al 26.1.84
AV. Ma. dal 26.1. 84 al 10. 3. 84
BA. Mo. dal 10.3.84 al 6.7.84
TR. Gr. dal 6.7.84 al 21.9.85
DA. Ma. dal 21.9.85 al 3.3.88
nonché, in concorso con altre persone non identificate, addette ai servizi contabili ed amministrativi dell’organizzazione, con più violazioni esecutive della medesima risoluzione criminosa, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
relativamente al periodo di imposta 1983
a) omettevanodi annotare nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche parte dei corrispettivi per l’importo complessivo di L.10.901.949.846 e, conseguentemente, redigevano le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ed il bilancio ad esse allegati, dissimulando componenti positivi di reddito in modo da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione;
b) omettevano di fatturare e di annotare nelle scritture contabili obbligatorie operazioni imponibili agli effetti dell’I.V.A. per un ammontare complessivo di L. 9.464.044.175;
relativamente al periodo di imposta 1984
a) omettevanodi annotare nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche parte dei corrispettivi per l’importo complessivo di L. 12.529.149.105 e, conseguentemente, redigevano le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ed il bilancio ad esse allegati, dissimulando componenti positivi di reddito in modo da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione;
b) omettevano di fatturare e di annotare nelle scritture contabili obbligatorie operazioni imponibili agli effetti dell’I.V.A. per un ammontare complessivo di L. 11.995.810.908;
relativamente al periodo di imposta 1985
a) omettevano di annotare nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell‘imposta sul reddito delle persone giuridiche parte dei corrispettivi per l’importo complessivo di L. 3.778.106.748 e, conseguentemente, redigevano le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ed il bilancio ad esse allegati, dissimulando componenti positivi di reddito in modo da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione;
b) omettevano di fatturare e di annotare nelle scritture contabili obbligatorie operazioni imponibili agli effetti dell’I.V.A. per un ammontare complessivo di L. 4.594.026.944;
relativamente al periodo di imposta 1986
a) presentavano la dichiarazione annuale I.V.A. senza indicare gli elementi di calcolo relativi alle risultanze dell‘attività gestionale e, quindi, omettevano di presentare la dichiarazione annuale ai fini dell‘imposta sul valore aggiunto in presenza di operazioni imponibili per un importo complessivo di L. 7.876.697.472;
b) omettevano di fatturare e di annotare nelle scritture contabili obbligatorie operazioni imponibili agli effetti dell‘I.V.A. per un ammontare complessivo di 6.047.176.582;
c) omettevano di annotare nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche parte dei corrispettivi per l’importo complessivo di L. 6.047.176.582;
d) compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad omettere di annotare nelle scritture contabili obbligatorie, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, parte dei corrispettivi e, conseguentemente, redigere le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione dei redditi ed il
bilancio ad essa allegato, dissimulando componenti positivi di reddito in modo da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione, non riuscendo nell’intento per cause non dipendenti dalla loro volontà (in particolare a causa degli interventi di perquisizione e sequestro effettuati dalla Guardia di Finanza presso la sede dell’organizzazione in data 4.12.86);
Reati accertati in Milano, con p.v. di constatazione dell’11.3.88.
Capo d'imputazione 41°)
perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nella sua qualità di presidente della Chiesa di Scientology di Milano, utilizzava, annotandola nel registro di cui all’art. 25 D.P.R. 633/72, la
fattura n. 1741 del 10.10.1986 apparentemente emessa dalla Chiesa di Scientology di Bergamo per un ammontare complessivo di L. 100.000.000, fattura relativa ad un’operazione commerciale inesistente.
Reato accertato in Milano, con p.v. di constatazione dell’11.3.88.
Capo d'imputazione 42°)
TUTTI
del delitto di cui all’art. 416 C.P, perché nelle loro qualità così di seguito precisate:
SE. Ga, CA. Gi., PO. Pi., CE. Al., RO. Gi., VE. Lj., TR. Gr., CI. Co., AV. Ma., BA. Mo., CA. Fl., DA. Ma., PA. Is., TU. Be., LU. Iv., MO. Br., MA. La., FA. Gi., BR. Lu., BA. Fu., BA. M. E., LA. Lu., VE. Iv., BE. Gi., MO. An., TE.DR. F.L., BE. Al., CH. C.A., SO. Co, FA. An., nelle loro qualità di presidenti e/o vicepresidenti o, comunque, responsabili dell’Hubbard Dianetics Institute o Chiesa di Scientology sedi di Milano, Bergamo, Brescia, Torino,Pordenone, Cremona, Modena, Roma, Nuoro e; PA.Pi., SM. Re., RI. Ni., NO. Ma., GR. Te., PA. M.F., RO. Da., PO. Ce., GU. Cr., CE. Gi., CO. Se., CR. Gi., CR. Giu., RO. Gi., VA. Br., GU. An., CO. Th., CE. Ri., TU. Li., PA. Ci., PO. Cl., LA VA. VE. Ir., TI. Ma., in qualità di operatori ed ancora: ZA. Gi., CA. Fe., CA. Al., ME. Ca., FI. Me. in qualità di responsabili della Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga e della Futura S.r.l. nonché CI. Gi., DE ZA. Ar., GA. Iv., CU. Pi., BR. Lu., BO. Ma., PR. Mi., DI RU. Mi., FI. An.Ma., BE. Gi., FE. MA. Ma., DE LU. En., CO. Mo., LU. Fe., LU. Iv., BE. Br., GE. Ma., CA. Gi. in qualità di responsabili e/o operatori presso i centri Narconon di Ronago, Castelnuovo Bormida, Prazzo, Villafranca d’Asti, Pallare, Conco, Ghirano di Prata, Scarlino, Castelmadama, Raviscanina;
unitamente ad altre persone non identificate, partecipavano con funzioni organizzative all’associazione variamente denominata come: Hubbard Dianetics Institute, Chiesa di Scientology, Dianetics e Scientology, Lega Nazionale per la Civiltà Libera dalla Droga, Futura S.r.l., Missione di Scientology, Chiesa di Scientology e Dianetics Institute, Associazione Dianetica ed altre similari, al
fine di commettere più delitti contro il patrimonio, contro la famiglia, contro la Pubblica Amministrazione, nonché reati tributari e valutari.
Associazione tuttora operante in Milano e altrove.
Capo d'imputazione 43°)
TUTTI
perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i delitti di cui alle rispettive imputazioni, esercitavano
abusivamente la professione medica e quella di farmacista per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, in particolare, rilasciando giudizi diagnostici e prognostici, prescrivendo terapie, effettuando sedute di natura terapeutica anche finalizzate alla cura di disturbi fisici e cedendo a terzi prodotti farmaceutici senza la speciale abilitazione dello Stato.
In Milano ed altrove, alle date dei reati di cui alle rispettive imputazioni.
Capo d'imputazione 44°)
perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, privavano PINNA Bruno della libertà personale.
In particolare dopo che:
a) il P., soggetto tossicodipendente, si era fatto volontariamente ricoverare presso il centro Narconon di Castelmadama diretto dal DELU., previo pagamento della somma di L. 2.850.000;
b) al P. era stato impedito di mettersi in contatto telefonico con la madre in Sardegna e di essere assistito da un sanitario in occasione di crisi depressive;
c) il P. aveva chiaramente espresso la volontà di allontanarsi dal predetto centro;
DE LU., nella sua qualità di direttore responsabile ed il CA. di stretto collaboratore del primo:
- disponendo un corpo di piantonamento notturno affidato a due collaboratori non identificati che impedivano intenzionalmente al P. di dormire parlandogli in continuazione;
ed inoltre,
dopo che il P., pur di recuperare la perduta libertà si autolesionava tagliandosi i polsi con una lametta al fine di farsi trasportare in un ospedale e, quindi, fuori dal predetto centro:
- provvedendo all’accompagnamento in ospedale del P. in modo tale che questi, essendo guardato a vista, non potesse allontanarsi per recarsi a denunciare i fatti;
- provvedendo altresì a farlo riaccompagnare al centro ad opera di due collaboratori non identificati i quali poi lo piantonavano fino al mattino seguente;
- impedendo al P., che più tardi tentava nuovamente l’allontanamento dal centro, di porre in atto i suoi propositi facendolo circondare e bloccare da vari collaboratori non identificati al centro stesso;
- facendo inseguire il P., che nonostante i controlli di cui al punto precedente era riuscito a sottrarvisi, ad uscire dal centro ed a raggiungere la strada, facendolo ricondurre al centro ed, il DE LU. personalmente, malmenandolo;
dopo che il P. aveva nuovamente manifestato il proposito di abbandonare il centro e di presentare denuncia alla polizia,
- dando ad intendere al P. che lo avrebbero assecondato e portandolo quindi con sé in paese asseritamente allo scopo di accompagnarlo al commissariato senza peraltro mantenere l’impegno preso;
- rincorrendo e bloccando il P., che si era reso conto dell’inganno ed aveva quindi tentato la fuga dall’auto durante il tragitto;
dopo che il P., era finalmente riuscito a fuggire dall’auto mentre questa transitava nelle vicinanze del commissariato ed a raggiungere di corsa gli uffici,
- seguendolo all’interno degli stessi ove cercavano di far credere alla polizia – senza peraltro riuscirvi – che il P. fosse soggetto pericoloso e tale
da non poter essere lasciato solo.
Con le aggravanti:
- di aver agito in non meno di cinque persone;
- di avere (il DE LU.) nell’esercizio della sua autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone a lui soggette;
- di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà nei confronti del P.;
- di aver profittato della minorata difesa della parte lesa, persona tossicodipendente ed affetta da grave crisi depressiva;
- di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Castelmadama e Tivoli, dal 15 al 17 novembre 1986.
Capo d'imputazione 45°)
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di operatrice presso il centro Narconon di Castelnuovo Bormida ed in particolare di superiore gerarchica di S.M., persona tossicodipendente ricoverata presso il suddetto centro alla quale era, peraltro, stato affidato l’incarico di controllare gli altri ospiti del centro durante le c.d. crisi di astinenza;
- dopo che il predetto S. le si era rivolto per ottenere indicazioni sul da farsi con due nuovi ospiti i quali ponevano come condizione per la loro permanenza nel centro la possibilità di finire di assumere tutta la droga in loro possesso;
- assumendo, in un primo tempo, che detto problema non era di sua competenza, bensì dello S. ma suggerendo quindi a quest‘ultimo di accompagnare i nuovi ospiti fuori dal centro affinché potessero finire di assumere la sostanza stupefacente in loro possesso;
- inducendo quindi lo S. a recarsi fuori dal centro in compagnia dei citati ospiti ove tutti insieme assumevano sostanza stupefacente tipo eroina;
favoriva l’uso di sostanza stupefacente da parte dello SCANTAMBURLO e di due altri ragazzi non potuti identificare.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone a lei affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia.
In Castelnuovo Bormida, in data anteriore e prossima all’ottobre 1986.
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