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L'art. 416 cp. e le confessioni religiose: un commento all'epilogo del "caso Scientology"

Si veda la sentenza di assoluzione dal reato di associazione per delinquere, 5 ott. 2000.

Di Manuel Formica

Tratto da Il Foro Italiano - 2001.

 

I. - Il procedimento milanese. Con la sentenza su riprodotta, la Corte d'appello di Milano pone fine alla vicenda giudiziaria più conosciuta e discussa che ha coinvolto la chiesa di Scientology italiana, decidendo l'assoluzione di trentatre membri del suo staff per il reato di associazione per delinquere: come già dieci anni fa aveva statuito il Tribunale di Milano, il fatto prospettato dall'accusa non sussiste.

Per stare ad una sintetica descrizione che ci offre autorevole dottrina, Scientology si è formata nell'ambiente culturale americano, accanto e sull'esempio di quel gruppo di movimenti religiosi che nutre un pensiero di tipo gnostico, capace di integrare scienza e religione: la divinità per essa non è un ente trascendente, una persona come per la tradizione ebraica, cristiana e musulmana, ma viene a consistere nella forza ed energia immanenti al cosmo ed all'uomo. Questo possiede una particella di tale energia e si libera dal male mediante corsi di vario livello idonei ad attuare, anche in via tecnologica, la sua autoredenzione ed autorealizzazione [1].

Una formazione, dunque, che coltiva e propone una filosofia religiosa applicata in grado di apportare mutamenti positivi nelle condizioni di vita degli uomini e che costituisce un segno tangibile di quella «evoluzione in senso multietnico, multiculturale e pluriconfessionale di una società tradizionalmente omogenea nei riferimenti culturali e religiosi» [2].

Fondata nel 1954 da Lafayette Ron Hubbard, in Italia le idee scientologiche trovano terreno fertile sin dai primi anni settanta a Milano, ove si costituisce un Hubbard Dianetics Institute nel 1977, poi seguito da analoghe iniziative su tutto il territorio nazionale.

Nel 1982 nasce, sempre a Milano, la Lega nazionale per una civiltà libera dalla droga, società volta al recupero dei tossicodipendenti coi metodi dettati dall'Hubbard. Sue emanazioni sono i centri Narconon, deputati al concreto svolgimento dell'attività di recupero, e la Futura s.r.l., che provvede ad addestrare gli operatori dei Narconon ed a tenere cicli di etica cui devono sottoporsi coloro che ricadono nel vizio della droga.

Il 1985 vede I'Istituto dianetico di Milano cambiare statuto e denominazione, assumendo quello di chiesa di Scientology; nel 1987, infine, si costituisce la chiesa nazionale di Scientology d'Italia.

Sin dall'inizio della sua attività nel nostro paese, tuttavia, attorno al movimento scientologico si manifesta un vero e proprio «allarme» [3], giustificato, soprattutto, dalle particolari modalità di svolgimento dell'attività di proselitismo e dal notevole esborso di denaro richiesto per poter usufruire dei servizi offerti [4].

Dopo lo svolgimento di vaste e complesse indagini [5], il Giudice istruttore del Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di molti operatori della sedicente chiesa, con ordinanza 3 ottobre 1988 [6]. Numerosi erano gli illeciti contestati, tra cui reati di natura finanziaria, estorsioni, circonvenzioni di incapace, casi di esercizio abusivo di professione medica e truffe, ai quali si sommava l'associazione per commettere tali delitti: su tale ultima fattispecie penale, l'unica a rimanere in discussione fino alla più recente pronuncia di corte d'appello, è centrata l'attenzione del presente scritto.

Il disegno accusatorio veniva ribaltato dal Tribunale di Milano con sentenza 2 luglio 1991 [7], che escludeva la sussistenza di un'associazione illecita e si limitava a condannare per pochissimi dei reati-scopo contestati.

Radicalmente diversa era l'opinione della terza sezione della corte d'appello milanese [8]: Scientology nella sua globalità, compresi anche la società Futura, la Lega ed i centri Narconon, costituiva un'associazione rilevante ex art. 416 c.p.

Seguivano l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado per mano della seconda sezione della Corte di cassazione [9], disposta soprattutto per consentire la pretermessa indagine sulla religiosità di Scientology essenziale per l'apprezzamento giuridico-penale dell'intera organizzazione, ed una nuova condanna della quarta sezione della Corte d'appello di Milano [10].

A seguito di un ulteriore annullamento con rinvio ad opera della sesta sezione della Cassazione [11], non essendosi il giudice di merito pienamente conformato all'iter di indagine religiosa prescritto nella sentenza del 1995, si giungeva finalmente alla sentenza della Corte d'appello di Milano su riprodotta, la quale non poteva più escludere la natura religiosa di Scientology ed assolveva tutti gli imputati per il reato associativo [12]: neppure poteva ritenersi fondata, infatti, la residuale ipotesi accusatoria prospettante un'associazione per delinquere autonoma sorta all'interno ed in contrasto coi fini confessionali di Scientology.

Esito che forse è anch'esso sintomo di una «decostruzione del panico morale intorno al problema delle sette in Europa occidentale» [13] e che, comunque, invita ad un cauto utilizzo della tecnica repressiva consentita dall'art. 416 c.p. nei confronti dei nuovi movimenti religiosi [14].

II. - Il fattore religioso nel procedimento milanese. Come si è appena riferito, per due volte la Corte di cassazione ha annullato le pronunce della Corte d'appello di Milano. Nel 1997 perché quest'ultima aveva errato nelle modalità dell'accertamento religioso di Scientology. Nel 1995 perché tale indagine, almeno apparentemente, non era stata per nulla eseguita: la rilevanza e la pregiudizialità di tali problematiche, infatti, non sono state costanti lungo tutto il procedimento milanese.

Pare, allora, utile una succinta esposizione del ruolo che ha avuto l'argomento «religione» per le autorità giudiziarie via via intervenute.

II. 1. - La religiosità di Scientology prima delle pronunce della Cassazione. Il fattore religioso era reputato sostanzialmente ininfluente nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 3 ottobre 1988.

Al di là del dichiarato scopo religioso, in relazione al quale il giudice istruttore giudicava corretto ed opportuno non addentrarsi, quello che contava era il sostanziale fine di lucro di Scientology, che si raggiungeva mediante condotte che, per la loro reiterazione, continuità e sostanziale aderenza ai principi ed alle tecniche dettate dall'Hubbard, non potevano valutarsi occasionali e frutto della deviazione di qualche singolo operatore.

Integrando tali condotte gli estremi di reato, ne conseguiva l'imputazione di associazione per delinquere per tutti coloro che avevano ricoperto, nell'organizzazione, incarichi di responsabilità a vario livello, oppure avevano partecipato concretamente alla realizzazione dei delitti-scopo.

L'ordinanza confermava sostanzialmente l'opinione della procura della repubblica del Tribunale di Milano, che nella antecedente requisitoria aveva sostenuto fuor di luogo «affrontare il problema, peraltro di non facile soluzione, se Scientology sia o meno una religione, nel senso comune che al termine viene dato, piuttosto che una teoria psicologica, poiché in entrambi i casi l'adesione ad essa è, nel nostro ordinamento costituzionale, tutelata dagli art. da 17 a 21; nel rispetto ovviamente dei limiti in tali norme posti, anche con richiamo alla legislazione ordinaria vigente» [15]. Con specifico riguardo al reato associativo, la pubblica accusa ribadiva l'indifferenza del giudizio sulla religiosità dell'organizzazione, giacché «è pacifico (...) che la presenza di finalità lecite o comunque indifferenti, sotto il profilo penale, accanto ad altre finalità illecite, non fa venir meno il reato associativo» [16].

L'accertamento della natura religiosa dell'ente scientologico non era imprescindibile anche per il Tribunale di Milano.

Più che per una dichiarata irrilevanza della qualifica religiosa nell'ordinamento penale, ciò conseguiva al modo in cui il reato associativo era prospettato dal tribunale medesimo: «nella stessa tesi accusatoria, l'associazione per delinquere non va individuata nell'organizzazione della chiesa di Scientology o dei centri Narconon, bensì in una nuova organizzazione distinta dalle due sopra indicate, anche se composta da persone alle stesse appartenenti. Quindi anche secondo l'accusa non è illecita l'attuazione delle direttive di Hubbard bensì le deviazioni che talvolta si sono verificate in concreto».

Non poteva essere utile, dunque, discutere della religiosità dell'ente voluto dall'Hubbard in quanto non era Scientology sospettata di un finalismo illecito: anzi, i singoli reati riscontrati «si pongono in contrasto non solo con la legge penale, ma addirittura con le stesse direttive di Hubbard» [17].

Non poteva essere più chiaro il giudice di appello nel 1993: «nell'esaminare la condotta degli aderenti di Scientology, per stabilire se essa sia o meno riconducibile ad una associazione criminosa, non ha alcun rilievo né interesse stabilire l'esatta natura delle idee professate da quell'associazione, siano esse filosofiche, religiose o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti. È infatti del tutto indifferente per il nostro ordinamento giuridico che le dottrine esposte sin dagli anni cinquanta da Ron Hubbard possano qualificarsi o meno come una religione (...), dal momento che dette dottrine ricevono in ogni caso, come qualsiasi altra manifestazione di pensiero, tutela nel nostro ordinamento» [18].

Ciò che conta è che nell'organizzazione scientologica italiana, che si era in origine mossa sul piano della legalità, a partire dal 1981 «si era venuta a creare un'accentuazione dello scopo di lucro e una conseguente modificazione dei metodi adottati per una maggiore incisività nel raggiungimento di quello scopo»: tali «nuovi» metodi erano penalmente rilevanti ed avevano cambiato i connotati di Scientology, trasformandola da associazione lecita in illecita [19].

In definitiva, per quanto può leggersi prima del 1995, la giurisprudenza espressa dal procedimento milanese si allinea pienamente con chi, più in generale, ritiene che qualificare una "setta" tra i gruppi religiosi costituisca un falso problema, poiché le eventuali attività illecite di tali formazioni sono già punibili in base al diritto penale comune, senza che di massima si avverta il bisogno di creare nuove fattispecie criminali [20].

Il limite delle norme penali sarebbe lo strumento fisiologico di difesa dell'ordinamento rispetto alle nuove ed anche alle vecchie patologie che si manifestano nell'ambito del fenomeno religioso [21] e quindi «nulla impedisce che i membri di qualsiasi confessione religiosa (anche di maggioranza come la Chiesa cattolica) vengano perseguiti per qualsivoglia reato, ovviamente ex post» [22].

II.2. - La religiosità nella sentenza 9 febbraio 1995 della Corte di cassazione. È con la sentenza di legittimità del febbraio 1995 che la verifica della religiosità diventa un problema reale.

La poco laica disputatio [23] veniva innescata dalla Cassazione che censurava l'opinione del giudice di secondo grado sulla ininfluenza dell'eventuale natura religiosa del pensiero scientologico, «giacché v'è una non trascurabile differenza tra la tutela costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione prevista dall'art. 21 Cost., e la tutela delle confessioni religiose è della libertà di religione prevista dagli art. 8. 19, 20 della stessa Carta costituzionale» [24].

Al contrario, l'accertamento della religiosità di Scientology «sarebbe stato, nel caso concreto, rilevante non solo con riferimento ai reati tributari, ma anche con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p.»: se, infatti, Scientology si riconosce essere confessione religiosa, «non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in un'associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso dall'originario» [25].

Mi sembra chiaro il riferimento alla «storia» criminale di Scientology tracciata dalla corte d'appello del 1993: l'organizzazione, lecita prima del 1981, da quell'epoca si sarebbe trasformata in illecita, dato l'accentuarsi dell'esigenza Iucrativa e la conseguente modifica delle tecniche di proselitismo.

Su questa falsariga, il giudice di legittimità affermava che l'incriminazione per il reato di cui all'art. 416 c.p. nei confronti dell'intera Scientology, una volta accertata la natura religiosa della stessa, sarebbe stata possibile solo se alla sospetta trasformazione si fosse accompagnata la modifica dello statuto di comune accordo tra tutti i suoi aderenti, tale da rendere la formazione un soggetto nuovo e cioè, aggiungo in maniera più esplicita, non più religioso [26].

Se non era possibile dimostrare ciò, allora non rimaneva che vagliare «quanto sostenuto dal procuratore generale presso la corte d'appello di Milano e cioè che nell'ambito di una attività lecita dell'organizzazione potrebbe essere sorta, in modo distinto ed autonomo, un'associazione illecita» [27].

La Cassazione precisava, tuttavia, che quanto detto non voleva dire «che ogni "chiesa" o confessione religiosa possa, nel nostro paese, agire liberamente, violando impunemente le leggi penali; la libertà religiosa non si presenta, infatti, nell'ordinamento giuridico italiano come una libertà sconfinata e non soggetta, quindi, ad alcun fatto»: i limiti ci sono, anche se si valutano modesti [28].

La libera professione di fede è arginata, in primo luogo, dal necessario rispetto del buon costume, menzionato dallo stesso art. 19 Cost., che va inteso non «nel senso penalistico di osceno o contrario alla pubblica decenza, ma in quello, più ampio, di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale» [29].

A tale confine di liceità, per la Cassazione, dovevano essere sicuramente aggiunti: «a) il rispetto della persona umana nei suoi c.d. "diritti personalissimi", i quali trovano la loro previsione costituzionale nella garanzia da questa assicurata ai diritti inviolabili dell'uomo nello sviluppo della sua personalità e della pari dignità sociale; b) la tutela della "salute", espressamente prevista dall'art. 32 della Carta costituzionale; c) nonché le prescrizioni relative a quei principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Per cui l'esercizio della libertà religiosa non è più lecito quando si traduca in «azioni in contrasto con valori ed interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale della libertà religiosa stessa o, comunque, compiendo fatti che siano previsti dalla legge come reato, e la cui commissione costituisca anche una violazione delle norme e dei principi di cui si è appena detto, oltre che del "buon costume" previsto all'art. 19 della Carta costituzionale».

Qualora più persone esercitino la libertà religiosa riunendosi e fondando una chiesa, la corte ritiene che dette persone potrebbero essere incriminate per associazione per delinquere solo nel caso in cui siano previsti «nello statuto riti o comportamenti contrari a tali norme ed a tali principi ed integranti, al contempo, gli estremi di fatti penalmente perseguibili» [30].

L'affermata irrilevanza penale della libertà in forma associata non impedisce, dunque, l'incriminazione ex art. 416 c.p. degli adoratori della dea Khali o dei membri dell'ipotetico gruppo religioso cattolico che si organizzi per compiere circonvenzioni di incapace [31].

Pur con l'incertezza che deriva dalla mancanza di una compiuta descrizione del meccanismo giuridico che conduce alla incompatibilità tra confessione religiosa e associazione per delinquere, mi pare obbligato il riferimento all'art. 51 c.p. [32]. La sentenza della corte, pertanto, contribuisce a definire i limiti scriminanti della libertà religiosa, diritto espressamente sancito dall'art. 19 Cost. [33].

In effetti, la scelta di qualificare come associazione illecita l'intera Scientology, ammette lo stesso giudice di merito nella sentenza in epigrafe, consente alla corte d'appello del 1993 di colmare lacune probatorie sulla sussistenza tanto dell'organizzazione quanto della partecipazione penalmente rilevante degli imputati.

Ma se Scientology è espressione della libertà religiosa, allora si pone il problema di contemperare la libertà medesima con gli interessi (o l'interesse) protetti dalla norma penale.

Ben diversamente, invece, se ad essere qualificata come criminosa è una formazione interna che con la chiesa non si identifica: in questo caso non è più chiamato in causa l'art. 19 Cost. perché non si deve «condannare» una formazione religiosa.

Più in generale, quando si tratta di definire la capacità scriminante di un diritto riconosciuto a livello costituzionale, è comune l'opinione che ne ricava i confini di esercizio dallo stesso ordinamento costituzionale: la norma penale, in definitiva, può tradurre in illecito solo limiti già costituzionalmente ammessi.

Limiti che sono definiti interni o logici, quando ricavati dalla medesima norma costituzionale che sancisce il diritto o dalla natura di quest'ultimo, ed esterni, quando imposti per la salvaguardia di beni riconosciuti da altre norme della Carta fondamentale [34]. Particolarmente su questo terreno si riconosce l'essenzialità del ruolo della magistratura giudicante, alla quale spetta una delicata opera di bilanciamento [35] che, in ogni caso, mai può condurre alla totale e definitiva succombenza dell'interesse sotteso al diritto [36].

Quanto alla, libertà religiosa, tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono solite negarle ogni valenza giustificante [37].

Questa communis opinio viene delusa dalle sopra riferite affermazioni della Cassazione, che sancisce una incompatibilità, dichiaratamente temperata, tra confessione religiosa ed associazione per delinquere.

Una smentita che, sia pur incidenter tantum, il giudice di legittimità non limita affatto al reato associativo: la libertà religiosa sarebbe capace di decolorare di illiceità non solo l'associazione per delinquere, ma più in generale ogni reato che, al contempo, non ecceda i confini che la Cassazione ricava dalla Costituzione [38].

Anzi, se si prendono sul serio le parole del giudice di legittimità, si potrebbe dire che alla libertà religiosa è stato concesso meno in caso di reato associativo di quanto, più in generale, si è fatto con riferimento agli altri illeciti penali.

Va dato atto che la Cassazione lascia chiaramente trasparire, tra le righe, una ricostruzione del bene giuridico tutelato dall'art. 416 c.p. che centra l'attenzione sugli interessi protetti dai delitti-scopo [39]. La libertà religiosa è bilanciata con l'offesa che sarà prodotta dalla realizzazione dei fini dell'associazione, sul presupposto che il reato previsto dall'art. 416 c.p. rappresenti essenzialmente uno strumento di tutela anticipata e preventiva. Se la realizzazione del delitto-scopo costituisce anche violazione dei limiti costituzionali additati dalla Cassazione, se, in definitiva, la norma penale che lo prevede tutela certi beni, allora il giudizio di illiceità sull'associazione non può essere ribaltato dalla motivazione religiosa.

Ma proprio perché si tratta di strumento di tutela anticipata, l'intensità offensiva che il reato associativo può arrecare a quei beni è enormemente inferiore al disvalore prodotto dalla consumazione dei delitti-scopo [40].

Tale evidenza, tuttavia, non influisce affatto sull'actio finium regundorum della corte ed il bilanciamento viene effettuato esclusivamente sulla base del valore intrinseco dei beni in conflitto.

Altro è, però, ciò che meno convince della sentenza.

L'accertamento della religiosità per la Corte di cassazione è in concreto rilevante per il reato di cui all'art. 416 c.p.: è soprattutto questo il fondamento della pronuncia di annullamento con rinvio.

Ma se i limiti, per la rilevanza penale di una chiesa sono davvero quelli dichiarati dalla corte, allora non dovrebbe essere indispensabile la valutazione religiosa per un'organizzazione che si sospetta finalizzata, tra l'altro, alla commissione di truffe, estorsioni e circonvenzioni di incapace.

Scardinando, in questo modo, buona parte di quei limiti all'esercizio della libertà religiosa in forma associata enunciati in astratto, la sentenza del 1995, per come decide sullo specifico caso che le si presenta, di fatto attesta che un'organizzazione religiosa non può costituire al contempo un'associazione per delinquere, senza temperamenti di sorta.

La ragione giuridica che ci è parsa [41] e ci pare migliore per dare un senso all'importanza della qualifica religiosa di Scientology si attesta sulla mancata menzione, nell'art. 19 Cost., dell'ordine pubblico quale possibile limite della libertà religiosa [42].

Ma perché ciò sia plausibile, contrariamente a quanto il giudice di legittimità ci sembrava intendere, è indispensabile concepire senza indugio l'associazione per delinquere quale reato a tutela esclusiva dell'ordine pubblico materiale.

II. 3. - L'accertamento dello religiosità nel prosieguo del procedimento fino alla corte d appello del 2000. Il test sulla religiosità di Scientology è protagonista indiscusso delle successive sentenze della Corte d'appello di Milano nel 1996 e della Cotte di cassazione nel 1997.

Si tratta di due pronunce che consentono di meglio definire le condizioni alle quali una formazione sociale può ambire alla qualifica religiosa nell'ordinamento giuridico italiano. Non altrettanto, invece, ci aiutano a chiarire il ruolo della verifica religiosa rispetto all'art. 416 c.p. [43].

La Cassazione, in particolare, nell'annullare la sentenza del giudice di rinvio, non fa che confermare la rilevanza e la pregiudizialità dell'indagine così come imposta dalla precedente sentenza di legittimità.

Sulla libertà religiosa in generale, tuttavia, possiamo leggere un inciso, inedito rispetto al 1995, che lascia perplessi. La corte precisa che il limite del buon costume va inteso «nel senso più ampio, cioè come la risultanza dell'osservanza, libera od obbligata, di un complesso di leggi, quelle di rilevanza penale in particolare, e in genere di regole di condotta atte ad assicurare la libera e pacifica convivenza» [44]: pertanto, i riti che estrinsecano la libertà religiosa non possono in modo tassativo, violare le norme penali. Ma dalla lettura della sentenza del 1995 ci era sembrato di capire che antigiuridiche erano solo quelle manifestazioni della libertà religiosa che costituiscono reati "qualificati".

Veniamo alla sentenza di merito che è occasione della presente nota.

Preliminarmente la corte d'appello chiarisce che non è sostenibile, come ha provato a fare il procuratore generale, la superfluità di un pronunciamento pregiudiziale sulla religiosità del gruppo, sul presupposto che non sarebbe Scientology come tale ad essere sottoposta a giudizio, ma solo un gruppo di individui ad essa appartenenti: basti pensare, al contrario, che la medesima Corte d'appello di Milano ha abbracciato la tesi massimalista per ben due volte onde pervenire alla condanna degli imputati.

Non potendosi «saltare», pertanto, il passaggio più delicato ed essenziale dello schema di lavoro dettato dalla Cassazione del 1995, il giudice milanese si vede per la seconda volta costretto a prendere posizione sulla natura della chiesa di Scientology.

L'esito dell'accertamento è scontato [45 - 46]: lo statuto di Scientology e le numerose sentenze dei giudici tributari ed ordinari sanciscono la sua essenza religiosa.

Assolta questa incombenza, la corte non ha più remore a qualificate leciti la chiesa di Scientology ed i suoi fini confessionali.

Leggiamo che «la ritenuta natura confessionale di Scientology e quindi il carattere lecito della sua attività, sposta radicalmente il piano del discorso poiché in tal caso, il supposto sodalizio criminale fra gli odierni imputati non può più trovare supporto nelle direttive e nell'organizzazione dell'associazione lecita.» È solo possibile verificare «se gli odierni imputati abbiano costituito un'associazione a delinquere autonoma all'interno ed in contrasto coi fini confessionali di Scientology»: qui il giudice penale non troverà l'ostacolo della libertà costituzionale.

Dobbiamo desumere che il sospetto sulla rilevanza penale dei fini e delle direttive che guidano Scientology, con particolare attenzione a partire dal 1981, svanisce perché Scientology è una formazione religiosa e quindi in ogni caso lecita?

Teniamo presente, tuttavia che il passo sopra menzionato è l'unico della sentenza in cui si indica una relazione consequenziale tra religiosità di Scientology e sua liceità la quale, invece, è autonomamente riaffermata più volte nel prosieguo della motivazione.

E consideriamo pure che, nel ripercorrere le precedenti tappe del procedimento, il giudice di merito non manca di ricordare e consolidare gli asserti della Cassazione del 1997 sul buon costume: la Carta costituzionale «garantisce a tutti di professare la propria fede religiosa col solo limite del rispetto del buon costume inteso come rispetto delle norme penali e delle norme atte a garantire una libera e pacifica convivenza» [47 - 48].

Nel tirare le conclusioni, inoltre, la corte d'appello si «dimentica» completamente del ruolo efficiente dell'accertamento religioso: il giudice di secondo grado del 1993, si sintetizza, aveva criminalizzato l'intera associazione «così che la prova del sodalizio finiva per risolversi nel mero fatto dell'esistenza di Scientology e nel mero fatto dell'adesione dei singoli adepti al sodalizio che forniva le direttive e il supporto organizzativo. Una volta accertato che Scientology perseguiva fini leciti; che i comportamenti devianti non sono emersi nell'ordinarietà; e che gli operatori devianti non si sono mai avvantaggiati delle violazioni commesse», non si può che riconoscersi l'andamento casuale ed episodico dei delitti commessi, senza che si possa chiamare in causa l'art. 416 c.p..

Scientology, a questo punto, ci sembra esser lecita perché leciti sono gli scopi dell'organizzazione emersi nel procedimento penale. Non è corretto ricostruire un'associazione per delinquere sulle sola base di due direttive del fondatore e di alcuni brani estratti da due diversi numeri del bollettino internazionale di management della chiesa di Scientology internazionale, che esaltano il fine lucrativo dell'organizzazione ed impongono metodiche di vendita sconcertanti per la loro aggressività: proprio per questo motivo, ci ricorda la sentenza in rassegna, il giudice di legittimità suggeriva a quello di rinvio di cercare ancoraggi più solidi di siffatta induzione onde ritenere fondata l'ipotesi accusatoria [49].

La nostra sensazione è che la corte d'appello, pur dovendo seguire i percorsi argomentativi tracciati dalla Cassazione, ai quali è stata costretta «a torto o a ragione, ma comunque in modo processualmente vincolante», abbia nel contempo voluto stemperare la valenza funzionale dell'indagine religiosa, in modo da chiudere la pericolosa breccia aperta alla libertà confessionale dal giudice di legittimità del 1995 [50].

Quasi che la liceità penale dei fini dell'associazione, finalmente accertati, sia diventata requisito della confessionalità di Scientology, e non il contrario.

Giusta o meno questa impressione, resta, per cosi dire, la «sostanza»: per ben due volte la Cassazione ha ritenuto imprescindibile, per poter qualificare penalmente una formazione sociale, accertarne il carattere religioso. A seguito dell'intervenuto riconoscimento confessionale, l'unica ipotesi accusatoria reputata astrattamente percorribile è stata quella di configurare criminale un gruppo di persone, interno e distinto dalla organizzazione religiosa, in contrasto con le direttive di questa.

E ciò senza minimamente tener in considerazione quei limiti alla capacità scriminante della libertà religiosa che pur erano stati posti dalla medesima Cassazione del 1995. Limiti non modesti per come enunciati, ma perché in concreto ignorati. III - L'accertamento della natura religiosa e il rilievo dell'autoqualifica. La disciplina prevista dallo Stato in materia religiosa, non indifferente alle esigenze del sacro, in quanto fondamentale bisogno sociale [51], porta con sé il problema di identificare e distinguere il fenomeno religioso da tutti gli altri, onde decidere chi può fruire di tale disciplina e chi no.

Nessun ordinamento ha potuto definire, tuttavia, che cosa sia la religione: più che per la delicatezza della materia e per la difficoltà di inquadrare un fenomeno così variegato entro precisi schemi giuridici, ancor più è stata di impedimento «la necessità di non limitare con una definizione precostituita e per ciò stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicurata (...) con la normativa costituzionale» [52].

Dal procedimento milanese prendono corpo, tuttavia, fondamentali indicazioni per poter «sopravvivere» senza conoscere la nozione di confessione religiosa [53]. Soprattutto dalle due sentenze della Corte di cassazione, la più recente delle quali costituisce, a dire dello stesso giudice di rinvio, un'interpretazione autentica della prima.

In primo luogo, bandito è l'utilizzo di una definizione precostituita da raffrontare al gruppo sedicente religioso, magari fondata esclusivamente su concezioni ebraiche, cristiane o musulmane: le statuizioni contenute negli art. 8, 19 e 20 Cost., infatti, insieme alla mancanza di una definizione legale di religione o di confessione religiosa, indicano chiaramente la volontà del legislatore costituente di non precludere l'esercizio della libertà religiosa ad alcuno, per diverse o strane che siano le sue credenze religiose ed ascendenze culturali [54].

L'autoqualificazione è dichiarata insufficiente [55], ma non per questo risulta ammissibile il sindacato sull'essenza religiosa di una fede o di un culto, illegittimo in quanto esercizio di una «potestà non consentita ai pubblici poteri dalla voluta ed estrema genericità della nozione di religione utilizzata nella Costituzione» [56].

Consentite, invece, sono valutazioni alla stregua dei referenti formali ed oggettivi indicati dalla Corte costituzionale con la sent. 195/93 [57].

Nessun dubbio quando sussista un'intesa con lo Stato [58]; in mancanza, la natura religiosa può essere suffragata da precedenti riconoscimenti pubblici [59].

Essi non si identificano esclusivamente, come era opinione fino a poco tempo fa diffusa, con il riconoscimento della personalità giuridica della confessione o di un suo ente esponenziale, ai sensi della l. 24 giugno 1929 n. 1159, sui culti ammessi: non si vede, inoltre, perché nella categoria non possano rientrare pure le decisioni dei giudici ordinari e tributari [60].

La Cassazione non esclude, inoltre, che si possa intendere riconoscimento «pubblico» nel senso di «popolare», aprendo così le porte alla rilevanza delle «dichiarazioni di migliaia di adepti, che fanno essi stessi parte del popolo, nonché [de]i pareri degli esperti e [di] quelli espressi nelle sentenze dai giudici, che fanno loro pure parte del popolo e che nel giudicare devono necessariamente avvalersi e si avvalgono delle massime di comune esperienza e del notorio» [61].

Rilevante è pure la comune considerazione, purché non la si intenda come pubblica opinione, vale a dire manifesto delle convinzioni e dei sentimenti della maggioranza [62]. Nella corretta accezione, essa è formata dalla condivisa, ponderata e razionale valutazione dei dotti e, più in generale, degli interessati al problema [63].

Al cospetto di un fenomeno come quello religioso, che ordinariamente ha carattere transnazionale, è erronea l'esclusione di fonti cognitive straniere, «a dispetto della globalizzazione dell'informazione e degli accessi sempre più numerosi aperti verso la stessa dal moltiplicarsi delle fonti mediatiche» [64].

Appartiene alla Corte costituzionale pure il riferimento allo statuto dell'ente sociale onde ricavarne la religiosità: atto da valutare essenzialmente per il suo esplicito contenuto [65].

Pubblici riconoscimenti, comune considerazione e statuti sono indici non esaustivi e che lasciano, comunque, un ampio margine discrezionale all'interprete, libero di elaborarne altri [66]: costituiscono, in ogni caso, un utile punto di partenza per riconoscere le realtà autenticamente confessionali [67].

Ancora, non è rilevante la pretesa di usare principi e tecniche delle scienze esatte: l'asserita scientificità delle pratiche non esclude la religiosità delle stesse [68].

Egualmente non decisiva è la circostanza che la sedicente chiesa eserciti un'attività di tipo commerciale, anche se di vaste proporzioni [69].

Non è di orientamento, infine, la presenza o meno di un credo affatto originale ed esclusivo [70], né la sua compatibilità con quello di altre confessioni [71].

A questo bagaglio di precetti poco aggiunge la conclusiva sentenza del giudice di rinvio all'attenzione di chi è chiamato ad accertare la religiosità di una formazione sociale.

Definitivamente attestata è la significatività delle sentenze della magistratura ordinaria e tributaria, che rappresentano riconoscimenti pubblici della religiosità di Scientology.

Confermata è pure la non esaustività dei parametri esemplificati dalla Corte costituzionale del 1993: le loro risultanze sono, anzi, efficacemente contestabili, dato che la corte d'appello ha ammesso la possibilità, in concreto non sfruttata, di ulteriori apporti probatori di segno contrario, purché diversi da quelli censurati dalla Cassazione.

Né è necessaria la compresenza favorevole di tutti gli indici della Consulta perché possa dirsi sufficientemente provata l'essenza religiosa: ci si può ben «accontentare» delle parole contenute nello statuto della chiesa di Scientology e delle numerose sentenze di giudici che ne dichiarano la religiosità, senza dover passare in rassegna la comune considerazione [72].

Tra tutte queste direttive, merita sicuramente un approfondimento il ruolo del criterio autoreferenziale, di certo il più coerente con uno Stato laico e pluralista, in forza del quale «è religioso ciò che individui e gruppi dichiarano di credere tale». Sarebbero, dunque, confessioni religiose «quelle che come tali sotto il profilo ideale si autoqualificano e autolegittimano nella prassi sociale» [73].

Apparentemente tale criterio è avversato per evitare che vi siano gruppi che «facendo leva sul desiderio di religiosità diffuso, perseguano interessi personali dei loro fondatori o amministratori» [74].

È, tuttavia, incoerente con questa impostazione l'indicazione dello statuto che la Cassazione suggerisce per l'accertamento confessionale [75].

In effetti, anche se si tratta di atto rimesso all'autonomia ed alla volontà della formazione sociale, il richiamo allo «statuto che ne esprime chiaramente i caratteri» non comporta automaticamente il «successo» dell'autoqualificazione. In un'ottica che pretenda di definire l'essenza religiosa, infatti, valutare lo statuto può voler dire effettuare «una comparazione fra i caratteri indicati nello statuto ed i caratteri previsti dalla definizione di confessione religiosa assunta come parametro» [76].

Ma per la Cassazione del 1997 è impossibile «capire perché, sebbene gli "indici" desumibili da un qualsiasi documento scritto possono essere soltanto letterali, "indici" sicuri di tale carattere [i giudici di merito] non hanno tuttavia ritenuto né la ricorrenza nello statuto da ultimo esaminato dei sostantivi "chiesa" e "religione", né il "riferimento ad opere letterarie religiose, a riti e alla cura delle esigenze spirituali", né il parlare che vi si fa di "fedeli"». L'esame degli statuti, pertanto, viene a risolversi quasi in un mero esercizio filologico [77], teso a scoprire il modo in cui il gruppo vuole considerarsi e proporsi.

Se si aggiunge la possibilità che i pubblici riconoscimenti possano concretizzarsi anche nell'opinione dei medesimi adepti, la strada per il rilievo della autoreferenzialità è certamente ben aperta.

Nella conclusiva sentenza del giudice di appello, leggiamo che esso «prende atto con la Suprema corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology suffragata dallo statuto e dal pubblico riconoscimento».

Se fosse vero che anche la rappresentazione che di Scientology hanno i suoi molti adepti può costituire pubblico riconoscimento di religiosità, l'autoqualifica, che si formalizza pure nello statuto, parrebbe avere ormai raggiunto il traguardo della sufficienza probatoria: il gruppo, già composto da alcune migliaia di fedeli, dichiarandosi religioso farebbe scattare una presunzione iuris tantum di religiosità in suo favore.

Ostacola tale asserzione il fatto che i riconoscimenti pubblici sono espressamente individuati dalla corte d'appello nelle sole pronunce dei giudici ordinari e tributari, che si affiancano alle risultanze dello statuto. Si è evitato, quindi, di avallare chiaramente lo spunto della Cassazione per l'equiparazione del riconoscimento «pubblico», a quello «popolare».

Nel complesso, pertanto, dal procedimento milanese contro Scientology risulta una decisa promozione di efficacia dell'autoqualificazione religiosa [78]. La sentenza di merito, peraltro, lascia ancora un margine per ritenere indispensabile un quid di riconoscimento «esterno» alla formazione sociale, onde veder soddisfatta la prova positiva della natura religiosa.

Da ultimo, sulla specifica religiosità di Scientology, suonano un po' «minacciose» le parole della corte, quando tiene a precisare che l'esito del suo giudizio in proposito è scontato (nel senso della religiosità) in quanto «in questa fase non ci sono stati apporti probatori di segno contrario rispetto agli elementi di prova su cui la Cassazione ha formulato le proprie radicali censure».

Dopo anni di indagini, di udienze e di battaglie processuali, ancora ci si dichiara disponibili ad accogliere nuovi apporti probatori. Non è, dunque, ancora chiuso il dibattito sulla natura di Scientology?

Manuel Formica

 

Note:

1. Cfr. F. FINOCCHIARO, Scientology nell'ordinamento italiano, in Dir. eccles., 1995, I, 603 ss.

Per saperne di più sul pensiero scientologico, v. anche BREZZI, Dizionario delle religioni, Roma, 1977, 141 ss., e PACE, Le sette, Bologna, 1997, 101 ss., oltre alla letteratura richiamata da SAUCHELLI, La qualificazione giuridica di Scientology in Dir. eccles., 1999, I, 244, nota 3, e SASSI, "Quid est (vera) religio"? I giudici italiani e la chiesa di Scientology, in Corriere giur., 1997, 1213, nota 3.

2. COSI, BOTTA, Le condizioni degli appartenenti a gruppi religiosi di più recente insediamento in Italia, in Dir. eccles., 2000, I, 362.

3. Cfr. Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, rapporto, datato febbraio 1998, redatto dalla direzione centrale polizia di prevenzione del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero degli interni ed inviato, il 29 aprile 1998, dal governo alla commissione per gli affari costituzionali della camera dei deputati: le pag. 44-52 sono specificatamente dedicate al movimento scientologico del quale si offre una immagine certamente non rassicurante. A tale documento i mass media hanno dato notevole risonanza (cfr., tra gli altri, i quotidiani La Stampa, p. 1 e 10. Il Corriere della Sera, p. 15, e la Repubblica, p. 1 e 10, di giovedì 30 aprile 1998).

4. Si tratta di problematiche tra le più comuni di quelle poste dai nuovi movimenti religiosi. Per una panoramica sulle principali vicende giudiziarie di Scientology in Italia, cfr. LONG, Il caso Scientology: confessione religiosa o associazione per delinquere?, in Dir pen. e proc., 1998. 484 ss.

5. Per una sintesi delle quali si rinvia alla parte sul 'fatto e svolgimento del processo' contenuta nella sentenza 2 luglio 1991 del Tribunale di Milano, riportata in Dir eccles., 1991, Il, 419, e massimata in Foro it., Rep. 1992, voce Ordine pubblico (reati), n. 13.

6. Massimata in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989, 344; la requisitoria del p.m. è in Dir. eccles., 1988, Il. 590 ss.

7. Cit.: v. supra, nota 5.

8. Cfr. App. Milano 5 novembre 1993, Foro it., 1998, lI, 693.

9. Cfr. Cass. 9 febbraio 1995, Avanzini e altri, Foro it., 1995, Il, 689.

10. Cfr. App. Milano 2 dicembre 1996, Foro it., 1998, lI, 395.

11. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997 Bandera e altri, Foro it., 1998, Il, 395.

12. Per una più approfondita sintesi del procedimento penale terminato con la sentenza in questione, cfr. SAUCHELLI, op. cit., 246 ss., e FORMICA, Scientology e l'accusa di associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, in Indice pen., 1998, 711 ss.

13. INTROVIGNE, Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette" in Europa occidentale, 1996-1998, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, 420.

14. Cfr. COLAIANNI, Relazione sull'esperienza italiana, in Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni a cura di BERLINGO', Torino, 1999, 37, 51.

Recentemente, tuttavia, si è letto sul quotidiano la Repubblica del 28 marzo 2001, cronaca di Firenze, che la procura della repubblica di quella città starebbe indagando su otto membri di Scientology per i reati di associazione per delinquere e lesioni. Si aggiunga, inoltre, l'inchiesta giornalistica sul movimento scientologico, dai toni non certo edificanti, andata in onda il 3 dicembre 1998 su Canale 5 (Mediaset) nel corso della trasmissione televisiva "Verissimo": l'atmosfera di allarme, dunque, non è del tutto cessata.

15. Così leggiamo in Dir. eccles., 1988, Il, 594 s.

16. Cfr. Dir. eccles., 1988, lI, 603 s. Il p.m., comunque, non mancava di dubitare della qualifica religiosa di Scientology, dato che riscontrava oggetto di fede non «un'entità personale o personificata (come storicamente è dato riscontrare nelle confessioni religiose) bensì la stessa organizzazione», la quale sembrava avere «più le caratteristiche, in nuce, di uno Stato assoluto, che imponga ai propri sudditi una mistica patriottica, che non una divinità oggetto si un vero e proprio culto».

17. Cfr. Dir. eccles., 1991, Il, 456 s.

18. Così leggiamo in Foro it., 1995, Il, 718.

Poco prima, la medesima autorità giudiziaria ricordava come la stessa storia ci porta l'esempio di organizzazioni al medesimo tempo religiose e penalmente illecite: «basti pensare agli adoratori della dea Khali, i quali sicuramente professavano una idea religiosa, che, però, prevedeva il sacrificio di vite umane (di persone spesso rapite e comunque sacrificate contro la loro volontà) proprio come mezzo per professare tale religione». Senza arrivare a questi estremi, prosegue il giudice di merito, «si potrebbe ipotizzare, ad esempio, un'aggregazione formata da gruppi di religiosi aderenti alla Chiesa cattolica che, decidendo di compiere, come attività di volontariato, l'assistenza alle persone anziane ricoverate in istituti, si organizzi poi in modo di carpire a costoro, approfittando delle loro condizioni psico-fisiche, tutti i loro averi per destinarli magari anche alla stessa chiesa». Evenienza, questa pure, in cui sarebbe sicura la punibilità per associazione per delinquere.

In ogni caso, come coglieva la successiva Cassazione del 1995, il giudice di merito lasciava intendere di non ritenere Scientology una chiesa o una confessione religiosa, per essersi manifestata nella sua essenza e sin dall'inizio come una organizzazione commerciale volta alla vendita di un determinato prodotto.

19. Cfr. Foro it, 1995, Il, 721.

20. Cfr. COLAIANNI, Confessioni religiose, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 2000, aggiornamento IV, 375.

21. Cfr. CAROTA, Religione (libertà di), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1998, aggiornamento Il, 932.

22. COLAIANNI, op. ult. cit., 375.

23. Cfr. COLAIANNI, La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda giudiziaria di Scientology, in Foro it., 1998. Il, 396.

24. La corte, in questo passaggio, pare assumere posizione favorevole sulla contestata configurabilità della libertà di religione come libertà privilegiata (cfr. D'ALESSIO, in CRISAFULLI-PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, sub art, 19, 122 e richiami ivi presenti).

25 Cfr. Foro it., 1995, Il, 699.

Analogamente leggiamo (706) che «"una "chiesa", con regole statutarie ben precise, non può trasformarsi in associazione per delinquere salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le regole in precedenza adottate, dando così vita ad un nuovo soggetto, diverso dall'originario».

Sulla "sterzata" della Cassazione a favore della rilevanza pregiudiziale dell'accertamento religioso, cfr. le opinioni, tendenzialmente non favorevoli, di COLAIANNI, op. ult. cit.., 396 ss.; CARDIA, Religione (libertà di) cit., 933 ss.; RAVENNA, Confessioni religiose ed associazioni per delinquere, in Indice pen., 1998, 718 ss.; D'ANGELO, Ultime vicende giudiziarie della chiesa di Scientology, in Dir. eccles., 1998, I, 397 ss.

26. Mi pare conforme a questa interpretazione delle parole della Cassazione, CASUSCELLI, Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso Scientology, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 814.

27. Cass. 9 febbraio 1995, cit, 699 s. Si rammenta che per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è richiesta l'apposita creazione di una organizzazione, sia pur rudimentale, ma l'uso di una struttura che può essere anche preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite (cfr. Cass. 11 dicembre 1992, Beni, Foro it., Rep. 1994, voce Ordine pubblico (reati) n. 6).

28. Limiti solo asseritamente modesti per CASUSCELLI, op. cit., 814 s.

29. A favore della più ristretta e diffusa accezione di buon costume, accennata e non accolta dalla Cassazione, cfr. F. FiNOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, 8° ed., Bologna, 2000, 202.

30. Cfr. Foro it., 1995,11, 700.

31. V. supra, nota 18.

32. Articolo, per la verità, non menzionato da alcuno dei giudici intervenuti nel procedimento. Per un'analoga lettura, in un contesto critico rispetto alla pronuncia di legittimità, cfr. BLAIOTTA, Scientology: una religione al cospetto della legge, in Cass. pen., 1996, 2530.

33. Sul contenuto del diritto di libertà religiosa, ci si limita a ricordare che esso comprende una pluralità di facoltà. Sinteticamente, esso consente ed assicura all'individuo la possibilità di estrinsecare la propria personalità religiosa in molteplici direzioni: dal soddisfacimento dei bisogni del proprio spirito, alla possibilità di far partecipi gli altri delle proprie idee e di costituire organizzazioni collettive o di partecipare ad esse (FINOCCHIARO, op. ult. cit., 175).

Data questa enorme estensione, è chiaro che molteplici sono le fattispecie penali che possono venire interessate da un siffatto esercizio: la casistica giurisprudenziale ha, in passato, posto in evidenza soprattutto reati contro la vita e l'incolumità personale, contro l'amministrazione della giustizia e reati previsti dal codice penale militare (cfr. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, 502).

34. Cfr. LANZI, La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Milano, 1983, 54 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, 33 ed., Bologna, 1995, 236 ss.; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1-84, 2° ed., Milano, 1995, 509 ss.; PADOVANI, Diritto penale, 43 ed., Milano, 1998, 195 ss.; FIORE, Diritto penale, parte generale, Torino, 1993, I, 317 ss.; MANTOVANI, Esercizio di un diritto (dir. pen.), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1966, XV, 665 ss.; Id., Diritto penale, parte generale, 4° ed., Padova, 2001, 260 ss.; REGINA, Esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1989, XIII, 5 ss.; PULITANÒ, Esercizio di un diritto ed adempimento di un dovere, voce del Digesto pen., Torino, 1990, VI, 320 ss.

35. Cfr. PADOVANI, op. cit., 197, e CESARE, in LATTANZI-LUPO, Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2000, Il, t. I, sub art. 51, 528.

36. Cfr. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 260.

37. Cfr., ad esempio, CARDIA, Religione (libertà di), cit., 932 s.; USAI, Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi, Milano, 1996, 268 ss.; MUSSELLI, Libertà religiosa e di coscienza, voce del Digesto pubbl., Torino, 1994, IX, 222; DEL RE, Il reato determinato da movente religioso, Milano, 1961, 33 ss.; COLAIANNI, I nuovi movimenti religiosi nel multiculturalismo, in Democrazia e diritto, 1997, fasc. 1, 229; Id., Confessioni religiose, cit., 375; VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico ed interessi religiosi, Milano, 1996, 232 s.; PALAZZO, Obiezione di coscienza, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1979, XXIX, 548, oltre ai richiami, dottrinali e giurisprudenziali, in essi presenti.

Cogliamo limitate aperture alla rilevanza scriminante della libertà religiosa in LANZI, op. cit., 91, sul superato problema del reato di rifiuto di prestare giuramento per motivi religiosi; VIGANO', in MARINUCCI-DOLCINI, Codice penale commentato, Milanofiori Assago, 1999, I, sub art. 51, 438, che ritiene «effettivamente plausibile considerare scriminante ex art, 51 c.p., quali forme di esercizio della libertà di religione, condotte di tenue lesività»; VISCONTI, Il prete ed il boss mafioso latitante: l'accusa di favoreggiamento val bene una messa?, in Foro it., 1998, II, 287, per il quale, in sede di bilanciamento tra il bene della libertà religiosa e il bene dell'amministrazione della giustizia, «un sistema costituzionale imperniato sul principio personalistico come il nostro, dovrebbe tendere a privilegiare la salvaguardia dell'integrità del primo rispetto al secondo». Di recente, lo stesso DEL RE, Relazione sull'esperienza italiana, in Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni a cura di BERLINGO', Torino, 1999, 61 ss., ha ammesso, nella sostanza, la capacità della libertà religiosa di rendere leciti fatti di rilevanza penale, in dipendenza di un giudizio di bilanciamento favorevole, senza che possa condividersi «la tesi della tutela da parte della nostra Costituzione soltanto di una "religione buona" nei confronti di una "religione cattiva" che andrebbe repressa». Il medesimo VITALE, op. cit., 232 s., pur negando in linea di massima la prevalenza dell'esigenza di libertà sugli interessi penalmente protetti, non esclude però categoricamente la necessità di eseguire caso per caso il bilanciamento, nella eventualità che la libertà religiosa possa escludere l'antigiuridicità.

Leading Case del conflitto tra obblighi religiosi e doveri imposti dall'ordinamento giuridico penale è certamente il c.d. caso Oneda (cfr. Assise Cagliari 10 marzo 1982, Foro it., 1983, II, 27; la vicenda si è conclusa, dopo tre gradi di giudizio ed un rinvio, con la sentenza di condanna di Assise app. Roma 13 giugno 1986, Id., 1986, lI, 606).

Deciso rilievo alla libertà religiosa è stato concesso, ormai non più di recente, da Pret. Torino 16 gennaio 1981, Id., 1981, II, 317. Anche in quel caso, comunque, il prevalere della libertà religiosa sul reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti è stato possibile grazie ad una interpretazione estensiva di una dispensa dall'ufficio consentita dalla legge ordinaria, conformemente all'opinione dei più, che nega autonomo rilievo alla libertà sancita dall'art. 19 Cost. in mancanza di un'espressa disposizione.

La questione sulla rilevanza scriminante della libertà religiosa si inserisce in quella più ampia relativa alla possibilità di disapplicare le leggi dell'ordinamento statuale a motivo del proprio credo religioso (cfr., sul punto, D'AVACK, Libertà religiosa (Dir. eccles.), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1974, XXIV, 598 s.; FlNOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 190 ss.; Id., in Commentario della Costituzione a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1977, sub art. 19, 273; VITALE, op. cit., 71 ss.).

38. Proprio la precisazione di questi limiti non darebbe adito a dubbi, ad esempio, nel sopra richiamato caso Oneda, ove era in gioco la vita di una minore soggetta alla potestà di chi, per motivi religiosi, si era rifiutato di sottoporla a trattamenti emotrasfusionali indispensabili per la sopravvivenza.

39. La riflessione sulla dimensione offensiva dell'associazione per delinquere è tutt'ora divisa.

Prevale l'opinione che individua nell'ordine pubblico il bene tutelato, inteso in senso materiale: il buon assetto ed il regolare andamento del vivere civile, a cui corrisponde, sul piano soggettivo, l'affidamento in ciò riposto dalla collettività, sarebbe minacciato dall'esistenza di una stabile organizzazione diretta a commettere delitti (cfr., per tutti, INSOLERA, L'associazione per delinquere, Padova, 1983, 142 ss.).

Pur nella consapevolezza che il reato ha connotati ambigui ed è crocevia tra prevenzione e repressione, è l'approccio critico alla materia a suggerire il perdurante riferimento all'ordine pubblico empiricamente inteso, utile per contrastare quel "processo di astrazione" dei connotati del fatto tipico che caratterizza le attuali fattispecie associative, ormai incontrate sulla mera illiceità dello scopo (cfr. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 59 s., e Id., I delitti contro l'ordine pubblico, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, .2° ed., 2000, 210 s.).

Autorevoli sono state, comunque, le perplessità rispetto a tale esito interpretativo, per il pericolo, sempre dietro l'angolo, di scivolare verso una nozione meramente ideale di ordine pubblico e per la problematica configurabilità di associazioni capaci di arrecare un reale e diretto perturbamento all'ordinata convivenza civile a prescindere dal concreto attivarsi per la realizzazione dei delitti-scopo; perturbamento che suonerebbe, oltretutto, anacronistico con riferimento alle moderne forme di criminalità organizzata (cfr. DE FRANCESCO, Gli art. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418-c.p., in Mafia e criminalità organizzata a cura di CORSO-INSOLERA-STORTONI, Torino, 1995. Cfr. tuttavia, INSOLERA, L'associazione per delinquere, cit.; 174 s).

Se inaccettabile è la rinuncia a definire un autonomo oggetto di tutela ricollegando all'associazione criminosa la medesima connotazione offensiva dei delitti-scopo, in quanto soluzione poco compatibile con il principio di offensività ed ancora legata ad un modo di concepire la struttura dell'associazione delittuosa non ancora del tutto affrancata dall'attività preparatoria dei predetti delitti (cfr; DE FRANCESCO, op. cit., l6), particolare interesse ha suscitata, invece, l'opinione di chi, riconoscendo in modo esplicito come l'art. 416 c.p. sia proteso a realizzare una tutela anticipata dei beni giuridici di volta in volta interessati dalle finalità associative, rileva la peculiarità di suddetta anticipazione: il pericolo che si vuole sanzionare è rivolto ad una serie indefinita di esemplari di un medesimo bene giuridico; è un pericolo "diffuso", la cui estensione compensa il carattere meno diretto ed immediato che esso esprime nei confronti di un oggetto giuridico e di un soggetto passivo individuabili hic et nunc (cfr. DE VERO, Ordine pubblico (delitti contro), voce del Digesto pen., Torino, 1995, IX, 94; Id., Tutela penale dell'ordine pubblico, Milano, 1988, 256 ss., e, più di recente, Id., I reati associativi nell'odierno sistemo penale, in AA.VV., I reati associativi, Milano, 1998, 24).

40. Cfr. DE VERO, op. ult. cit., 25, che evidenzia come con l'associazione per delinquere ci si trovi al margine estremo delle capacità di prestazione del principio di offensività, tanto da rendere opportuna, de lege ferenda, una delimitazione delle possibili finalità rilevanti per il reato associativo. Delimitazione già possibile de lege lata per chi riferisce l'offesa del reato all'ordine pubblico materiale (cfr. INS0LERA, Diritto penale, cit., 57, 61).

41. Cfr. FORMICA; op. cit., 731.

42. Che si tratti di una scelta consapevole ed inequivoca del costituente stanno a provarlo l'originaria formulazione del suddetto articolo, che garantiva la libertà religiosa a condizione che non fossero coltivati «principi o riti contrari al buon costume» e le critiche che ad essa vennero mosse da alcuni costituenti (cfr. Atti assemblea costituente. Discussioni, seduta del 12 aprile 1947, 2772 ss., con particolare riferimento agli interventi degli onorevoli Binni, Nobili Tito Oro e Tupini); sulla spinta di queste l'assemblea decise di accogliere l'emendamento Calamandrei-Cianca, che escluse dal testo definitivo del futuro art. 19 le parole "principi" ed "ordine pubblico" (cfr. F. FINOCCHIARO, in Commentario della Costituzione a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1975, sub art: 8, 412 ss.; Id., Art. 19, cit., 276 ss.). Dottrina minoritaria ritiene implicita l'esistenza di tale limite, sia pur circoscrivendolo all'accezione meramente materiale (cfr. MAZZIOTTI, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, 1985, II, 231). Cfr., sulla questione, gli autori richiamati in D'ALESSIO, in CRISAFULLI-PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, sub art. 19, 122.

43. Cfr. BLAIOTTA, La Suprema corte ancora su Scientology, organizzazioni religiose ed associazioni criminali, in Cass. pen., 1998, 2398, e D'ANGELO, op. cit., 403.

44. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 401.

45-46. Come, ad esempio, prevedevano RAVENNA, op. cit. 777, e CASTRA, Osservazioni sulla natura di Scientology, in Dir. eccles., 1998, II, 645.

47-48. Si noti che ora il buon costume, accolto in un'amplissima accezione, viene riferito non più solo ai riti, ma alla più generale professione di fede. Autorevolmente, al contrario, cfr. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 202.

49. Cfr. Cass., 8 ottobre 1997, cit., 409 s.

50. Preoccupazioni in tal senso, sono esplicitate in CARDIA, op. ult. cit., 922: «l'asserzione secondo la quale il carattere confessionale di una associazione esclude di per sé una sua ulteriore connotazione criminale potrebbe fungere da incentivo per la strutturazione dell'elemento religioso in funzione di attività criminali che all'ordinamento resterebbe difficile colpire».

51. Sull'odierna accezione di laicità, cfr., ad esempio, VITALE, op. cit., 46 ss.

Criticamente sulla qualifica laica del nostro Stato, cfr. F. FINOCCHIARO, La Repubblica italiana non è uno Stato laico, in Dir. eccles., 1997, I, 11 ss.

52. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 401.

53. Cfr. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie a cura di PARLATO-VERNIER, Torino, 1995, 30 ss;

Come già è stato notato con riguardo alle sentenze della Consulta tra poco menzionata (cfr. OLIVIERI, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale a cura di BIN-PINELLI, 1996, Torino, 197), la Cassazione centra l'attenzione sul problema dell'individuazione della res religiosa, senza badare alla distinzione tra confessione religiosa e mero ente religioso.

54. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 401. Così, invece, si era avventurata la corte d'appello nel 1996, rifacendosi palesemente a FINOCCHIARO, Art. 8, cit., 389, ove si legge che la religione è un complesso di dottrine fondata sul presupposto dell'esistenza di un essere trascendente, che è in rapporto con gli uomini ed al quale questi devono obbedienza e rispetto. Più di recente, il medesimo autore avverte di come la prospettiva cambi «quando l'interprete consideri le religioni che hanno una concezione immanentistica del divino, fra le quali sono rappresentate varie formazioni, come il buddismo, lo scintoismo, la gnosi americana, l'anmismo dei primitivi» e giunge a definire le confessioni religiose quali «comunità stabili dotate o non di organizzazione e normazione propria ed aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sulla esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell'immanenza» (così, FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 75; cfr., con specifico riferimento al caso Scientology; Id., Aspetti pratici della libertà religiosa in uno Stato in crisi, in Dir. eccles., 2001, I, 8).

Per una critica del metodo ricognitivo che si basa su astratte e precostituite definizioni, cfr. Di COSIMO, Alla ricerca delle confessioni religiose, Id., 1998, I, 426 s., secondo il quale l'approccio svela «tre limiti di fondo: a) non può cogliere la fluidità e l'indeterminatezza dell'esperienza religiosa divenute particolarmente evidenti a seguito dell'esplosione delle nuove forme di religiosità; b) comporta implicitamente la possibilità di abusi da parte di chi definisce qualcosa che appartiene all'esperienza personalissima di qualcun altro; c) implica il rischio che lo Stato si arroghi il potere di stabilire cosa è religione e cosa non lo è». Più radicalmente si è detto che «lo Stato non ha alcuno strumento legittimo e nessun potere in merito alla definizione di ciò che è e ciò che non è religione; ogni tentativo in questa direzione non può che urtare contro l'intero elenco dei principi costituzionali, a partire da quello della laicità e del pluralismo, per arrivare a quello della tutela delle minoranze» (BIN, Libertà dalla religione, in BIN-PINELLI, I soggetti del pluralismo, cit., 43).

L'orientamento definitorio è incoerente con l'impianto costituzionale anche secondo COLAIANNI, op. ult. cit., 365 ss., contrario anche all'utilizzo di un «paradigma non astrattamente precostituito ma dedotto dagli indici normativi vigenti» in quanto modello «non diversamente dell'orientamento definitorio, intravalutativo, selettivo e deontologico nei confronti delle convinzioni difformi».

55. Come già aveva sancito la Corte costituzionale nelle sentenze 195/93 e 467/92 (Foro it., 1994, I, 2986), onde evitare un'autoqualificazione meramente strumentale ad ottenere l'accesso a benefici fiscali ed a norme di sostegno. È dalla sentenza di legittimità costituzionale del 1993, come si dirà, che la Cassazione ricava gli indici di valutazione a cui vincola il giudice di merito.

Anche di recente si è proposto di disincentivare la strumentale qualifica confessionale «estendendo con legge unilaterale una serie di norme attualmente previste solo per le confessioni con intesa a tutte le associazioni di carattere umanitario e no profit» (così, COLAIANNI, Relazione sull'esperienza italiana, cit., 40 s.).

56. Cass. 8 ottobre 1997, cit, 403. Sulla inammissibilità del sindacato sulla ideologia religiosa di una confessione, cfr. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 69, e Cons. Stato, sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390, Foro it., Rep. 1987, voce Persona giuridica, n. 10 e Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1986, 503.

57. Cass. 9 febbraio 1995, cit., 699.

58. Cfr., per le più recenti, COLAIANNI, Le intese con i buddisti e i testimoni di Geova, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 370 ss.

59. Per una critica cfr. BIN, op. cit., 41.

60. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 403. Considerando che la Cassazione mostra di intendere riconoscimenti pubblici nel senso "di provenienza pubblica" (di qui l'ingiustificata esclusione di atti di provenienza pubblica quali le sentenze della magistratura), paiono legittimati a rilevare per l'indagine religiosa anche i provvedimenti amministrativi, come quelli di concessione di contributi ed agevolazioni a livello locale: cfr. per questa opinione, LONG, op. cit., 489, e COLAIANNI, Confessioni religiose, cit, 373.

61. Così, Cass. 8 ottobre 1997, cit. 403. È questo, un passo della sentenza in cui emerge l'importanza attribuita al criterio autoreferenziale, pur dichiarato insufficiente (cfr. quanto detto più avanti). Contraddittorietà rilevata anche in COLAIANNI, La via giudiziaria alla religiosità, cit., 499, che vedrebbe più corretto, peraltro, far rilevare l'opinione degli adepti al momento di accertarne la comune considerazione.

62. Lamentano il carattere conservativo ed intollerante del richiamo alla comune considerazione, tra gli altri, VITALE, op. cit., 108, e FERRARI, È cambiato il vento?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 7.

63. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit, 404. Si tratterebbe, pertanto, «della testimonianza derivante da provvedimenti amministrativi, da sentenze, dal parere di studiosi, non dei mutevoli giudizi di quisque de populo». (FINOCCHIARO, Aspetti pratici della libertà religiosa, cit., 9).

Criticamente sulla prospettazione della corte, cfr. COLAIANNI, Confessioni religiose, cit., 374, e CASUSCELLI, op. cit., 821 s.

64. Cfr. le recenti panoramiche sulla qualificazione giuridica di Scientology negli ordinamenti esteri in SAUCHELLI, op. cit, 264 ss., ed in ONIDA, Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: il caso Scientology, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1002 ss., e Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology ed il concetto di religione, Id., 1998, 279 ss.

65. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 405 s.

66. Esemplifica ulteriori possibili riscontri esterni di carattere obiettivo della autoqualificazione, COLAIANNI, op. ult. cit., 373.

67. Cfr. Cass. 9 febbraio 1995, cit, 699.

68. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 405, 408.

69. Cfr. Cass. 9 febbraio 1995, cit., 699.

70. Cfr., in senso analogo, COLAIANNI, op. ult. cit., 369.

71. Cfr. Cass. 8 ottobre 1997, cit., 407 s.

72. Che fosse necessario il riscontro di tutti e tre gli indici era implicitamente escluso dalla stessa sentenza costituzionale del 1993, ove si osservava, poco prima di esemplificare i parametri per la valutazione religiosa, come possono darsi «confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti» e come anche «per queste ultime (. . .) vale il principio dell'eguale libertà davanti alla legge». Una confessione agli inizi, mera comunità di fedeli, difficilmente avrà statuto, e certamente non potrà costituire punto di riferimento della comune considerazione.

73. Così, da ultimo, CLAIANNI, op. ult. cit., 372. L'a., decisamente favorevole all'autoreferenzialità, non manca di differenziare a seconda delle finalità per le quali la natura religiosa debba essere vagliata: massima importanza all'autoqualifica per il godimento dei diritti costituzionali, ove si giunge a sostenere la necessità di una mera presa d'atto; minore spazio all'autoqualifica, invece, se l'accertamento è funzionale al godimento di esenzioni tributarie, agevolazioni e misure di sostegno economico (in questi casi non si dovrebbe andare oltre un effetto di inversione dell'onere della prova).

Alla nota 56 il medesimo studioso ci offre una succinta panoramica delle aperture più o meno ampie della dottrina al canone autoreferenziale.

74. Cass. 9 febbraio 1995, cit., 699.

75. Analogamente osservano BIN, op. cit., 41; SASSI, op. cit., 1217 s.; COLAIANNI, La via giudiziaria alla religiosità, cit., 397; Id., Relazione sull'esperienza italiana, cit., 47; Id., Confessioni religiose, cit, 372, nota 57.

76. Così, DI COSIMO, op. cit,, 430 s. Non ingiustificata, pertanto, è la critica che leggiamo in OLIVIERI, .op. cit., 201: «accettare, infatti, la qualità religiosa di un ente, attraverso l'esame dello statuto, non può non comportare una preformulazione astratta di religione, che è preclusa all'autorità pubblica; giusto il conclamato principio di laicità».

77. Così afferma SAUCHELLI, op. cit., 285.

78. Cfr. COLAIANNI, La via giudiziaria alla religiosità, cit., 398.

 
 
 
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